Sentenza del 12/02/2021 n. 82 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento (IRES, IRAP e IVA) per operazioni riconducibili a presunte fatture per operazioni inesistenti e sponsorizzazioni fittizie; l'ufficio aveva rideterminato reddito, recuperato a tassazione circa €73.000 per sovrafatturazione e contestato una sanzione di €50.625 sulla base della segnalazione della Guardia di Finanza e della notizia di reato trasmessa alla Procura di Terni (4 fatture per complessivi €125.000). La contribuente eccepiva decadenza dei termini, nullità dell'atto, difetto di prova e legittimità delle sponsorizzazioni; in primo grado il ricorso era stato accolto.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Perugia ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la decisione di primo grado. Motivazioni principali: il raddoppio dei termini di accertamento non è applicabile ratione temporis (accertamenti riferiti al 2017 e quindi alla normativa novellata dal D.Lgs. 208/15), la mera trasmissione della notizia di reato non basta a prolungare i termini, e le sponsorizzazioni poste dalla società risultano provate con documenti. Inoltre il GIP di Terni aveva prosciolto l'imputata per insussistenza del fatto con sentenza irrevocabile (31/10/2018), smentendo lo schema frodatorio. Il collegio ha poi richiamato la presunzione di legittimità per sponsorizzazioni entro il limite di €200.000 (Cass. 8981/17). L'appello incidentale della contribuente sulle spese è stato accolto: l'Agenzia è condannata al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate complessivamente in €2.000,00.
Norme richiamate
Legge 24 dicembre 2000, n. 374 (L.74/00) art.2
L'ufficio ha richiamato la norma per sostenere che anche il cessionario che utilizza documenti falsi può essere considerato responsabile; il Collegio ha però ritenuto che la valutazione della responsabilità penale e la rilevanza ai fini del raddoppio dei termini vada effettuata alla luce delle modifiche introdotte successivamente dal D.Lgs.208/15 e non possa da sola giustificare la proroga dei termini senza ulteriori elementi probatori.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 art.43
Richiamato dall'Agenzia per giustificare il termine entro cui è stata presentata la notizia di reato; il Collegio ha ritenuto irrilevante l'invocazione ai fini del raddoppio per fatti riferibili al 2017, per i quali opera la disciplina novellata.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 art.57
Analogamente invocato dall'ufficio in relazione ai termini dell'accertamento IVA; il Collegio ha valutato la questione secondo la disciplina vigente ratione temporis e concludendo per la non applicabilità del raddoppio.
D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 / D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 208 (c.d. 'Decreto Madia') art.1, comma 132
Norma ritenuta rilevante dal Collegio: ha chiarito criticità interpretative derivanti dal D.Lgs.74/00 e introdotto prescrizioni sul rapporto tra procedimento penale e tributi; il tribunale ha applicato la disciplina novellata per escludere il raddoppio dei termini nei casi riferiti al 2017 e ha dato rilievo all'obbligo di denuncia previsto dall'art.331 c.p.p. nel quadro della collaborazione tra autorità.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 art.54
Richiamato dall'Agenzia come fonte di presunzioni a supporto dell'accertamento IVA; il Collegio ha comunque osservato che le presunzioni sono superabili e che, nella fattispecie, la documentazione prodotta dalla società e l'esito penale (proscioglimento) hanno efficacemente confutato le presunzioni d'inesistenza.
Codice di procedura penale art.331 (obbligo di denuncia del pubblico ufficiale)
Rilevante nel ragionamento del Collegio ai fini della perimetrazione degli strumenti che possono giustificare l'intervento dell'amministrazione finanziaria e la possibile estensione dei termini di accertamento alla luce delle modifiche normative.
Giurisprudenza della Cassazione (richiamate: Cass. n.15400/08, n.5202/18, n.14487/19, n.8981/17)
L'Agenzia ha citato precedenti favorevoli alla tesi del raddoppio; il Collegio ha distinto o escluso la loro applicabilità ratione temporis (per fatti successivi alla novellazione) e ha invece richiamato Cass. 8981/17 nella parte in cui stabilisce la presunzione di insindacabilità delle sponsorizzazioni entro il limite di €200.000.
Massime di principio
- La mera trasmissione alla Procura della notizia di reato non è di per sé sufficiente a legittimare il raddoppio dei termini di accertamento: occorrono elementi ulteriori che colleghino concretamente il contribuente alla frode, soprattutto alla luce delle modifiche normative intervenute con il D.Lgs. 208/15.
- La disciplina applicabile va valutata ratione temporis: se i fatti contestati sono successivi all'entrata in vigore della normativa che ha modificato il regime penale-tributario (D.Lgs.208/15), è necessario applicare i nuovi criteri interpretativi e non richiamare automaticamente precedenti giurisprudenziali anteriori alla novellazione.
- Le presunzioni utilizzabili dall'amministrazione finanziaria (art.54 DPR 633/72 e simili) possono essere efficaci, ma sono superabili con adeguata documentazione probatoria del contribuente; un proscioglimento penale per insussistenza del fatto costituisce un elemento probatorio di forte rilievo per il giudice tributario.
- Le sponsorizzazioni documentate e rientranti nei limiti indicati dalla giurisprudenza consolidata (es. €200.000 richiamato da Cass. 8981/17) beneficiano di una presunzione di legittimità che ostacola l'accertamento di operazioni fittizie basato solo su circostanze indiziarie.
- L'onere probatorio dell'Agenzia richiede non solo la segnalazione di un possibile reato ma anche elementi specifici che colleghino il contribuente alla frode (es. collegamenti economici, documentazione contrattuale fittizia, controparti cartiere); in assenza di ciò l'accertamento può essere annullato.
- Sulle spese di giudizio: le decisioni di primo grado che adottano criteri di compensazione devono essere adeguatamente motivate; in difetto il giudice d'appello può riformare la decisione sulle spese su istanza incidentale.
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