Sentenza del 12/02/2021 n. 546 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione avviso d'accertamento IRES relativo al 2014 per rettifiche sui prezzi di trasferimento di operazioni intercompany con la controllata spagnola S. Sa. La contribuente aveva applicato il metodo Cost Plus; l'Ufficio, basandosi su un unico confronto con una vendita a C. Spa con prezzo superiore, aveva adottato il metodo CUP e rettificato i ricavi imponibili. La ricorrente contestava la non rappresentatività del campione, la mancata considerazione del metodo adottato dall'impresa, la differente concentrazione del prodotto e la diversa quantità ordinata (sconti per quantità) non oggetto di adeguato aggiustamento, nonché la mancata considerazione delle spiegazioni fornite in verifica.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della E. I. S.r.l., dichiarando illegittimo l'accertamento. Il Collegio ha ritenuto che l'Ufficio non avesse svolto un'analisi comparativa idonea e non avesse correttamente valutato il metodo applicato dalla contribuente né operato gli aggiustamenti necessari (quantitativi e di prodotto). Ha fatto riferimento ai principi OCSE e alla giurisprudenza comunitaria e nazionale sul tema della comparabilità e degli sconti per quantità. In accoglimento del ricorso, la Commissione ha condannato la parte soccombente al rimborso delle spese di lite quantificate in euro 4.000,00 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
Questa norma disciplina le rettifiche dei prezzi di trasferimento richiamando il criterio del valore normale, e va interpretata alla luce del principio di comparabilità: le condizioni tra imprese associate devono essere confrontate con quelle che si avrebbero tra soggetti indipendenti in circostanze comparabili.
Modello di Convenzione OCSE, art. 9
Richiamato per affermare che la rettifica deve basarsi su transazioni comparabili non solo sotto il profilo del prezzo ma anche delle circostanze e delle caratteristiche economiche.
OECD Transfer Pricing Guidelines
Parte 2, lettera B.1, par. 2.26 (esempio su quantità e correzione del prezzo)
Le Guidelines indicano che nelle analisi di transfer pricing occorre tener conto di differenze di quantità e operare correttivi per rendere comparabili le transazioni; l'esempio citato è ritenuto direttamente pertinente al caso.
Decreto attuativo MEF 14 maggio 2018
Conferma la preferenza per il metodo CUP quale mezzo più diretto per stabilire la normalità delle condizioni tra imprese associate, ma sempre subordinatamente alla sua effettiva applicabilità e rappresentatività.
Cass. civ. Sez. III, sent. 27/02/2020, n. 5429
Richiamata in tema di principio di non contestazione: i fatti non contestati devono essere ritenuti sussistenti e il giudice si astiene dal controllo probatorio su di essi.
Cassazione Sez. Civile, sent. n. 20805/2017
Richiamata per affermare che nel transfer pricing è fondamentale valutare la conformità agli standard di libera concorrenza e se gli sconti siano giustificati fiscalmente.
Corte di Giustizia UE, causa C-163/99 (29/03/2001)
Affermato che gli sconti quantitativi basati sul volume degli acquisti sono legittimi e non costituiscono di per sé discriminazione se giustificati dal sistema commerciale.
Corte di Giustizia UE, causa C-340/13 (11/02/2015)
Richiamata conformemente per i principi circa la legittimità degli sconti legati al volume d'affari.
Tribunale dell'Unione Europea, causa T-203/01 (30/09/2003)
Stabilisce che gli sconti devono avere una giustificazione economica collegata ai risparmi o benefici derivanti dai volumi d'acquisto garantiti dai clienti.
Massime di principio
- Il fisco deve dimostrare che i comparabili utilizzati sono effettivamente rappresentativi; l'uso di un singolo confronto non corredato da adeguati aggiustamenti può rendere l'accertamento illegittimo.
- Il metodo scelto dal contribuente (es. Cost Plus) va considerato e, se applicato correttamente e documentato, l'Ufficio deve motivare adeguatamente perché lo ritenga inaffidabile rispetto al metodo alternativo.
- Differenze di concentrazione del prodotto e di quantità fornite richiedono aggiustamenti (es. per sconti quantità) prima di procedere a un confronto di prezzi; le Guidelines OCSE forniscono esempi concreti su come procedere.
- Il metodo CUP è preferibile se applicabile e affidabile, ma la preferenza non autorizza l'Ufficio a utilizzarlo senza verificare la comparabilità sostanziale delle transazioni e senza applicare correzioni rilevanti.
- In presenza di argomentazioni complesse e di giurisprudenza non univoca, il giudice può valutare la vicenda nel merito e, se ritiene fondate le ragioni del contribuente, annullare l'accertamento; le spese possono essere attribuite anche in secondo grado alla parte soccombente.
- Il principio di non contestazione opera quando fatti dedotti non sono contrastati; fatti non contestati possono essere accolti dal giudice senza ulteriore prova.
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