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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02301/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente impugnava un avviso di accertamento IMU per gli anni 2012, 2013 e 2014, contestando il diniego dell'agevolazione per abitazione principale disposto dalla concessionaria dei tributi locali del Comune. La tesi del contribuente era che il beneficio dovesse spettare anche nel caso in cui i coniugi avessero residenze anagrafiche in Comuni diversi. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione ritenendo che l'abitazione principale richiedesse la dimora abituale e la residenza anagrafica del contribuente insieme al proprio nucleo familiare nello stesso immobile. In cassazione il contribuente deduceva, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, D.L. n. 201 del 2011, in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., sostenendo che l'agevolazione IMU spetti anche quando i coniugi risiedono in Comuni diversi.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, D.L. n. 201 del 2011 nella parte in cui subordinava la nozione di abitazione principale anche alla dimora abituale e alla residenza anagrafica del nucleo familiare, anziché del solo possessore. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, affinché verifichi se, negli anni d'imposta contestati, il contribuente dimorasse abitualmente nell'immobile per cui chiedeva l'esenzione, pur avendo residenza anagrafica diversa da quella del coniuge. Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma 2, D.L. n. 201 del 2011

    "per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente"

    La Corte recepisce la declaratoria di illegittimità costituzionale della parte che richiedeva anche il requisito della dimora abituale e della residenza anagrafica del nucleo familiare, affermando che il requisito deve riferirsi al solo possessore.

  • art. 1, comma 743, L. n. 160 del 2019

    È richiamato per ribadire che i soggetti passivi IMU sono i possessori dell'immobile, e non il nucleo familiare in quanto tale.

  • artt. 3 e 53 Cost.

    Sono richiamati a sostegno della censura di legittimità costituzionale della disciplina IMU sull'abitazione principale.

  • sentenza Corte costituzionale n. 209 del 2022

    Ha escluso la necessità che anche il nucleo familiare del possessore dimori e risieda anagraficamente nell'immobile per qualificare l'abitazione come principale.

Massime di principio

  • Ai fini dell'IMU, la nozione di abitazione principale va riferita al possessore dell'immobile e alla sua dimora abituale e residenza anagrafica, non essendo più richiesto che tali requisiti sussistano anche per l'intero nucleo familiare.
  • Quando una pronuncia della Corte costituzionale elimina un presupposto normativo dell'agevolazione fiscale, il giudice di legittimità deve conformarsi al nuovo assetto e cassare la decisione di merito che abbia applicato la disciplina dichiarata illegittima.
  • In sede di rinvio, il giudice di merito deve accertare in fatto se il contribuente abbia effettivamente dimorato abitualmente nell'immobile per il quale invoca l'agevolazione, indipendentemente dalla diversa residenza del coniuge.
  • Per la spettanza dell'esenzione IMU non è decisivo il solo dato formale della residenza di un altro componente del nucleo familiare in diverso Comune, se il possessore dimostra di avere nell'immobile la propria dimora abituale e residenza anagrafica.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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