Ordinanza n. 17/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del diniego di conversione del permesso di soggiorno per motivi di protezione sussidiaria in un permesso di soggiorno come soggiornante di lungo periodo UE, comunicato a mezzo pec dalla Questura in data 1.11.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per motivi di protezione sussidiaria in permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego, comunicato dalla Questura tramite PEC, della conversione del proprio permesso di soggiorno per motivi di protezione sussidiaria in un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, chiedendo anche la sospensione cautelare dell'efficacia dell'atto. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né le specifiche censure rivolte al diniego. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire una dettagliata e documentata relazione del Ministero dell'Interno per ricostruire più chiaramente il quadro fattuale.
La decisione
Il TAR ha ritenuto la propria giurisdizione e competenza, ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso l'efficacia del diniego impugnato in considerazione del periculum rappresentato dal ricorrente. Non è stata svolta una valutazione definitiva sul merito né sono stati esaminati specifici motivi di illegittimità. Ai fini della decisione, il Ministero dell'Interno è stato onerato di depositare una dettagliata e documentata relazione entro 15 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell'ordinanza. È stata fissata l'udienza pubblica del 6 maggio 2026 per la trattazione del merito. La liquidazione delle spese è stata differita alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base della tutela cautelare collegiale richiesta dal ricorrente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, a sostegno dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere l'efficacia dell'atto impugnato quando ravvisi un periculum rappresentato dalla parte ricorrente, anche disponendo contestualmente approfondimenti istruttori necessari alla ricostruzione del quadro fattuale.
- Quando la ricostruzione dei fatti non è sufficientemente chiara ai fini della decisione, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione il deposito di una relazione dettagliata e documentata entro un termine stabilito nell'ordinanza.
- La sospensione cautelare dell'atto non definisce il merito della controversia; la liquidazione delle spese può essere differita alla fase della decisione definitiva.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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