Cassazione Penale, Ordinanza n. 34442/2025 del 22/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato in cassazione l'ordinanza con cui il tribunale aveva confermato il giudizio di pericolosità sociale e disposto l'esecuzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza già applicata. Dalla motivazione della Corte emerge che l'unico motivo era formalmente prospettato come violazione di legge, con richiamo all'art. 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 159 del 2011 e, in via generale, all'art. 606, lett. b), c.p.p. La censura mirava a contestare l'attualità della pericolosità sociale, sostenendo che il giudice di merito avrebbe valorizzato solo i fatti che avevano condotto all'applicazione della misura, senza adeguata verifica della persistenza attuale del requisito. La Corte ha però rilevato che il ricorso era stato proposto direttamente per cassazione, benché in materia di misure di prevenzione il rimedio corretto fosse l'appello dinanzi alla corte d'appello; inoltre, il motivo non si confrontava con la reale ratio decidendi del provvedimento impugnato e si limitava ad affermazioni assertive, senza una critica effettiva e specifica all'iter argomentativo dell'ordinanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, in materia di misure di prevenzione, non sia esperibile il ricorso per saltum in cassazione contro le decisioni del tribunale, essendo previsto il solo appello alla corte d'appello. Ha inoltre osservato che il ricorso era comunque inammissibile perché non si confrontava con la motivazione dell'ordinanza impugnata, limitandosi a contestazioni generiche e non specifiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. n. 159 del 2011
richiamato come base normativa del giudizio di pericolosità confermato dal tribunale
art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011
indicato dal ricorrente quale parametro violato nella censura, in tema di misure di prevenzione
artt. 10 e 27 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
interpretati nel senso che, contro le decisioni del tribunale in materia di prevenzione, è esperibile il solo ricorso/appello dinanzi alla corte d'appello e non il ricorso diretto per cassazione
richiamato formalmente dal ricorrente come base del motivo di violazione di legge
richiamati per affermare che l'impugnazione deve contenere una critica effettiva, specifica e correlata alla motivazione del provvedimento impugnato, altrimenti è inammissibile
applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
richiamata a sostegno della possibilità di condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità colposa
non è una norma citata nel testo come tale; il riferimento è al d.lgs. n. 159 del 2011, art. 4, comma 1, lett. a), quindi non pertinente alla decisione
art. 606, lett. b), cod. proc. pen.
come sopra, richiamo del ricorrente al vizio di violazione di legge
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione, contro le decisioni del tribunale non è ammissibile il ricorso diretto per cassazione quando l'ordinamento prevede il rimedio dell'appello alla corte d'appello; la scelta consapevole di un mezzo di impugnazione diverso da quello previsto determina l'inammissibilità del gravame.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con l'iter argomentativo del provvedimento impugnato: la mera riproposizione di censure generiche o assertive, non ancorate alla motivazione concreta, integra un difetto di specificità e comporta l'inammissibilità.
- La contestazione dell'attualità della pericolosità sociale, nei procedimenti di prevenzione, deve essere sviluppata in modo puntuale rispetto alle ragioni poste dal giudice di merito a fondamento della decisione, non essendo sufficiente un richiamo astratto a principi giurisprudenziali.
- L'inammissibilità dell'impugnazione per violazione delle regole sul mezzo e per difetto di specificità comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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