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Ordinanza

Ordinanza n. 1069/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento - del PEI e del verbale GLO del 16.10.2025 e di tutti gli atti susseguenti e prodromici; e per il riconoscimento del diritto del minore indicato in epigrafe ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno/uno per tutta la durata dell’orario scolastico;

Giustizia amministrativa202506039

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: istanza della dirigente ministeriale volta alla rinuncia all'incarico di commissario ad acta nominato nella sentenza di accoglimento e alla nomina di un diverso commissario

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il giudizio aveva originariamente a oggetto l'impugnazione del PEI e del verbale GLO del 16 ottobre 2025, nonché degli atti conseguenti e presupposti, e il riconoscimento del diritto del minore all'assistenza di un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno a uno per tutta la durata dell'orario scolastico. Con sentenza semplificata n. 8322 del 4 dicembre 2025 il TAR aveva accolto il ricorso e, per l'ipotesi di mancata ottemperanza entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza, aveva nominato quale commissario ad acta il Direttore pro tempore della Direzione generale per il personale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega. La dirigente della Direzione generale per il personale scolastico ha contestato la propria competenza e quella del proprio ufficio, sostenendo che il ruolo spettasse all'Ufficio scolastico regionale per la Campania, ha rinunciato all'incarico e ha chiesto la nomina di un diverso commissario ad acta. La parte ricorrente ha successivamente dichiarato in udienza l'avvenuto adempimento della sentenza, sicché non risultavano comunque sussistenti le condizioni per l'attivazione del commissario.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile l'istanza della dirigente. Ha rilevato che la richiesta era identica a quella già esaminata e dichiarata inammissibile con l'ordinanza n. 690 del 2 febbraio 2026 e con ulteriori ordinanze di analogo contenuto, le cui motivazioni sono state integralmente richiamate quale precedente. In ogni caso, l'avvenuto adempimento della sentenza dichiarato dalla parte ricorrente escludeva l'attivazione del commissario ad acta nel giudizio. L'ordinanza dispone la comunicazione alle parti e al commissario ad acta e impone l'oscuramento dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    nomina del Commissario ad acta

    La sentenza può prevedere le misure idonee ad assicurare l'attuazione della decisione, compresa la nomina di un commissario ad acta per l'ipotesi di mancata ottemperanza; nel caso concreto, l'attivazione non era possibile perché la decisione risultava adempiuta.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Costituisce base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a identificare il minore e gli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela nella riproduzione e diffusione del provvedimento.

  • art. 6, paragrafo 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale presupposto, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, per l'oscuramento dei dati personali identificativi.

Massime di principio

  • L'attivazione del commissario ad acta nominato in sentenza presuppone l'attuale mancata ottemperanza alla decisione; quando la parte interessata dichiara e attesta l'avvenuto adempimento, vengono meno le condizioni per procedere all'attivazione.
  • La richiesta di un soggetto già nominato commissario ad acta di rinunciare all'incarico e ottenere la nomina di un diverso commissario può essere dichiarata inammissibile quando riproponga una questione già definita dal giudice con precedenti ordinanze e, comunque, risulti priva di oggetto attuale per l'avvenuta esecuzione della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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