Cassazione Civile, Ordinanza n. 21885/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA 2006 emesso nei confronti di un ente locale in relazione alla fornitura di materiale rotabile (filobus) destinato a un sistema di trasporto ecocompatibile commissionato a un'ATI composta da imprese italiane e comunitarie. La CTR aveva ritenuto che l'operazione andasse qualificata come effettuata in Italia e, quindi, soggetta a IVA interna, escludendo la fondatezza della pretesa erariale così come formulata. L'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che il collaudo dei filobus fosse avvenuto presso i fornitori comunitari, in fabbrica; 2) violazione/falsa applicazione delle norme sull'acquisto intracomunitario e sulla territorialità IVA, sostenendo che la CTR avrebbe errato nel qualificare la fornitura come cessione interna anziché intracomunitaria; 3) violazione delle norme sulla soggettività passiva IVA del Comune, deducendo che l'ente avrebbe operato come impresa nel settore del trasporto, con conseguente imponibilità IVA. Il Comune resiste con controricorso.
La decisione
La Corte rigetta i primi due motivi sul rilievo che la CTR ha accertato in fatto che la fornitura dei filobus era un segmento interno di un più ampio appalto per la realizzazione di un'opera pubblica, sicché non vi era omesso esame di fatto decisivo e, comunque, la qualificazione giuridica operata dal giudice di merito era corretta: la cessione dei beni destinati a essere installati/montati in Italia dal fornitore o per suo conto non integra un acquisto intracomunitario ma una cessione interna, con applicazione dell'art. 7, comma 2, dPR 633/1972 e dell'art. 38, comma 5, d.l. 331/1993. Il terzo motivo è dichiarato inammissibile perché fondato su una diversa causa petendi non risultante dall'avviso di accertamento, che non conteneva alcun riferimento all'esercizio di un'impresa da parte del Comune, ma soltanto alle sue attribuzioni istituzionali; in sede di legittimità non possono introdursi questioni nuove che richiedano accertamenti di fatto non svolti. Il ricorso viene quindi respinto nel complesso.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo e controverso
Il vizio è escluso quando il giudice di merito abbia in realtà esaminato il rapporto fattuale rilevante e il ricorrente miri solo a ottenere una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione/falsa applicazione
Il motivo è inammissibile se, sotto la veste della violazione di legge, richiede una rivisitazione dell'accertamento di fatto o della qualificazione della fattispecie compiuta dal giudice di merito senza denunciare specifiche violazioni delle regole ermeneutiche o errori di diritto effettivi.
art. 38, commi 2-5, lett. b), d.l. 331/1993
non realizza un acquisto infracomunitario l'introduzione nel territorio dello Stato, in esecuzione di una cessione, di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati dal fornitore o per suo conto
La fornitura di beni destinati a essere installati o montati in Italia dal fornitore, o per suo conto, non configura acquisto intracomunitario ma operazione sottratta alla disciplina dell'acquisto intracomunitario.
Le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto ... beni mobili spediti da altro Stato membro, installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto
La territorialità dell'operazione si radica in Italia quando il bene spedito da altro Stato membro viene installato, montato o assiemato nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto, con conseguente imponibilità interna.
La questione della soggettività passiva IVA dell'ente territoriale non può essere esaminata se la relativa base fattuale non sia stata posta a fondamento dell'avviso di accertamento impugnato.
artt. 46, 47, 49 d.l. 331/1993
Le norme invocate non possono fondare una diversa ricostruzione della pretesa impositiva quando la causa petendi dell'atto sia diversa e non contenga il presupposto di attività d'impresa dell'ente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito rimettere in discussione la ricostruzione in fatto compiuta dal giudice di merito, né proporre una diversa interpretazione delle risultanze processuali sotto la veste del vizio motivazionale o della violazione di legge.
- L'interpretazione del contratto e la qualificazione della fattispecie concreta sono attività di accertamento di fatto riservate al giudice di merito; in cassazione sono censurabili solo per specifica violazione delle regole ermeneutiche o per omesso esame di un fatto decisivo.
- Non integra acquisto intracomunitario, ma operazione interna territorialmente rilevante in Italia, la cessione di beni spediti da altro Stato membro e destinati a essere installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto.
- Nel processo tributario la causa petendi della pretesa impositiva è vincolata al contenuto dell'atto impugnato: non possono essere introdotte in giudizio ragioni nuove o presupposti impositivi diversi da quelli posti dall'Ufficio nell'avviso di accertamento.
- In sede di legittimità non sono ammissibili questioni che postulino nuovi accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito.
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