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Sentenza

Sentenza del 12/02/2021 n. 206 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

IVA - prestazione di servizi - emissione di fattura - momento del pagamento del corrispettivo - rileva. Pagamento del corrispettivo - operazione contabile di compensazione da parte di controparte - non è tale - obbligo di emissione di fattura - non consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

si discuteva se un'operazione contabile posta in essere dalla società cedente — consistente in una delibera di diminuzione del capitale sociale con compensazione del debito verso la cessionaria con parte del credito per "fattura da emettere" — potesse essere assimilata alla riscossione del corrispettivo per la cessione di un marchio e, dunque, se obbligasse la cessionaria a emettere fattura o le consentisse di essere sanzionata per omessa fatturazione. La questione centrale era se quella compensazione contabile costituisse un effettivo pagamento o comunque un fatto idoneo a rendere esigibile l'imposta e l'obbligo di fatturazione a carico della cessionaria, nonché se la cessionaria potesse essere considerata a conoscenza di tale operazione in ragione del rapporto di partecipazione

La decisione

il giudice ha ritenuto che l'operazione contabile della società cedente non possa essere assimilata alla riscossione di un corrispettivo da parte della cessionaria e, pertanto, non obbliga quest'ultima all'emissione della fattura. Di conseguenza la cessionaria non poteva essere sanzionata per omessa emissione di fattura, anche perché non era ragionevolmente esigibile che essa fosse a conoscenza dell'operazione contabile posta in essere dalla controparte, nonostante il rapporto di partecipazione

Norme richiamate

  • normativa IVA (principi generali)

    la sentenza interpreta i principi IVA richiamando il principio secondo cui l'obbligo di fatturazione e l'esigibilità dell'imposta dipendono dalla concreta riscossione o dalla sussistenza di un evento che produca l'obbligo fiscale: una mera operazione contabile di compensazione effettuata unilateralmente dalla cedente non equivale a un pagamento percepito dalla cessionaria e non determina, di per sé, l'esigibilità dell'imposta né l'obbligo di emissione della fattura

Massime di principio

  • La semplice operazione contabile o una compensazione interna adottata da una delle parti non costituisce automaticamente un pagamento ai fini IVA: per obbligare all'emissione di fattura occorre che il corrispettivo sia effettivamente riscosso o che ricorrano le condizioni di esigibilità previste dalla normativa.
  • Il soggetto cui viene contestata l'omessa fatturazione non può essere sanzionato se non si dimostra che aveva conoscenza e disponibilità effettiva del corrispettivo; l'onere probatorio spetta all'Amministrazione finanziaria.
  • Rapporti di partecipazione tra cedente e cessionaria non bastano, di per sé, a far presumere la conoscenza di operazioni contabili eseguite dalla controparte: la prova della conoscenza o della percezione effettiva è necessaria.
  • In casi analoghi è opportuno documentare e rendere trasparente qualsiasi operazione di compensazione o di riduzione del capitale che possa avere effetti patrimoniali su terzi, per evitare contestazioni: comunicazioni formali, verbali societari e documentazione contabile sono elementi utili a chiarire la natura dell'operazione.
  • Le autorità fiscali perlegittimamente contesto devono dimostrare non la mera esistenza di una partita contabile, ma che tale partita abbia comportato una effettiva corresponsione o una situazione che renda l'imposta esigibile da parte del destinatario della prestazione.

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