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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25525/2022 del 30/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (possessore)

La controversia

La controversia nasce da un’azione di reintegrazione nel possesso relativa a un fondo sito in Altavilla. Il Tribunale aveva accolto la domanda di reintegra proposta dalla controparte e aveva respinto la domanda riconvenzionale di reintegrazione nel possesso proposta dall’odierno ricorrente; la Corte d’Appello aveva confermato tale decisione. In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: (1) ha denunciato violazione degli artt. 1140 e 1146, comma 2, c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la controparte si fosse limitata ad allegare e provare il possesso del proprio dante causa, senza dimostrare un effettivo possesso attuale in capo a sé; (2) ha censurato la valutazione delle prove testimoniali, deducendo omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 115, 116 e 246 c.p.c.; (3) ha denunciato falsa applicazione dell’art. 1168 c.c., assumendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto confessato lo spoglio e non avesse considerato il complessivo materiale probatorio, con conseguente mancanza di animus spoliandi.

La decisione

La Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili. Ha osservato che si trattava di una "doppia conforme", con conseguente preclusione delle censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c.; ha inoltre rilevato il difetto di specificità del ricorso, perché non erano state trascritte in modo adeguato le difese della controparte né le deposizioni testimoniali poste a base della decisione di merito, impedendo alla Corte il controllo sulla censura. È stato anche ribadito che la valutazione delle prove testimoniali e dell’attendibilità dei testi è apprezzamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, e che le ulteriori doglianze sollecitavano una rivalutazione del merito. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva degli intimati, ed è stato disposto l’obbligo del versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1140 c.c.

    richiamato come norma sul possesso, ma la censura è stata reputata inammissibile perché chiedeva una rivalutazione di merito e non superava il difetto di specificità

  • art. 1146, comma 2, c.c.

    invocato in relazione alla prova del possesso del dante causa e della successione nel possesso

  • art. 1168 c.c.

    richiamato con riferimento all’azione di reintegrazione nel possesso; la doglianza sulla mancata prova dello spoglio è stata ritenuta inammissibile

  • art. 115 c.p.c.

    citato per contestare la valutazione probatoria, senza però evidenziare un vero vizio di legittimità

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per censurare l’apprezzamento delle prove testimoniali, giudicato insindacabile in cassazione

  • art. 246 c.p.c.

    citato in relazione all’asserita inutilizzabilità/criticità di prove testimoniali

  • art. 348-ter c.p.c.

    applicato perché, in presenza di doppia conforme, è precluso il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. salvo specifiche condizioni non ricorrenti

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma di riferimento per le censure di violazione di legge, ma le doglianze sono state reputate inammissibili o comunque dirette a sollecitare un nuovo esame del fatto

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per omesso esame di fatti decisivi, ma la censura è stata dichiarata inammissibile in ragione della doppia conforme

  • art. 391-bis c.p.c.

    richiamato nel procedimento camerale con proposta del relatore

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio sulla base della manifesta inammissibilità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In presenza di "doppia conforme" tra primo e secondo grado, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso nei limiti stabiliti dall’art. 348-ter c.p.c., salvo che il ricorrente indichi specificamente una divergenza rilevante non qui ravvisata.
  • Il ricorso per cassazione che contesti l’accertamento del possesso o la valutazione delle deposizioni testimoniali è inammissibile se si risolve in una richiesta di nuova valutazione del merito, attività riservata ai giudici di fatto.
  • La censura deve essere specifica e autosufficiente: occorre riportare con precisione il contenuto delle difese e delle prove decisive poste a base della decisione impugnata, altrimenti la Corte di cassazione non può svolgere il controllo richiesto.
  • La valutazione dell’attendibilità dei testimoni e della rilevanza probatoria delle deposizioni costituisce un apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, salvo specifici vizi di motivazione nei limiti consentiti dal codice di rito.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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