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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04193/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice per il pagamento del corrispettivo di forniture di enzimi alimentari. La società ingiunta propose opposizione; il Tribunale confermò il decreto ma, accogliendo la domanda riconvenzionale dell’opponente, dichiarò risolti per inadempimento alcuni contratti di compravendita relativi a fatture specifiche. La Corte d’appello rigettò poi l’impugnazione dell’opponente. In cassazione la società soccombente dedusse sei motivi: (1) violazione dell’art. 115 c.p.c. per non avere la Corte considerato che, sulla base delle ammissioni della controparte, il rapporto sarebbe stato unitario e avrebbe imposto la garanzia del marchio e della certificazione richiamati; (2) violazione dell’art. 1453 c.c. per avere escluso, senza corretto vaglio delle prove, l’inadempimento della fornitrice; (3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere ritenuto infondata l’eccezione di mancata consegna di una merce indicata in fattura; (4) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. per non avere attribuito rilievo a una missiva del 12/10/2006; (5) violazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c. per avere reputato nuova e quindi inammissibile la contestazione dell’ammontare del credito, con richiesta di scomputo di una somma e con produzione di assegni asseritamente decisivi; (6) violazione dell’art. 346 c.p.c. per avere considerato rinunciate le richieste istruttorie formulate in modo asseritamente generico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi perché, nella sostanza, miravano a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità; ha inoltre rilevato che il quinto motivo non colpiva integralmente la ratio decidendi, poiché la Corte d’appello aveva escluso non solo la novità della prova, ma anche la mancanza di un’adeguata allegazione in primo grado; il sesto motivo è stato ritenuto inammissibile per aspecificità. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell’intimata. È stato inoltre dichiarato dovuto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dei poteri consentiti; non basta censurare la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando la legge impone una diversa regola; non è consentita la mera contestazione del peso probatorio assegnato dal merito.

  • art. 1453 c.c.

    La censura sulla risoluzione per inadempimento non può essere veicolata come violazione di legge se in realtà mira a contestare l’accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo non esaminato; non ricorre quando si contesti soltanto la valutazione di elementi istruttori o una decisione istruttoria.

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    In appello sono inammissibili le nuove allegazioni e le nuove prove non indispensabili; il motivo era comunque insufficiente perché non contrastava la ratio secondo cui mancava già in primo grado un’adeguata allegazione del fatto.

  • art. 346 c.p.c.

    Le domande e le eccezioni non riproposte possono intendersi rinunciate; la censura è inammissibile se non specifica quali istanze istruttorie siano state erroneamente ritenute abbandonate.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Consente una declaratoria di inammissibilità del ricorso quando le censure non si confrontano con orientamenti consolidati o risultano inconsistente rispetto ai principi di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Costituisce il parametro per il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    La declaratoria di inammissibilità può rilevare ai fini dell’impugnazione incidentale tardiva.

  • art. 348-bis c.p.c.

    Richiamato per la funzione di filtro delle impugnazioni prive di consistenza.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare una critica alla ricostruzione dei fatti o alla valutazione delle prove in una deduzione di violazione di legge: il controllo di legittimità non consente una nuova lettura del materiale istruttorio.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in casi rigorosi: rispettivamente, uso di prove non introdotte dalle parti o applicazione di un regime di valutazione probatoria diverso da quello imposto dalla legge; non basta contestare il diverso convincimento maturato dal giudice di merito.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. presuppone l’omissione di un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di singoli elementi di prova o il dissenso sulla loro valutazione.
  • Per censurare l’inammissibilità di nuove allegazioni o prove in appello, il motivo deve confrontarsi con tutta la ratio decidendi, inclusa l’eventuale autonoma affermazione di carenza di allegazione in primo grado.
  • La doglianza di rinuncia alle istanze istruttorie è inammissibile se manca specificità e non indica in modo puntuale quali prove siano state ritenute abbandonate e perché ciò sarebbe errato.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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