Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 50/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto n. -OMISSIS-/D.A.Spo. del Questore di Latina dell'8 luglio 2025, recante prot. -OMISSIS- del 9/7/2025, notificato il 17 luglio 2025, irrogante il divieto "di accedere ex art. 6 L. 13/12/1989 n. 401 per il periodo di anni 2 (due)all'interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale e degli Stati membri dell'Unione Europea ove si disputano incontri di boxe a qualsiasi livello agonistico, amichevoli e per finalità benefiche, calendarizzati e pubblicizzati" come confermato all'esito e per effetto del silenzio-rigetto formatosi ex art. 6 D.P.R. 24/11/1971 n. -OMISSIS- sul ricorso gerarchico promosso in data 5/8/2025 avverso il menzionato decreto questorile dinanzi al Sig. Prefetto della Provincia di Roma; - di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto, connesso o conseguenza degli atti come sopra impugnati e che con gli stessi sia comunque posto in rapporto di correlazione, ancorché non partecipato e di estremi incogniti.

Giustizia amministrativa202600079

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di Latina recante divieto biennale di accesso a stadi e impianti sportivi, ove si disputano incontri di boxe, nonché il silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatario DASPO)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto questorile con cui gli è stato imposto, per due anni, il divieto di accedere agli stadi e a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale e degli Stati membri dell'Unione europea nei quali si disputino incontri di boxe, a qualsiasi livello agonistico, amichevoli o benefici, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha inoltre contestato il silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico proposto al Prefetto. Dall'ordinanza emerge, nella fase cautelare, la contestazione dell'insussistenza di una condotta attiva del destinatario nell'ambito della rissa verificatasi al termine dell'incontro di boxe.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti, a un primo sommario esame proprio della fase cautelare, i presupposti per accogliere la domanda. In particolare, ha rilevato che dallo stesso provvedimento impugnato non appare provata alcuna condotta attiva del ricorrente nella rissa sfociata al termine dell'incontro di boxe. Ha quindi sospeso il decreto di DASPO. La trattazione del merito è stata fissata per l'udienza pubblica del 29 aprile 2026; le spese sono state riservate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 6 l. 401/1989

    divieto di accedere ex art. 6 L. 13/12/1989 n. 401

    Il provvedimento questorile di DASPO è stato adottato ai sensi della disposizione richiamata; nella fase cautelare il TAR ha ritenuto non adeguatamente provata la condotta attiva del destinatario nella rissa.

  • art. 6 d.P.R. 24 novembre 1971

    La parte ricorrente ha impugnato anche il silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico proposto al Prefetto.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina sulle misure cautelari collegiali.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È stato disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, un provvedimento di DASPO può essere sospeso quando, anche sulla base del contenuto dello stesso atto impugnato, non risulti provata una condotta attiva del destinatario nella rissa o nei disordini posti a fondamento della misura.
  • La legittimità della misura di prevenzione personale adottata ai sensi dell'art. 6 l. 401/1989 richiede, quantomeno secondo la valutazione sommaria propria della fase cautelare, un adeguato riscontro della condotta individuale attribuita al destinatario; la mera riferibilità dei disordini a un contesto collettivo non appare sufficiente se non è dimostrato il contributo attivo del singolo.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblicaGiustizia sportiva e giurisdizioneTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoSportProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.