Sentenza del 12/02/2021 n. 5596 - Corte di Cassazione
Reati tributari - Occultamento di scritture contabili - Legale rappresentante.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente era imputato per occultamento di scritture contabili (art.10 D.Lgs. 74/2000). Ha impugnato la sentenza su sei motivi: 1) inutilizzabilita' della deposizione di un teste assunta ai sensi dell'art.507 c.p.p. e violazione delle regole di citazione/testimonianza; 2) mancata rinnovazione dell'istruttoria con esame di ulteriori testi richiamati nella deposizione contestata; 3) censura dell'utilizzabilita' dell'avviso di accertamento, ritenuto contenente valutazioni dell'Agenzia e indizi relativi ad altro reato ormai estinto per prescrizione; 4) contestazione della fattispecie penale in quanto la condotta sarebbe al piu' inottemperanza amministrativa alla richiesta di documentazione e assenza del dolo specifico di evasione; 5) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonostante incensuratezza e collaborazione; 6) vizio nella determinazione della pena per carente motivazione sulla dosimetria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto ininfluente ai fini del giudizio di sussistenza del reato la presunta irregolarita' testimoniale per difetto di interesse concreto del ricorrente e perche' la 'prova di resistenza' (cioe' l'esistenza di prove sufficienti indipendenti dall'elemento contestato) era stata accertata in secondo grado. Le censure sull'avviso di accertamento sono state dichiarate inammissibili in cassazione poiche' richiedono accertamenti di merito non esperibili in sede di legittimita'. Sul punto sostanziale, la Corte ha ribadito che l'occultamento delle scritture contabili e' reato permanente ai sensi dell'art.10 D.Lgs. 74/2000 (diverso dal mero rifiuto di esibire documenti che configura una sanzione amministrativa), e che il dolo specifico di evadere o di consentire l'evasione di terzi era adeguatamente provato. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e' stato ritenuto questione di merito, correttamente motivata, e la quantificazione della pena e' stata giudicata congrua e nella discrezionalita' del giudice. Conseguenza: rigetto del ricorso e conferma della condanna con pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Punisce l'occultamento o la distruzione delle scritture contabili quando idonee a non consentire la ricostruzione di redditi o volume d'affari; l'occultamento e' qualificato come reato permanente poiche' l'obbligo di esibizione perdura finche' e' consentito il controllo fiscale
Richiamato in relazione a indizi di reita' emergenti dall'avviso di accertamento; qui e' rilevato che questioni di prescrizione o estinzione vanno valutate sul piano di merito
Regola l'assunzione della testimonianza con modalita' particolari e deleghe; nel caso la regolarita' è stata contestata ma la Cassazione ha ritenuto la questione ininfluente e non idonea a mutare il giudizio di responsabilita'
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
art.220 disp. att. c.p.p.
Stabilisce le modalita' da seguire quando, nelle attivita' ispettive, emergono indizi di reato; se non osservate, la parte del documento redatta successivamente puo' essere inutilizzabile, ma la determinazione se cio' sia avvenuta e il momento di emersione sono questioni di fatto riservate al merito
Decreto Legislativo n.471/1997
Prevede la sanzione amministrativa per il rifiuto di esibire documentazione in corso di accertamento, distinta e diversa dalla fattispecie penale di occultamento
Fornisce i criteri per la determinazione della pena; la Corte ha confermato che, salvo casi di particolare gravita' orizzontalmente distante dalla media, e' sufficiente indicare l'adozione dei criteri previsti
Dopo la riforma, l'incensuratezza da sola non e' piu' sufficiente per ottenere le attenuanti generiche; il giudice puo' motivare il diniego richiamando elementi ostativi preponderanti
Massime di principio
- L'occultamento fisico delle scritture contabili e' un reato permanente: permane fino a quando l'amministrazione ha la possibilita' di controllo e il reo può far cessare la condotta esibendo i documenti
- Il rifiuto o l'inottemperanza all'esibizione richiesta dall'amministrazione fiscale rientra in una fattispecie distinta (sanzione amministrativa ex D.Lgs. 471/1997) e non puo' essere automaticamente confuso con il reato di occultamento
- Le censure sulla utilizzabilita' di atti o sulla regolarita' delle testimonianze devono essere tempestivamente sollevate nelle sedi di merito (pagamento, appello); sollevare per la prima volta questioni che richiedono accertamenti di fatto in cassazione e' inammissibile
- Quando si contesta l'inutilizzabilita' di una prova in cassazione, spetta al ricorrente dimostrare l'interesse concreto e la 'prova di resistenza' ossia che, espunto l'elemento viziato, il giudizio non reggerebbe
- La violazione formale delle modalita' ispettive (art.220 disp. att. c.p.p.) non determina automaticamente l'inutilizzabilita' integrale degli atti; e' necessario dimostrare la sanzione prevista dalle norme richiamate e il momento di emersione degli indizi e' questione di merito
- Sul riconoscimento delle attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena il giudice di merito ha ampia discrezionalita'; la Cassazione sindaca la motivazione solo se mancante, contraddittoria o irragionevole
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