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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10297/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna per due motivi: (1) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 131-bis c.p., lamentando che la Corte territoriale ha escluso la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto nonostante la condotta consista soltanto nel forzare la porta d'ingresso e senza conoscenza del lutto della persona offesa; (2) riconoscimento della continuazione fra il reato oggetto della sentenza impugnata e un altro reato per il quale era stata emessa sentenza di condanna dal Tribunale di Marsala il 01/04/2022, poi divenuta irrevocabile, deducendo identicità di modalità esecutive e prossimità temporale per l'applicazione dell'art. 81 c.p.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. Primo motivo: rigettato per aspecificità; la Corte di appello ha correttamente escluso la tenuità del fatto in considerazione della gravità delle modalità di realizzazione della condotta, valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità. Secondo motivo: non ammissibile perché questione di merito introdotta per la prima volta in Cassazione; il riconoscimento della continuazione con sentenza divenuta irrevocabile dopo il termine per impugnare è proponibile in sede di cognizione solo con i "motivi nuovi" ex art. 585, comma 4, c.p.p., oppure può essere chiesto in sede esecutiva ex art. 671 c.p.p. Conseguenze: condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 633 cod. pen.

    Norma che individua il reato contestato (violazione di domicilio); è la fattispecie per cui la ricorrente è stata condannata in primo grado e in appello

  • art. 131-bis cod. pen.

    Dispositivo sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte di merito ha ritenuto che, alla luce delle modalità di realizzazione del reato, non sussistano gli estremi per applicarla

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato come parametro per la valutazione complessiva delle peculiarità della fattispecie nel riconoscimento della tenuità; la Corte può indicare soltanto gli elementi ritenuti rilevanti senza dover passare in rassegna ogni singolo criterio

  • art. 81 cod. pen.

    Norma richiamata dalla ricorrente in relazione alla continuazione tra reati; la Corte spiega che il riconoscimento della continuazione deve essere dedotto con modalità processuali tempestive e corrette

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    Previene che la domanda di applicazione della continuazione, quando fondata su una sentenza divenuta irrevocabile dopo il termine per impugnare, è ammissibile in sede di cognizione solo se proposta come "motivo nuovo" ai sensi di questa norma

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Indica la possibilità di richiedere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; la Corte osserva che la ricorrente non subisce pregiudizio perché può chiedere la continuazione anche in esecuzione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che legittima la condanna alle spese processuali per ricorso inammissibile; la Corte ha applicato anche la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende per profili di colpa

  • art. 23, co. 8 D.L. n.137/2020 e art. 8 D.L. 198/2022

    Richiamati per motivi procedurali: il ricorso è trattato con contraddittorio scritto ai sensi delle disposizioni emergenziali/straordinarie indicate

Massime di principio

  • La sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione complessiva e motivata delle modalità del fatto; modalità ritenute particolarmente gravi possono escludere la tenuità anche se l'evento materiale appare limitato
  • Le valutazioni di fatto compiute dalla Corte d'appello sono in linea di principio insindacabili in Cassazione, salvo che risultino contraddittorie o manifestamente illogiche
  • La richiesta di riconoscimento della continuazione con sentenza divenuta irrevocabile dopo il termine per impugnare è deducibile in sede di cognizione solo se formulata come "motivo nuovo" ai sensi dell'art. 585, comma 4, c.p.p.; in alternativa la questione può essere sollevata in sede esecutiva ex art. 671 c.p.p.
  • Chi intende ottenere il riconoscimento della continuazione deve adottare le modalità processuali appropriate e tempestive: non sollevare la questione in appello quando sarebbe stato possibile fa rischiare l'inammissibilità in sede di legittimità
  • L'introduzione di ricorsi infondati o procedimentalmente inammissibili può comportare non solo il rigetto ma anche la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie per colpa (cassa delle ammende)

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