Ordinanza n. 18/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia a) della determinazione n. 891 del 23.12.2025 del Responsabile “SC Acquisizione Beni e Servizi” dell'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute - ARCS, con oggetto “20REA003 - Gara a procedura aperta per l'affidamento della fornitura in service di quanto necessario in ambito sierologico, di biologia molecolare, anticorpi antimalaria e Immunoblot per la validazione delle unità di sangue, emocomponenti e cellule staminali emopoietiche ad uso trasfusionale per il CURPE di ASUFC per un periodo di 60 mesi. Approvazione verbali e aggiudicazione”, recante l'aggiudicazione della procedura indetta dall'ARCS, con riferimento specifico al lotto n. 2, CIG B48711FCA9, avente ad oggetto la fornitura di Sistema diagnostico per validazione NAT, disposta a favore di Grifols Italia S.p.A., di tutti gli allegati ed in specie i verbali della Commissione giudicatrice, il prospetto di aggiudicazione e il quadro economico di aggiudicazione, e della relativa comunicazione prot. n. 0050641/P/GEN/ARCS del 29.12.2025 ricevuta con pec del 29.12.2025 e, ove occorrer possa, nella parte in cui reca l'ammissione e l'aggiudicazione di Grifols Italia S.p.A. del documento istruttorio allegato alla pec, pubblicata sull'albo pretorio dell'ARCS in data 24.12.2025; b) degli atti istruttori, delle risultanze della procedura, della proposta di aggiudicazione, della graduatoria finale e di tutti i verbali di gara e delle connesse operazioni e valutazioni anche nella parte in cui dispongono l'ammissione e l'aggiudicazione a favore di Grifols Italia S.p.A., inclusa ove occorrer possa la determinazione n. 291 del 15.5.2025 dell'ARCS, con riferimento al lotto n. 2; c) ove occorra, in subordine, della previsione del Capitolato tecnico di cui all'art. 5, nei termini sub motivo I del presente atto, laddove intesa come ammissiva dell'offerta aggiudicataria; d) di ogni altro atto e/o comportamento presupposto, consequenziale e/o connesso; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato, e per l'accertamento del diritto della ricorrente, in accoglimento dei motivi di censura, di conseguire l'aggiudicazione, anche a mezzo di subentro, per l'intera durata dell'affidamento o, in via gradata, a conseguire il risarcimento per equivalente; e per la condanna della resistente al risarcimento del danno in forma specifica (con l'aggiudicazione anche tramite subentro di Roche Diagnostics S.p.A.) ovvero, in subordine, per equivalente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del lotto n. 2 della gara per la fornitura di un sistema diagnostico per la validazione NAT a favore dell’operatore economico controinteressato
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione del lotto n. 2 della procedura aperta indetta da ARCS, nonché gli atti presupposti, i verbali della commissione giudicatrice, la graduatoria e l’ammissione dell’aggiudicataria. Ha inoltre censurato, in via subordinata, una previsione del capitolato tecnico e chiesto la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato, l’aggiudicazione in proprio favore anche mediante subentro e, in subordine, il risarcimento per equivalente. Nel testo dell’ordinanza non sono specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti. In sede cautelare, la ricorrente ha rinunciato alla domanda di sospensione, a fronte dell’impegno dell’amministrazione a non stipulare il contratto.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia alla domanda cautelare, senza esaminare il fumus boni iuris né il periculum in mora e senza pronunciarsi sulla legittimità dell’aggiudicazione o sulle altre domande di merito. Ha fissato l’udienza pubblica del 24 marzo 2026 per la trattazione del merito e ha differito la liquidazione delle spese alla decisione definitiva. L’impegno dell’amministrazione a non stipulare il contratto ha determinato il venir meno dell’esigenza cautelare, ma non ha definito il giudizio principale.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata trattata ai sensi della disciplina delle misure cautelari collegiali; il giudice non ha tuttavia deciso nel merito la sospensione, prendendo atto della rinuncia della ricorrente.
Massime di principio
- La rinuncia alla domanda cautelare, dichiarata in udienza dalla parte ricorrente e accompagnata dall’impegno dell’amministrazione a non adottare il comportamento temuto, comporta la presa d’atto della rinuncia senza necessità di esaminare fumus boni iuris e periculum in mora.
- La rinuncia alla sola istanza cautelare non determina la definizione del ricorso principale: il giudice deve fissare la trattazione del merito, quando il giudizio di annullamento e le eventuali domande conseguenti restano pendenti.
- In presenza di una rinuncia alla cautelare, la liquidazione delle spese può essere rinviata alla fase definitiva del giudizio.
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