Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1068/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento - del PEI redatto in data 23.09.2025 con allegato verbale GLO, nonché di tutti gli atti conseguenti e successivi; e per il riconoscimento del diritto del minore indicato in epigrafe ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno/uno per tutta la durata dell’orario scolastico;

Giustizia amministrativa202505921

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: istanza della dirigente del Ministero dell'Istruzione volta a rinunciare all'incarico di commissario ad acta nominato nella sentenza e a ottenere la nomina di un diverso commissario

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il giudizio originario aveva ad oggetto l'impugnazione del PEI redatto per il minore e la richiesta di riconoscimento del diritto all'assistenza di un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno a uno per l'intero orario scolastico. Il ricorso era stato accolto con sentenza in forma semplificata, che, in caso di mancata ottemperanza entro quindici giorni dalla comunicazione, aveva nominato quale commissario ad acta il Direttore pro tempore della Direzione generale per il personale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega. La dirigente della Direzione generale per il personale scolastico ha contestato la propria investitura per asserita incompetenza dell'ufficio ministeriale, sostenendo che il ruolo spettasse all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, e ha chiesto la nomina di un diverso commissario. Nel frattempo, la parte ricorrente ha dichiarato in udienza l'avvenuto adempimento della sentenza. L'ordinanza rileva che la medesima istanza era già stata dichiarata inammissibile e comunque disattesa nel merito da precedenti ordinanze della Sezione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile l'istanza della dirigente, richiamando integralmente, quale precedente, la motivazione dell'ordinanza collegiale n. 690 del 2026 e delle successive pronunce di identico contenuto. La Sezione ha ritenuto inesistenti le condizioni per l'attivazione del commissario ad acta nel giudizio, in ragione dell'avvenuto adempimento alla sentenza da parte dell'amministrazione. La pronuncia non riapre né modifica la nomina disposta nella sentenza originaria e non procede alla sostituzione del commissario. È stata disposta la comunicazione alle parti e al commissario ad acta, nonché l'oscuramento dei dati identificativi del minore e degli esercenti la responsabilità genitoriale.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    La sentenza originaria aveva utilizzato tale disposizione per nominare il commissario ad acta incaricato di compiere gli atti necessari all'esecuzione della decisione in caso di mancata ottemperanza.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati, il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità del minore e degli altri dati identificativi.

  • art. 6, paragrafo 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali mediante oscuramento nella riproduzione e diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • L'istanza del soggetto investito dell'incarico di commissario ad acta, diretta a contestare la nomina e a ottenere la sostituzione con altro commissario, è inammissibile quando non sussistano più le condizioni concrete per l'attivazione dell'organo sostitutivo, in particolare perché la decisione è stata già adempiuta.
  • L'avvenuto adempimento della sentenza rende priva di presupposto l'attivazione del commissario ad acta nominato per l'eventuale inosservanza della decisione; in tale situazione il giudice non deve procedere alla sostituzione del commissario né adottare ulteriori misure esecutive.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.