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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08695/2023 del 28/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (consumatore)

La controversia

La controversia nasce dalla vendita di un immobile da parte di una cooperativa poi fallita a un soggetto che, nell'atto di compravendita, aveva assunto anche l'accollo di una quota del mutuo ipotecario originariamente contratto dalla venditrice con una banca poi divenuta cessionaria del credito. Il curatore fallimentare aveva agito in via principale per la revocatoria fallimentare della compravendita e, in subordine, per la risoluzione per grave inadempimento dell'acquirente; l'acquirente aveva chiamato in causa la banca chiedendo, in caso di accoglimento della revocatoria, la declaratoria di inefficacia o di risoluzione dell'accollo. Il Tribunale aveva revocato la compravendita ma respinto la domanda contro il terzo; la Corte d'appello, invece, ritenendo sussistente un collegamento negoziale tra vendita e accollo e una causa unitaria dei due negozi, aveva dichiarato l'inefficacia anche dell'accollo. La società cessionaria del credito ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 1273 c.c., sostenendo che l'accollo avesse causa autonoma e non potesse essere travolto dalla revocatoria della compravendita, tanto più perché esso costituiva una modalità di pagamento del prezzo e non dipendeva causalmente dal trasferimento immobiliare.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito del motivo di ricorso, perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c. La ricorrente aveva dichiarato che la sentenza impugnata era stata notificata, ma non aveva depositato la copia autentica della decisione con la relata di notificazione; tale documento non risultava neppure nel fascicolo del controricorrente o d'ufficio. Ne è seguita la declaratoria di improcedibilità, con assorbimento dell'esame del motivo di merito e condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1273 c.c.

    richiamato come norma sull'accollo del debito e sulla possibilità di opporre al creditore le eccezioni fondate sul rapporto da cui l'accollo deriva; il motivo lamentava che la Corte territoriale ne avesse dato un'applicazione erronea

  • art. 67, primo comma, n. 2, l. fall.

    base della domanda di revocatoria fallimentare proposta dalla curatela contro la compravendita immobiliare

  • art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.

    l'omesso deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, quando la notificazione è allegata o risulta dagli atti, comporta improcedibilità del ricorso

  • art. 372, secondo comma, c.p.c.

    menzionato per il deposito della copia autentica della sentenza notificata nei termini di legge

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma sul procedimento camerale in cassazione richiamata in epigrafe

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato in relazione all'esigenza pubblicistica di stabilità del giudicato formale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    consente il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti, con atto di mero accertamento della Corte

Massime di principio

  • Quando il ricorrente afferma che la sentenza impugnata è stata notificata, assume su di sé l'onere di depositare, entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c., la copia autentica della decisione munita della relata di notificazione.
  • La mancata produzione della sentenza notificata determina improcedibilità del ricorso per cassazione, rilevabile d'ufficio, salvo che la relata risulti comunque nella disponibilità della Corte per effetto di produzioni della controparte o del fascicolo d'ufficio.
  • L'improcedibilità per difetto di deposito della sentenza notificata non è sanata dal solo fatto che il controricorso sia stato notificato o che il resistente non sollevi eccezioni sul punto.
  • Se il motivo di ricorso è assorbito dalla declaratoria di improcedibilità, la Corte non esamina il merito delle censure.
  • L'onere di deposito previsto dall'art. 369 c.p.c. è funzionale al controllo officioso della tempestività dell'impugnazione e alla tutela del giudicato formale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContrattiFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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