Cassazione Penale, Sentenza n. 11831/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con due motivi principali: (1) censura di violazione di legge (artt. 255 e 256 d.lgs. 152/2006) avverso la conferma delle statuizioni civili, sostenendo che l'area fosse utilizzata come deposito dalla sua ditta edile (quindi non ricorrendo le condizioni per responsabilità civile); (2) censura per violazione dell'art. 530 cod. proc. pen. basata sull'esistenza di una "ripulitura" dell'area nel 2013 e sul fatto che i veicoli rinvenuti fossero funzionanti, argomentazioni già svolte in appello
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità: i motivi erano mera reiterazione di censure già proposte e disattese dalla Corte territoriale, senza confronto critico con la motivazione. È stata confermata la statuizione di merito (la Corte d'appello aveva dichiarato l'intervenuta prescrizione per alcune imputazioni e confermato le restanti statuizioni civili, con risarcimenti per il Comune di Venezia pari a euro 3.000 e per WWF e Legambiente pari a euro 1.000 ciascuna). Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente fissata in euro 3.000,00
Norme richiamate
Norma richiamata tra le imputazioni originarie; non centrale nella motivazione di cassazione
Regola la fattispecie di deposito incontrollato di rifiuti. La Corte ha ritenuto provato il deposito incontrollato alla luce della presenza di eterogenei scarti (pneumatici, parti di veicoli, fusti, bombole, scorie di lavorazione) e dell'assenza dei requisiti del deposito temporaneo (pavimentazioni, coperture, autorizzazioni)
Distinzione tra deposito incontrollato e discarica: il ricorrente aveva invocato l'insussistenza di una 'discarica' (art. 256 comma 3), ma la Corte ha motivato che gli elementi descritti ricadono nella fattispecie di deposito incontrollato
Richiamato dal ricorrente in ordine alla conferma delle statuizioni civili; la Corte ha ritenuto che il motivo non superi il requisito di specificità e non contrasti argomentativamente con la motivazione della Corte d'appello
art. 255, comma 3 d.lgs. 152/2006 (richiamo giurisprudenziale sulla natura del reato)
La Corte di legittimità ribadisce che la contravvenzione ha natura di omissivo permanente: la consumazione perdura fino all'ottemperanza all'ordine di rimozione; pertanto il dato probatorio sulla data di ripristino è rilevante e deve essere specificato dall'imputato
Applicato per l'onere delle spese in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; previsto altresì il versamento in favore della Cassa delle ammende (art. 616, comma 3, citato nella sentenza)
decreto del Primo Presidente n. 68 del 28/04/2016
Motivazione redatta in forma semplificata ai sensi del decreto sul formato delle motivazioni
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n. 186
Richiamata in relazione al criterio per l'esclusione del versamento a carico della parte in caso di ricorso in buona fede; qui la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per escludere l'onere
Massime di principio
- In cassazione i motivi devono essere specifici e affrontare criticamente la motivazione della corte di merito: la mera reiterazione delle stesse censure proposte in appello è di regola inammissibile
- Quando la Corte territoriale fornisce ampia motivazione ritenuta non illogica, il ricorrente deve contestarla con argomentazione nuova e puntuale; altrimenti il ricorso manca di specificità
- Per i reati ambientali di deposito/discarica la qualificazione dipende dagli elementi materiali (tipologia dei materiali, accumulo, assenza di pavimentazioni e autorizzazioni); non è sufficiente affermare che l'area fosse un deposito d'impresa senza prova dei requisiti del deposito temporaneo
- La contravvenzione di cui all'art. 255 d.lgs. 152/2006 è di natura omissivo-permanente: la condotta si protrae fino all'ottemperanza all'ordine di rimozione; pertanto l'indicazione della data effettiva di ripristino è elemento decisivo per la valutazione della consumazione e della prescrizione
- L'intervento di ripulitura da parte del Comune non esime automaticamente il presunto responsabile: bisogna dimostrare il momento e le modalità del ripristino e l'eventuale estinzione dell'obbligo
- La declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze economiche (spese processuali e possibile versamento alla Cassa delle ammende) salvo prova di buona fede giustificativa
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