Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23473/2022 del 27/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce dalla notificazione di un preavviso di fermo amministrativo riferito a quattro cartelle di pagamento per sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada, che la destinataria assumeva mai notificate. In primo grado la domanda era stata proposta come azione di accertamento negativo del diritto di procedere a fermo; il giudice di pace aveva qualificato la parte della censura relativa alla regolarità dell'iter esecutivo come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., dichiarando prescritto uno solo dei crediti e rigettando il resto perché risultava provata la notifica delle altre cartelle. In cassazione la ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 617, comma 1, c.p.c. e degli artt. 77 e 86 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la domanda non andasse ricondotta all'opposizione agli atti esecutivi ma ad un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, e che il giudice avrebbe dovuto dichiarare la nullità della procedura per mancata prova della notificazione delle cartelle.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare di inammissibilità per difetto di autosufficienza, ma ha poi dichiarato il ricorso inammissibile perché la censura non colpiva la reale ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte ha riconosciuto che la qualificazione dell'azione operata dal giudice di pace era errata, ma ha osservato che tale errore era sostanzialmente innocuo, poiché il giudice di merito aveva comunque deciso nel merito: aveva accolto la prescrizione per il credito più risalente e rigettato l'eccezione per gli altri crediti in base alla prova della notifica delle cartelle. La ricorrente non aveva impugnato proprio questo passaggio decisivo, cioè l'accertamento della regolare notificazione delle cartelle, che costituiva il fondamento del rigetto parziale. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile e condannato la ricorrente alla rifusione delle spese in favore dell'ente locale; nulla è stato disposto nei confronti dell'agente della riscossione rimasto intimato. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente e dal giudice di pace per la qualificazione dell'opposizione agli atti esecutivi; la Corte precisa che, nel caso concreto, la domanda era in realtà un accertamento negativo della pretesa creditoria

  • art. 360 c.p.c.

    indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 77 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato come norma invocata per contestare il procedimento di riscossione

  • art. 86 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato come norma invocata per contestare il procedimento di riscossione e il fermo amministrativo

  • art. 28 L. n. 689/1981

    applicato dal giudice di pace per dichiarare prescritto uno dei crediti da sanzione amministrativa

  • art. 366 c.p.c.

    la Corte esclude il difetto di autosufficienza ritenendo il ricorso contenere un'esposizione sufficiente dei fatti sostanziali e processuali

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo quale base del contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il ricorso è inammissibile quando la censura non aggredisce la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, anche se contesta un'affermazione del giudice di merito che sia in sé errata ma sostanzialmente innocua.
  • L'erronea qualificazione processuale della domanda da parte del giudice di merito non determina di per sé la cassazione della decisione se il giudice abbia comunque esaminato e deciso nel merito la pretesa dedotta, e la parte non censuri gli accertamenti decisivi posti a fondamento della pronuncia.
  • In materia di riscossione di sanzioni amministrative, la prova della notificazione delle cartelle è decisiva ai fini della decorrenza e del mancato maturare della prescrizione successiva; la contestazione deve investire specificamente tale accertamento.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, è sufficiente un'esposizione dei fatti sostanziali e processuali idonea a rendere immediatamente comprensibile la censura, senza che possa pretendersi un formalismo eccessivo in presenza di una rappresentazione chiara della vicenda.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la soccombenza comporta la condanna alle spese in favore della parte costituita e, se ne ricorrono i presupposti temporali, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveRiscossione
RamiProcesso civileEsecuzioniTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.