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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13672/2019 del 21/05/2019

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (conducente e assicurazione)

La controversia

La ricorrente aveva chiesto al giudice di pace la condanna solidale dell’altra conducente e della relativa compagnia assicuratrice al risarcimento dei danni subiti in un sinistro stradale. Il Giudice di pace di Alba aveva respinto la domanda; il Tribunale di Asti, con sentenza depositata il 14 febbraio 2017, aveva rigettato l’appello e condannato l’appellante alle spese. Il Tribunale aveva attribuito alla ricorrente la responsabilità esclusiva del sinistro, sulla base delle risultanze istruttorie, tra cui una deposizione testimoniale, una consulenza tecnica sulla dinamica e le dichiarazioni rese nell’immediatezza dei fatti; aveva ritenuto che l’invasione improvvisa, dovuta a distrazione, della corsia percorsa dall’altra conducente avesse avuto efficacia causale esclusiva o assorbente. La ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sui motivi d’appello, in particolare sulla richiesta di accertare una responsabilità pari o concorrente; 2) violazione di norme processuali, perché il Tribunale avrebbe motivato per relationem senza spiegare le ragioni della conferma; 3) violazione dell’art. 2054, secondo comma, c.c. e degli artt. 143 e 141 del codice della strada, per avere escluso la presunzione di corresponsabilità senza accertare la regolarità della condotta dell’altra conducente; 4) violazione delle norme sulle spese, per asserita duplicazione della liquidazione in favore della convenuta assistita da due difensori e per il riconoscimento dei compensi relativi alla fase decisionale, alla quale il procuratore non avrebbe partecipato.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: la sentenza d’appello dava conto dei motivi di gravame e la censura contestava, in sostanza, la sufficienza della motivazione, senza un vizio denunciabile nei termini prospettati. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la motivazione per relationem è ammissibile quando il giudice d’appello esamina i motivi e rende intelligibili le ragioni della conferma; nel caso concreto il Tribunale aveva valutato le risultanze istruttorie e condiviso l’impostazione del primo giudice con motivazione propria. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: l’accertamento della colpa esclusiva di una conducente e della regolare condotta dell’altra libera quest’ultima dalla presunzione sussidiaria di corresponsabilità; la regolarità può essere provata anche indirettamente, attraverso l’accertamento del nesso eziologico esclusivo o assorbente tra l’evento e la condotta dell’altro conducente. La valutazione del Tribunale sulla responsabilità esclusiva della ricorrente era un apprezzamento di fatto non censurato in modo idoneo. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, sia per difetto di specifica indicazione e localizzazione degli atti processuali rilevanti, sia perché non era chiarito se la liquidazione superasse effettivamente i compensi dovuti né quale fosse l’interesse concreto alla cassazione sul punto. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità: euro 2.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge in favore dell’altra conducente; euro 2.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge in favore della compagnia assicuratrice. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 2054, comma 2, c.c.

    Nel caso di scontro tra veicoli, l’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell’altro, libera quest’ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall’art. 2054 c.c., comma 2, nonchè dall’onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.

    La presunzione di pari responsabilità opera in via sussidiaria. L’accertamento della colpa esclusiva di un conducente e della regolare condotta dell’altro la supera, liberando quest’ultimo anche dall’onere della prova liberatoria.

  • art. 143 C.d.S.

    Con la precisazione che la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell’evento dannoso col comportamento dell’altro conducente.

    La prova della conformità alle regole di circolazione e di prudenza può risultare anche indirettamente dall’accertamento che la condotta dell’altro conducente abbia avuto efficacia causale esclusiva o assorbente. Nel caso concreto il giudice di merito ha valorizzato l’invasione della corsia opposta e l’infrazione contestata alla ricorrente.

  • art. 112 c.p.c.

    Posto che la sentenza impugnata dà contezza dei motivi di gravame proposti dalla R. (cfr. pp. 1 e 2 delle medesima sentenza) e, segnatamente, di quello volto all’accertamento della responsabilità “pari e/o concorrente” nella causazione del sinistro della stessa R. e dell’ O. (con conseguente condanna solidale dei convenuti in primo grado al risarcimento dei danni), la censura si risolve in una critica della sufficienza della motivazione fornita dal giudice di appello rispetto agli argomenti a sostegno del motivo anzidetto.

    Non sussiste omessa pronuncia quando la sentenza dà conto della domanda o del motivo d’impugnazione e la doglianza attiene, invece, alla pretesa insufficienza delle ragioni esposte.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La censura si risolve in una critica della sufficienza della motivazione fornita dal giudice di appello rispetto agli argomenti a sostegno del motivo anzidetto (peraltro, sinteticamente vagliati dal Tribunale), che neppure risulta più veicolabile in questa sede ai sensi del vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, là dove, inoltre, la complessiva ratio decidendi della sentenza impugnata è comunque desumibile complessivamente dalla motivazione, che, dunque, non deve necessariamente soffermarsi su ogni singolo argomento della parte.

    La mera critica alla sufficienza della motivazione o alla mancata trattazione di ogni singolo argomento non integra, di per sé, il vizio previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., quando la complessiva ratio decidendi sia ricavabile dalla motivazione.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Per un verso, con esso non si dà contezza specifica, e idonea localizzazione processuale (ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), del contenuto degli atti processuali su cui il motivo stesso si fonda (ossia le comparse di costituzione dei convenuti in primo grado), giacchè la stessa sentenza impugnata ha evidenziato la duplicità e autonomia delle rispettive (della O. e della Vittoria Assicurazioni S.p.A.) posizioni processuali, che giustificavano una liquidazione in favore di ciascuna parte vittoriosa.

    Il motivo di ricorso che si fonda su atti processuali deve indicarne specificamente il contenuto e fornire un’adeguata localizzazione nel fascicolo; in difetto, la censura è inammissibile.

  • art. 91 c.p.c.

    giacchè la stessa sentenza impugnata ha evidenziato la duplicità e autonomia delle rispettive (della O. e della Vittoria Assicurazioni S.p.A.) posizioni processuali, che giustificavano una liquidazione in favore di ciascuna parte vittoriosa.

    La distinta autonomia delle posizioni processuali di più parti vittoriose può giustificare la liquidazione delle spese in favore di ciascuna di esse.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

    La disposizione è applicata per attestare, a seguito del rigetto, la sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel sinistro tra veicoli, la presunzione sussidiaria di pari responsabilità è superata quando sia accertata la colpa esclusiva di un conducente e la regolare condotta dell’altro; quest’ultimo è così liberato anche dall’onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
  • La prova che un conducente abbia osservato le regole della circolazione e della comune prudenza può essere raggiunta anche indirettamente, mediante l’accertamento che la condotta dell’altro abbia costituito causa esclusiva o assorbente dell’evento.
  • La motivazione per relationem della sentenza d’appello è legittima se il giudice esamina i motivi di gravame e rende comprensibili, anche sinteticamente, le ragioni della conferma; è insufficiente l’adesione acritica alla decisione di primo grado priva di valutazione dei motivi.
  • Non ricorre omessa pronuncia quando la decisione dia conto della questione sottoposta al giudice; la contestazione della sufficienza delle argomentazioni non equivale a denuncia di omessa pronuncia e non consente di riproporre una censura motivazionale non ammessa nei termini prospettati.
  • Il ricorso per cassazione fondato sul contenuto di atti processuali deve indicare specificamente tali atti e localizzarli nel processo; inoltre, la censura sulle spese deve chiarire l’errore concreto e l’interesse alla cassazione della statuizione.

Come è indicizzato

MaterieRC autoImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNesso di causalitàOnere della prova

Testo integrale

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