Cassazione Civile, Ordinanza n. 32885/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dall'azione revocatoria ordinaria proposta da un creditore nei confronti dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da due coniugi. I giudici di merito hanno dichiarato inefficace l'atto nei confronti della creditrice. La ricorrente per cassazione ha dedotto violazione degli artt. 170 e 2901 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere integrato l'eventus damni solo perché il fondo patrimoniale rende più difficile la riscossione coattiva, senza verificare preliminarmente se il credito azionato fosse o meno destinato ai bisogni della famiglia. Secondo la ricorrente, se il credito fosse stato inerente ai bisogni familiari, la costituzione del fondo non avrebbe precluso l'aggressione esecutiva e dunque non vi sarebbe stato alcun pregiudizio per il creditore. Nel ricorso veniva anche prospettato un vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ma senza indicare specificamente il fatto storico e la sua discussione tra le parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondata la censura principale, chiarendo che nella revocatoria contro la costituzione di un fondo patrimoniale il creditore deve provare l'esistenza dell'atto dispositivo e l'anteriorità del proprio credito, mentre spetta ai coniugi o al debitore dimostrare che l'atto non abbia inciso, neppure in senso qualitativo, sulla garanzia patrimoniale. La dedotta inerenza del credito ai bisogni della famiglia è un fatto impeditivo o paralizzante dell'azione, non un elemento costitutivo che il creditore debba provare. È stato inoltre dichiarato inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. per difetto di specificità, mancando l'indicazione del fatto storico asseritamente omesso e dei dati necessari a individuare dove e come fosse stato discusso. La ricorrente è stata condannata alle spese e, inoltre, è stato dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per censurare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Viene richiamato come limite all'aggressione esecutiva dei beni del fondo patrimoniale, rilevante solo come fatto opposto e non come elemento costitutivo da provare dal creditore in revocatoria.
Disciplina l'azione revocatoria ordinaria; per la Corte l'eventus damni sussiste anche quando l'atto renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, anche solo in senso qualitativo.
È menzionato come possibile rimedio oppositivo del debitore in sede esecutiva, ma ciò non esclude di per sé la revocabilità dell'atto di fondo patrimoniale.
L'onere di provare l'innocuità dell'atto rispetto alla garanzia patrimoniale grava sul debitore/convenuti in revocatoria.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo è dichiarato inammissibile perché non individua con precisione il fatto storico asseritamente omesso.
È richiamato per l'onere di specificità del ricorso, non assolto dalla ricorrente.
Viene menzionato per la trattazione camerale del ricorso secondo il rito accelerato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Richiamato in relazione alla misura del contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria ordinaria avente a oggetto la costituzione di un fondo patrimoniale, l'eventus damni può consistere anche in una lesione solo qualitativa della garanzia patrimoniale, quando l'atto renda più difficile o incerta la soddisfazione del credito.
- Il creditore che agisce in revocatoria deve provare l'esistenza dell'atto di disposizione e l'anteriorità del proprio credito; incombe invece sul debitore convenuto dimostrare che il patrimonio residuo sia comunque idoneo a soddisfare il credito o che l'atto sia in concreto innocuo.
- La circostanza che il credito possa o meno rientrare tra i bisogni della famiglia non costituisce, di regola, un elemento costitutivo dell'azione revocatoria, ma un fatto impeditivo o estintivo dell'efficacia pregiudizievole dell'atto, da allegare e provare dal convenuto.
- Nel ricorso per cassazione, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione specifica del fatto storico, nonché dei dati da cui risulta che esso è stato discusso tra le parti; in mancanza, la censura è inammissibile.
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