Cassazione Penale, Sentenza n. 10297/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna per due motivi: (1) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 131-bis c.p., lamentando che la Corte territoriale ha escluso la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto nonostante la condotta consista soltanto nel forzare la porta d'ingresso e senza conoscenza del lutto della persona offesa; (2) riconoscimento della continuazione fra il reato oggetto della sentenza impugnata e un altro reato per il quale era stata emessa sentenza di condanna dal Tribunale di Marsala il 01/04/2022, poi divenuta irrevocabile, deducendo identicità di modalità esecutive e prossimità temporale per l'applicazione dell'art. 81 c.p.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. Primo motivo: rigettato per aspecificità; la Corte di appello ha correttamente escluso la tenuità del fatto in considerazione della gravità delle modalità di realizzazione della condotta, valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità. Secondo motivo: non ammissibile perché questione di merito introdotta per la prima volta in Cassazione; il riconoscimento della continuazione con sentenza divenuta irrevocabile dopo il termine per impugnare è proponibile in sede di cognizione solo con i "motivi nuovi" ex art. 585, comma 4, c.p.p., oppure può essere chiesto in sede esecutiva ex art. 671 c.p.p. Conseguenze: condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che individua il reato contestato (violazione di domicilio); è la fattispecie per cui la ricorrente è stata condannata in primo grado e in appello
Dispositivo sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte di merito ha ritenuto che, alla luce delle modalità di realizzazione del reato, non sussistano gli estremi per applicarla
Richiamato come parametro per la valutazione complessiva delle peculiarità della fattispecie nel riconoscimento della tenuità; la Corte può indicare soltanto gli elementi ritenuti rilevanti senza dover passare in rassegna ogni singolo criterio
Norma richiamata dalla ricorrente in relazione alla continuazione tra reati; la Corte spiega che il riconoscimento della continuazione deve essere dedotto con modalità processuali tempestive e corrette
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Previene che la domanda di applicazione della continuazione, quando fondata su una sentenza divenuta irrevocabile dopo il termine per impugnare, è ammissibile in sede di cognizione solo se proposta come "motivo nuovo" ai sensi di questa norma
Indica la possibilità di richiedere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; la Corte osserva che la ricorrente non subisce pregiudizio perché può chiedere la continuazione anche in esecuzione
Norma che legittima la condanna alle spese processuali per ricorso inammissibile; la Corte ha applicato anche la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende per profili di colpa
art. 23, co. 8 D.L. n.137/2020 e art. 8 D.L. 198/2022
Richiamati per motivi procedurali: il ricorso è trattato con contraddittorio scritto ai sensi delle disposizioni emergenziali/straordinarie indicate
Massime di principio
- La sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione complessiva e motivata delle modalità del fatto; modalità ritenute particolarmente gravi possono escludere la tenuità anche se l'evento materiale appare limitato
- Le valutazioni di fatto compiute dalla Corte d'appello sono in linea di principio insindacabili in Cassazione, salvo che risultino contraddittorie o manifestamente illogiche
- La richiesta di riconoscimento della continuazione con sentenza divenuta irrevocabile dopo il termine per impugnare è deducibile in sede di cognizione solo se formulata come "motivo nuovo" ai sensi dell'art. 585, comma 4, c.p.p.; in alternativa la questione può essere sollevata in sede esecutiva ex art. 671 c.p.p.
- Chi intende ottenere il riconoscimento della continuazione deve adottare le modalità processuali appropriate e tempestive: non sollevare la questione in appello quando sarebbe stato possibile fa rischiare l'inammissibilità in sede di legittimità
- L'introduzione di ricorsi infondati o procedimentalmente inammissibili può comportare non solo il rigetto ma anche la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie per colpa (cassa delle ammende)
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