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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13828/2019 del 22/05/2019

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consulente del lavoro)

La controversia

Il consulente del lavoro aveva convenuto davanti al Tribunale di Monza, con citazione del 15 febbraio 2012, una società, alcuni suoi soci e un soggetto poi deceduto, chiedendo il pagamento di Euro 27.143,34, oltre accessori, per attività professionali svolte dal 2005 al 2008 e indicate nelle parcelle allegate. I convenuti avevano contestato il diritto al compenso, deducendo che alcune prestazioni fossero riservate ai commercialisti, che il contratto fosse annullabile per errore circa la qualità professionale dell’attore o risolvibile per suo inadempimento, e contestando gli importi richiesti; avevano inoltre formulato domanda riconvenzionale risarcitoria. Il Tribunale aveva respinto sia la domanda di pagamento sia le riconvenzionali. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 2703/2014, depositata il 9 luglio 2014, aveva rigettato l’appello principale del professionista e quello incidentale dei committenti. Il professionista ha proposto ricorso principale con tredici motivi: ha contestato il mancato riconoscimento della non contestazione delle prestazioni e l’asserita omessa pronuncia sul punto; la mancata ammissione di ulteriori testimoni e di una CTU contabile; la valutazione delle prove sull’incarico e sull’esecuzione delle prestazioni; il mancato accertamento e liquidazione del compenso, anche secondo le tariffe professionali e, in subordine, in via equitativa ai sensi degli artt. 2233 e 1226 c.c.; nonché vizi motivazionali e omessa pronuncia. I committenti, con ricorso incidentale articolato in cinque motivi, hanno censurato l’omessa pronuncia su contestate responsabilità professionali: la consulenza relativa alla cessione di un ramo d’azienda a una nuova società; la mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi 2007 di un credito di Euro 80.000 per la cessione; l’omesso deposito della delibera di liquidazione e il tardivo deposito del piano di riparto e del bilancio finale di liquidazione; inoltre, hanno contestato la motivazione sull’errata valutazione dell’avviamento e l’esclusione della responsabilità del professionista per la rettifica fiscale. Hanno infine riproposto la questione del diritto del professionista al compenso in relazione alle attività eventualmente riservate agli iscritti all’albo dei commercialisti.

La decisione

La Cassazione ha accolto il quarto, l’ottavo e il dodicesimo motivo del ricorso principale, rigettando i primi due e dichiarando assorbiti gli altri. Ha ritenuto erroneo esigere una prova documentale come condizione per proseguire l’istruzione, dopo che la Corte d’Appello aveva già accertato, sulla base di testimonianze e delle difese, il conferimento dell’incarico e l’esecuzione di alcune attività: tenuta della contabilità fino al 15 dicembre 2006, redazione dei modelli 770 e dei modelli Unici e predisposizione delle buste paga. In tale situazione doveva essere valutata la necessità di assumere gli ulteriori testimoni e, quanto alla CTU contabile, la Corte d’Appello non poteva respingerla come esplorativa e poi negare il compenso per insufficiente prova della natura e dell’entità di prestazioni già in parte accertate, senza spiegare perché i compensi non potessero essere quantificati secondo i criteri tariffari. La determinazione del compenso dovrà seguire l’ordine stabilito dall’art. 2233 c.c.: accordo, tariffe, usi e, solo se questi criteri non siano applicabili, valutazione equitativa. Dei cinque motivi incidentali sono stati accolti i primi quattro: i primi due per omessa pronuncia sui rispettivi motivi d’appello relativi alle ulteriori condotte professionali dedotte; il terzo e il quarto perché la motivazione sull’avviamento e sull’assenza di colpa era inidonea e contraddittoria. La Corte ha affermato che il consulente contabile incaricato di assistere in una cessione di ramo d’azienda, che dichiari un avviamento fiscalmente rilevante molto inferiore alla reale capacità di profitto, deve almeno avvertire i clienti delle conseguenze della dichiarazione non veritiera e risponde dei danni derivanti dalla violazione della diligenza qualificata, anche in caso di colpa lieve. Il quinto motivo incidentale, relativo all’art. 2231 c.c. e alle attività riservate, è rimasto assorbito; la questione dovrà essere esaminata in rinvio. La sentenza è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Alla stregua del principio di non contestazione, richiamato dall’art. 115 c.p.c., perchè un fatto possa dirsi non contestato dal convenuto, e perciò non richiedente una specifica dimostrazione, occorre o che lo stesso fatto sia da quello esplicitamente ammesso, o che il convenuto abbia improntato la sua difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col disconoscimento di quel fatto.

    La non contestazione presuppone l’allegazione puntuale del fatto da parte di chi lo invoca e l’ammissione esplicita, o una difesa incompatibile con il suo disconoscimento. La mera indicazione delle prestazioni mediante rinvio alle parcelle non trasferisce sul convenuto l’onere di specificare i fatti costitutivi della pretesa.

  • art. 2697 c.c.

    E’ altrettanto costante, del resto, l’orientamento giurisprudenziale, secondo cui, nel giudizio di cognizione avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali documentato da parcelle, allorchè il cliente svolga una contestazione soltanto generica in ordine all’espletamento ed alla consistenza dell’attività che si assuma prestata, il giudice rimane comunque investito del potere-dovere di verificare il quantum debeatur, costituendo la parcella una semplice dichiarazione unilaterale del professionista, sul quale perciò rimangono i relativi oneri probatori del credito azionato ex art. 2697 c.c.

    La parcella costituisce una dichiarazione unilaterale del professionista e non prova da sola il credito. Anche in presenza di una contestazione generica, il giudice deve verificare il quantum e il professionista conserva l’onere di provare il credito.

  • art. 2233 c.c.

    Essendovi prova sia dell’incarico che dell’esecuzione di alcune prestazioni professionali, sovviene l’ordine preferenziale dettato dall’art. 2233 c.c., in forza del quale la determinazione del compenso va effettuata, in assenza di disciplina convenzionale, alla stregua delle norme di natura regolamentare trasfuse nella tariffa approvata nelle forme di legge, o, in alternativa, degli usi eventualmente vigenti nella materia, ovvero, ancora subordinatamente all’accertata impossibilità di applicazione di tali criteri, sulla base della valutazione equitativa del giudice, svincolata dal rispetto dei limiti tariffari.

    Una volta provati il conferimento dell’incarico e l’esecuzione delle prestazioni, in mancanza di accordo il compenso va determinato secondo la tariffa legalmente approvata, in alternativa secondo gli usi e, soltanto quando tali criteri non siano applicabili, in via equitativa.

  • art. 1226 c.c.

    Essendovi prova sia dell’incarico che dell’esecuzione di alcune prestazioni professionali, sovviene l’ordine preferenziale dettato dall’art. 2233 c.c., in forza del quale la determinazione del compenso va effettuata, in assenza di disciplina convenzionale, alla stregua delle norme di natura regolamentare trasfuse nella tariffa approvata nelle forme di legge, o, in alternativa, degli usi eventualmente vigenti nella materia, ovvero, ancora subordinatamente all’accertata impossibilità di applicazione di tali criteri, sulla base della valutazione equitativa del giudice, svincolata dal rispetto dei limiti tariffari.

    La determinazione equitativa del compenso è subordinata all’accertata impossibilità di applicare l’accordo, le tariffe o gli usi, secondo l’ordine indicato dall’art. 2233 c.c.

  • art. 61 c.p.c.

    Parimenti, se la decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d’ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice, questi è però tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell’istanza di ammissione proveniente da una delle parti, dimostrando di poter comunque risolvere, sulla base di corretti criteri, tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potersi limitare a disattendere l’istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare, e senza poter respingere l’istanza di ammissione della consulenza tecnica e poi ritenere non accertati i fatti che la consulenza avrebbe potuto verificare.

    Il giudice dispone discrezionalmente della CTU, ma deve motivare il diniego spiegando come possa risolvere i problemi tecnici rilevanti con altri criteri; non può negare la consulenza perché i fatti non sono provati e poi rigettare la domanda proprio per la mancata prova che la consulenza avrebbe potuto fornire.

  • art. 1218 c.c.

    La responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente, per negligente svolgimento dell’attività professionale, presuppone la prova, da parte di costui, del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente, formando oggetto di un accertamento che non è sindacabile in sede di legittimità, se correttamente motivato.

    La responsabilità professionale per negligente esecuzione dell’incarico richiede la prova del danno e del nesso causale tra condotta del professionista e pregiudizio del cliente. Nel caso specifico, l’incaricato di assistere in una cessione aziendale deve anche avvertire i clienti delle conseguenze fiscali della dichiarazione di un avviamento non veritiero.

  • art. 2231 c.c.

    Questo motivo di ricorso rimane assorbito dall’accoglimento dei motivi di ricorso in ordine alla prova della natura ed entità dell’opera professionale svolta da LE.Gi. e la questione sarà oggetto di esame da parte del giudice di rinvio, dovendosi valutare se le prestazioni svolte dal LE., consulente del lavoro, rientrassero fra quelle di assistenza o consulenza in materia aziendale che non sono riservate per legge in via esclusiva ai dottori commercialisti, ai ragionieri e ai periti commercialisti (cfr. Cass. Sez. 2, 11/06/2008, n. 15530).

    La questione del diritto al compenso per attività eventualmente riservate è rimessa al giudice di rinvio, che dovrà verificare se le prestazioni svolte rientrassero nell’assistenza o consulenza aziendale non riservata in via esclusiva alle categorie professionali indicate.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte d’Appello di Milano ha ritenuto provato dall’esame dei testi assunti, ed anche ammesso dagli stessi appellati, che LE.Gi. avesse tenuto “per un certo periodo” e fino al 15 dicembre 2006 la contabilità per la F.lli L. di L.F. e C. s.a.s., redatto i modelli 770, i modelli Unici e le buste paga.

    La sentenza inquadra le censure di legittimità nei limiti dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c.; le doglianze di insufficienza o contraddittorietà della motivazione non sono scrutinabili come tali secondo il parametro allora vigente, salvo che denuncino un contrasto irriducibile o una motivazione perplessa e incomprensibile, mentre resta deducibile l’errore di diritto.

  • art. 132 c.p.c.

    La Corte d’Appello di Milano ha ritenuto provato dall’esame dei testi assunti, ed anche ammesso dagli stessi appellati, che LE.Gi. avesse tenuto “per un certo periodo” e fino al 15 dicembre 2006 la contabilità per la F.lli L. di L.F. e C. s.a.s., redatto i modelli 770, i modelli Unici e le buste paga.

    La nullità della sentenza per vizio motivazionale è configurabile, nei limiti indicati dalla decisione, quando la motivazione presenti un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o risulti perplessa e obiettivamente incomprensibile.

  • art. 183 c.p.c.

    Avendo la Corte d’Appello di Milano affermato che il professionista avesse fornito, proprio attraverso l’esame di alcuni dei testimoni da lui indicati, la prova dell’esecuzione di parte delle prestazioni eseguite, non è coerente logicamente la declaratoria di superfluità dell’assunzione degli altri testimoni ai fini di dimostrare ulteriormente natura ed entità dell’opera professionale, sulla base di una supposta essenzialità della prova documentale, che ha poi condotto al rigetto della domanda.

    La chiusura dell’istruzione e la mancata assunzione di ulteriori testimoni non sono coerenti se, dopo aver ritenuto provate alcune prestazioni con le testimonianze già raccolte, si nega ogni ulteriore prova sulla natura e sull’entità dell’attività facendo leva sulla necessità di documenti.

  • art. 245 c.p.c.

    La facoltà discrezionale del giudice di merito (in quanto tale non censurabile in sede di legittimità) di ridurre preventivamente le liste testimoniali sovrabbondanti, oppure di sospendere l’esame dei testi in precedenza ammessi e di dichiarare chiusa la prova, suppone comunque una valutazione di superfluità dell’ulteriore istruzione alla stregua dei risultati già raggiunti con l’assunzione dei primi testimoni.

    La riduzione delle liste testimoniali o la chiusura dell’istruzione richiede una valutazione di superfluità delle ulteriori prove alla luce dei risultati già conseguiti; il potere istruttorio discrezionale non consente di arrestare la prova senza tale valutazione.

  • art. 2055 c.c.

    La responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente, per negligente svolgimento dell’attività professionale, presuppone la prova, da parte di costui, del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente, formando oggetto di un accertamento che non è sindacabile in sede di legittimità, se correttamente motivato.

    La Corte richiede la prova del pregiudizio e del rapporto causale con la condotta professionale; non enuncia però una specifica regola autonoma sulla solidarietà di cui all’art. 2055 c.c.

  • art. 1227 c.c.

    La responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente, per negligente svolgimento dell’attività professionale, presuppone la prova, da parte di costui, del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente, formando oggetto di un accertamento che non è sindacabile in sede di legittimità, se correttamente motivato.

    La norma è stata richiamata nel motivo incidentale, ma la decisione non ne ricava né applica una regola specifica sull’eventuale concorso colposo del cliente.

  • art. 54 D.L. 83/2012, convertito in L. 134/2012

    Va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale sollevata dai controricorrenti, in quanto le censure ivi formulate, ferma la sicura estraneità al vigente parametro dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nella formulazione introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, delle denunce di insufficienza e contraddittorietà della motivazione, sono comunque scrutinabili ove volte a sindacare, agli effetti dell’art. 132 c.p.c., n. 4, il “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, ovvero la “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile” (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053), nonchè la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per errore nel giudizio di diritto (e cioè per la negazione o il fraintendimento di una norma astratta di legge esistente o per l’affermazione di una norma astratta di legge non esistente) o per errore nel giudizio sul fatto contemplato dalle norme di diritto positivo applicabili al caso specifico (nella specie, per la mancata applicazione di una legge ad una fattispecie concreta corrispondente a quella astratta prevista dalla disposizione asseritamente violata).

    La riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c. esclude la deducibilità della mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma non preclude la denuncia di una motivazione radicalmente inconciliabile o incomprensibile né quella di violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

Massime di principio

  • La non contestazione opera soltanto rispetto a fatti specificamente allegati dalla parte che li invoca e quando la controparte li abbia ammessi, anche implicitamente attraverso una difesa incompatibile con la loro negazione. Il rinvio generico a documenti o parcelle non trasferisce sulla controparte l’onere di ricostruire e contestare analiticamente i fatti costitutivi della pretesa.
  • Nel giudizio per il pagamento di prestazioni professionali, il professionista deve provare il conferimento dell’incarico, l’esecuzione delle opere e la loro entità; la parcella è una dichiarazione unilaterale e non esonera dall’onere probatorio, né impedisce al giudice di verificare il quantum anche a fronte di contestazioni generiche.
  • Provati l’incarico e l’esecuzione delle prestazioni, il compenso va determinato, in assenza di accordo, secondo le tariffe legalmente approvate o gli usi e, solo quando tali criteri non siano applicabili, in via equitativa.
  • La scelta discrezionale di non ammettere una CTU deve essere motivata con l’indicazione dei criteri che consentono comunque di risolvere le questioni tecniche rilevanti. Il giudice non può respingere la consulenza perché mancherebbe la prova di fatti che essa potrebbe accertare e poi rigettare la domanda proprio per la mancata prova di quei fatti.
  • La chiusura dell’istruzione testimoniale o la riduzione dei testimoni richiede che l’ulteriore prova sia valutata superflua alla luce delle risultanze già acquisite. È incoerente ritenere provata parte dell’attività professionale mediante alcuni testimoni e negare ulteriori prove sulla natura e sull’entità delle prestazioni per la sola pretesa necessità di documentazione.
  • La responsabilità del professionista per negligente svolgimento dell’incarico richiede la prova del danno e del nesso causale. Il consulente contabile incaricato di assistere in una cessione di ramo d’azienda, se dichiara ai fini fiscali un valore di avviamento molto inferiore alla reale capacità di profitto, deve almeno informare i clienti delle conseguenze della dichiarazione non veritiera; la violazione della diligenza qualificata può comportare responsabilità anche per colpa lieve.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoResponsabilità professionaleProveImpugnazioni
RamiObbligazioniResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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