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Sentenza

Sentenza del 12/02/2021 n. 82 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento (IRES, IRAP e IVA) per operazioni riconducibili a presunte fatture per operazioni inesistenti e sponsorizzazioni fittizie; l'ufficio aveva rideterminato reddito, recuperato a tassazione circa €73.000 per sovrafatturazione e contestato una sanzione di €50.625 sulla base della segnalazione della Guardia di Finanza e della notizia di reato trasmessa alla Procura di Terni (4 fatture per complessivi €125.000). La contribuente eccepiva decadenza dei termini, nullità dell'atto, difetto di prova e legittimità delle sponsorizzazioni; in primo grado il ricorso era stato accolto.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Perugia ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la decisione di primo grado. Motivazioni principali: il raddoppio dei termini di accertamento non è applicabile ratione temporis (accertamenti riferiti al 2017 e quindi alla normativa novellata dal D.Lgs. 208/15), la mera trasmissione della notizia di reato non basta a prolungare i termini, e le sponsorizzazioni poste dalla società risultano provate con documenti. Inoltre il GIP di Terni aveva prosciolto l'imputata per insussistenza del fatto con sentenza irrevocabile (31/10/2018), smentendo lo schema frodatorio. Il collegio ha poi richiamato la presunzione di legittimità per sponsorizzazioni entro il limite di €200.000 (Cass. 8981/17). L'appello incidentale della contribuente sulle spese è stato accolto: l'Agenzia è condannata al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate complessivamente in €2.000,00.

Norme richiamate

  • Legge 24 dicembre 2000, n. 374 (L.74/00) art.2

    L'ufficio ha richiamato la norma per sostenere che anche il cessionario che utilizza documenti falsi può essere considerato responsabile; il Collegio ha però ritenuto che la valutazione della responsabilità penale e la rilevanza ai fini del raddoppio dei termini vada effettuata alla luce delle modifiche introdotte successivamente dal D.Lgs.208/15 e non possa da sola giustificare la proroga dei termini senza ulteriori elementi probatori.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 art.43

    Richiamato dall'Agenzia per giustificare il termine entro cui è stata presentata la notizia di reato; il Collegio ha ritenuto irrilevante l'invocazione ai fini del raddoppio per fatti riferibili al 2017, per i quali opera la disciplina novellata.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 art.57

    Analogamente invocato dall'ufficio in relazione ai termini dell'accertamento IVA; il Collegio ha valutato la questione secondo la disciplina vigente ratione temporis e concludendo per la non applicabilità del raddoppio.

  • D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 / D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 208 (c.d. 'Decreto Madia') art.1, comma 132

    Norma ritenuta rilevante dal Collegio: ha chiarito criticità interpretative derivanti dal D.Lgs.74/00 e introdotto prescrizioni sul rapporto tra procedimento penale e tributi; il tribunale ha applicato la disciplina novellata per escludere il raddoppio dei termini nei casi riferiti al 2017 e ha dato rilievo all'obbligo di denuncia previsto dall'art.331 c.p.p. nel quadro della collaborazione tra autorità.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 art.54

    Richiamato dall'Agenzia come fonte di presunzioni a supporto dell'accertamento IVA; il Collegio ha comunque osservato che le presunzioni sono superabili e che, nella fattispecie, la documentazione prodotta dalla società e l'esito penale (proscioglimento) hanno efficacemente confutato le presunzioni d'inesistenza.

  • Codice di procedura penale art.331 (obbligo di denuncia del pubblico ufficiale)

    Rilevante nel ragionamento del Collegio ai fini della perimetrazione degli strumenti che possono giustificare l'intervento dell'amministrazione finanziaria e la possibile estensione dei termini di accertamento alla luce delle modifiche normative.

  • Giurisprudenza della Cassazione (richiamate: Cass. n.15400/08, n.5202/18, n.14487/19, n.8981/17)

    L'Agenzia ha citato precedenti favorevoli alla tesi del raddoppio; il Collegio ha distinto o escluso la loro applicabilità ratione temporis (per fatti successivi alla novellazione) e ha invece richiamato Cass. 8981/17 nella parte in cui stabilisce la presunzione di insindacabilità delle sponsorizzazioni entro il limite di €200.000.

Massime di principio

  • La mera trasmissione alla Procura della notizia di reato non è di per sé sufficiente a legittimare il raddoppio dei termini di accertamento: occorrono elementi ulteriori che colleghino concretamente il contribuente alla frode, soprattutto alla luce delle modifiche normative intervenute con il D.Lgs. 208/15.
  • La disciplina applicabile va valutata ratione temporis: se i fatti contestati sono successivi all'entrata in vigore della normativa che ha modificato il regime penale-tributario (D.Lgs.208/15), è necessario applicare i nuovi criteri interpretativi e non richiamare automaticamente precedenti giurisprudenziali anteriori alla novellazione.
  • Le presunzioni utilizzabili dall'amministrazione finanziaria (art.54 DPR 633/72 e simili) possono essere efficaci, ma sono superabili con adeguata documentazione probatoria del contribuente; un proscioglimento penale per insussistenza del fatto costituisce un elemento probatorio di forte rilievo per il giudice tributario.
  • Le sponsorizzazioni documentate e rientranti nei limiti indicati dalla giurisprudenza consolidata (es. €200.000 richiamato da Cass. 8981/17) beneficiano di una presunzione di legittimità che ostacola l'accertamento di operazioni fittizie basato solo su circostanze indiziarie.
  • L'onere probatorio dell'Agenzia richiede non solo la segnalazione di un possibile reato ma anche elementi specifici che colleghino il contribuente alla frode (es. collegamenti economici, documentazione contrattuale fittizia, controparti cartiere); in assenza di ciò l'accertamento può essere annullato.
  • Sulle spese di giudizio: le decisioni di primo grado che adottano criteri di compensazione devono essere adeguatamente motivate; in difetto il giudice d'appello può riformare la decisione sulle spese su istanza incidentale.

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