Cassazione Civile, Ordinanza n. 13929/2019 del 22/05/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (enti impositori)
La controversia
Nell’ambito dell’opposizione allo stato passivo del fallimento di una società debitrice, la società concessionaria della riscossione aveva chiesto l’ammissione di crediti erariali e contributivi. Il giudice delegato aveva respinto la domanda per la mancata notificazione delle cartelle di pagamento; il Tribunale di Caltagirone, con decreto pubblicato il 17 febbraio 2014, aveva accolto l’opposizione, ammettendo i crediti in via chirografaria e privilegiata, anche quanto all’IRAP, sulla base degli estratti di ruolo e senza necessità della previa notificazione delle cartelle. Il Tribunale aveva però dichiarato il difetto di legittimazione passiva degli enti impositori chiamati in causa, poiché il mancato adempimento contestato riguardava la notificazione, attività propria del concessionario. La concessionaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo, denunciando la violazione dell’art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999, ha sostenuto che la curatela avrebbe potuto introdurre nel giudizio questioni di merito sul credito, sulle quali solo gli enti impositori erano legittimati a interloquire, rendendo necessaria la loro chiamata; con il secondo, ha denunciato la violazione dell’art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese in favore degli enti dichiarati privi di legittimazione passiva.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo: non sussiste litisconsorzio necessario tra ente creditore e concessionario quando la controversia, anche se riguarda l’esistenza del credito, sia promossa dal concessionario o nei suoi confronti. La chiamata dell’ente impositore prevista dall’art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999 è riconducibile all’art. 106 c.p.c. e rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in sede d’impugnazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo: la statuizione sulle spese è sindacabile in cassazione solo per violazione di legge, e il Tribunale aveva applicato correttamente il principio di soccombenza quanto alla carenza di legittimazione passiva degli enti. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità: € 2.000 in favore dell’Agenzia delle entrate, oltre spese prenotate a debito, ed € 2.500 in favore dell’INPS, oltre € 200 per esborsi, spese generali al 15% e accessori di legge. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 39 D.Lgs. n. 112/1999
La chiamata in causa di quest’ultimo, prevista dal D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, dev’essere, pertanto, ricondotta all’art. 106 c.p.c., ed è, come tale, rimessa alla esclusiva valutazione discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio non è censurabile nè sindacabile in sede d’impugnazione.
La chiamata dell’ente creditore da parte del concessionario non instaura un litisconsorzio necessario; è una chiamata riconducibile all’art. 106 c.p.c. e la sua autorizzazione rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito.
art. 106 c.p.c.
La chiamata in causa di quest’ultimo, prevista dal D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, dev’essere, pertanto, ricondotta all’art. 106 c.p.c., ed è, come tale, rimessa alla esclusiva valutazione discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio non è censurabile nè sindacabile in sede d’impugnazione.
La chiamata in causa dell’ente impositore è trattata come chiamata di terzo ai sensi dell’art. 106 c.p.c.; la decisione del giudice di merito sull’autorizzazione non è sindacabile in sede d’impugnazione.
art. 91 c.p.c.
Ne consegue che, avendo correttamente applicato il tribunale ricorso il principio della soccombenza, in ordine al profilo della carenza della legittimazione passiva degli enti impositori, la conseguente statuizione sulle spese di lite non è censurabile in questa sede.
La statuizione sulle spese, quando applica correttamente il principio di soccombenza, non è censurabile in cassazione al di fuori dei casi di violazione di legge, come la condanna alle spese della parte totalmente vittoriosa.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
In seguito al rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Nelle controversie relative alla riscossione mediante ruolo, non sussiste litisconsorzio necessario tra ente creditore e concessionario quando il giudizio sia promosso dal concessionario o nei suoi confronti, anche se abbia a oggetto l’esistenza del credito.
- La chiamata in causa dell’ente creditore da parte del concessionario ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999 è riconducibile all’art. 106 c.p.c.; la relativa autorizzazione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in sede d’impugnazione.
- La statuizione sulle spese è sindacabile in cassazione per violazione di legge, tra cui rientra la condanna alle spese della parte totalmente vittoriosa; non è invece censurabile quando il giudice abbia correttamente applicato il principio di soccombenza.
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