Sentenza del 12/02/2021 n. 208 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Avviso di accertamento- Diritto al contraddittorio preventivo- Indipendente dal tributo accertato - Verifiche documentali - Si applica - Assenza di contraddittorio - Nullità dell'atto Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto che il contraddittorio preventivo sia essenziale e obbligatorio per gli avvisi di accertamento e che la sua omissione comporti la nullità dell'atto. L'avviso di accertamento è stato annullato per carenza del necessario contraddittorio preventivo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'avviso di accertamento è stato emesso senza esperire il contraddittorio preventivo. Si contestava che, pur trattandosi di verifiche documentali e indipendentemente dalla tipologia del tributo accertato, non è stato consentito al destinatario di esporre le proprie ragioni prima dell'adozione dell'atto impositivo, violando il diritto alla difesa e i principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione.
Norme richiamate
Costituzione italiana
Art. 24 garantisce il diritto di difesa davanti all'autorità giudiziaria e ispira la tutela del contraddittorio; art. 97 evoca i principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione che impongono modalità procedurali coerenti con il contraddittorio.
Normativa sull'accertamento tributario e sul contraddittorio preventivo
Il principio applicato dalla sentenza è che il contraddittorio preventivo deve essere garantito prima dell'adozione di provvedimenti autoritativi sfavorevoli (come l'avviso di accertamento), indipendentemente dalla natura del tributo e dalla tipologia di verifica (inclusi i soli accertamenti documentali).
Massime di principio
- Il contraddittorio preventivo è obbligatorio per la validità degli avvisi di accertamento: la sua omissione determina la nullità dell'atto impositivo.
- L'obbligo del contraddittorio è indipendente dalla tipologia del tributo e dalla modalità di verifica: si applica anche alle verifiche documentali non invasive.
- La mancata instaurazione del contraddittorio integra una lesione del diritto alla difesa e dei principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione.
- In situazioni analoghe il contribuente può ottenere l'annullamento dell'atto e deve far valere la nullità mediante impugnazione; l'amministrazione, se desidera proseguire, dovrà rieseguire il procedimento previa instaurazione del contraddittorio.
- Eventuali modalità alternative al contraddittorio (es. forme semplificate) devono essere espressamente previste e documentate: la mera conoscenza dei fatti da parte dell'amministrazione non sostituisce il diritto del destinatario a essere ascoltato.
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