Cassazione Civile, Ordinanza n. 25525/2022 del 30/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (possessore)
La controversia
La controversia nasce da un’azione di reintegrazione nel possesso relativa a un fondo sito in Altavilla. Il Tribunale aveva accolto la domanda di reintegra proposta dalla controparte e aveva respinto la domanda riconvenzionale di reintegrazione nel possesso proposta dall’odierno ricorrente; la Corte d’Appello aveva confermato tale decisione. In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: (1) ha denunciato violazione degli artt. 1140 e 1146, comma 2, c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la controparte si fosse limitata ad allegare e provare il possesso del proprio dante causa, senza dimostrare un effettivo possesso attuale in capo a sé; (2) ha censurato la valutazione delle prove testimoniali, deducendo omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 115, 116 e 246 c.p.c.; (3) ha denunciato falsa applicazione dell’art. 1168 c.c., assumendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto confessato lo spoglio e non avesse considerato il complessivo materiale probatorio, con conseguente mancanza di animus spoliandi.
La decisione
La Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili. Ha osservato che si trattava di una "doppia conforme", con conseguente preclusione delle censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c.; ha inoltre rilevato il difetto di specificità del ricorso, perché non erano state trascritte in modo adeguato le difese della controparte né le deposizioni testimoniali poste a base della decisione di merito, impedendo alla Corte il controllo sulla censura. È stato anche ribadito che la valutazione delle prove testimoniali e dell’attendibilità dei testi è apprezzamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, e che le ulteriori doglianze sollecitavano una rivalutazione del merito. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva degli intimati, ed è stato disposto l’obbligo del versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come norma sul possesso, ma la censura è stata reputata inammissibile perché chiedeva una rivalutazione di merito e non superava il difetto di specificità
invocato in relazione alla prova del possesso del dante causa e della successione nel possesso
richiamato con riferimento all’azione di reintegrazione nel possesso; la doglianza sulla mancata prova dello spoglio è stata ritenuta inammissibile
citato per contestare la valutazione probatoria, senza però evidenziare un vero vizio di legittimità
richiamato per censurare l’apprezzamento delle prove testimoniali, giudicato insindacabile in cassazione
citato in relazione all’asserita inutilizzabilità/criticità di prove testimoniali
applicato perché, in presenza di doppia conforme, è precluso il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. salvo specifiche condizioni non ricorrenti
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma di riferimento per le censure di violazione di legge, ma le doglianze sono state reputate inammissibili o comunque dirette a sollecitare un nuovo esame del fatto
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per omesso esame di fatti decisivi, ma la censura è stata dichiarata inammissibile in ragione della doppia conforme
richiamato nel procedimento camerale con proposta del relatore
richiamato per la trattazione in camera di consiglio sulla base della manifesta inammissibilità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In presenza di "doppia conforme" tra primo e secondo grado, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso nei limiti stabiliti dall’art. 348-ter c.p.c., salvo che il ricorrente indichi specificamente una divergenza rilevante non qui ravvisata.
- Il ricorso per cassazione che contesti l’accertamento del possesso o la valutazione delle deposizioni testimoniali è inammissibile se si risolve in una richiesta di nuova valutazione del merito, attività riservata ai giudici di fatto.
- La censura deve essere specifica e autosufficiente: occorre riportare con precisione il contenuto delle difese e delle prove decisive poste a base della decisione impugnata, altrimenti la Corte di cassazione non può svolgere il controllo richiesto.
- La valutazione dell’attendibilità dei testimoni e della rilevanza probatoria delle deposizioni costituisce un apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, salvo specifici vizi di motivazione nei limiti consentiti dal codice di rito.
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