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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22979/2025 del 09/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

L'associazione aveva agito per ottenere dal Comune il pagamento di somme asseritamente dovute per il servizio di trasporto gratuito di soggetti portatori di handicap svolto in favore dell'ente ai sensi della normativa regionale siciliana. In primo grado aveva chiesto la condanna al pagamento di una determinata somma, proponendo in via subordinata anche domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo, per una parte dei crediti, che vi fosse un precedente giudicato e, per un'altra parte, che il Comune avesse già adempiuto. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo che il giudicato coprisse anche i crediti azionati e che la doglianza sull'adempimento fosse inammissibile perché meramente assertiva; inoltre, pur rilevando l'omessa pronuncia del primo giudice sulla domanda ex art. 2041 c.c., aveva comunque ritenuto infondata tale domanda perché il credito era in parte coperto dal giudicato e in parte già estinto per pagamento. In Cassazione la ricorrente ha dedotto due motivi: violazione del ne bis in idem e dell'art. 2909 c.c., sostenendo che il precedente giudicato riguardasse crediti diversi e che quelli oggi azionati fossero ulteriori e non pagati; e omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe considerato il vantaggio tratto dal Comune dal servizio reso e, quindi, l'ingiustificato arricchimento dell'ente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo carente di specificità ex art. 366 n. 6 c.p.c., perché la parte non aveva riprodotto in modo adeguato il contenuto del precedente giudizio e della sentenza passata in giudicato, limitandosi a una ricostruzione sommaria e indiretta; quanto alla censura sull'adempimento, l'ha considerata una richiesta di rivalutazione del merito istruttorio, non consentita in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non denunciava un omesso esame di un fatto storico decisivo, ma al più una diversa valutazione di elementi istruttori; inoltre non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul fatto che i crediti azionati erano o coperti da giudicato o già pagati, con conseguente mancanza del presupposto essenziale dell'azione di arricchimento senza causa, cioè il trasferimento patrimoniale senza corrispettivo. Non sono state liquidate spese perché il Comune è rimasto intimato. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5, L.R. Sicilia n. 16/86

    norma posta a fondamento della pretesa economica per il servizio di trasporto gratuito dei soggetti portatori di handicap

  • art. 2041 c.c.

    l'azione di arricchimento senza causa richiede, quale presupposto imprescindibile, un trasferimento patrimoniale privo di corrispettivo; se il credito è coperto da giudicato o già adempiuto, manca il presupposto per invocarla

  • art. 2909 c.c.

    richiamato in relazione all'efficacia del giudicato e al principio di ne bis in idem

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    il motivo di ricorso deve essere specifico e deve consentire la conoscenza del contenuto degli atti e della sentenza rilevanti, non essendo sufficiente un richiamo sommario

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    dedotto come vizio di violazione o falsa applicazione di legge nel primo motivo

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    richiamato per l'asserito omesso esame di un fatto decisivo, ma la Corte ha chiarito che non può risolversi nella critica alla valutazione delle prove

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.

    norme sul rito camerale di trattazione del ricorso in Cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    dà luogo, in caso di inammissibilità, all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Quando si deduce in cassazione l'esistenza di un giudicato esterno, il motivo deve essere specifico e autosufficiente: occorre riportare in modo adeguato il contenuto della precedente decisione e gli elementi necessari a verificare l'identità del decisum, non essendo sufficiente una ricostruzione sommaria o indiretta.
  • La censura che mira a contestare l'accertamento dell'adempimento o l'apprezzamento delle prove si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito ed è inammissibile in sede di legittimità.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, e non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o la diversa persuasività del ragionamento probatorio.
  • La domanda di arricchimento senza causa è in radice inammissibile o infondata quando il preteso credito risulti già coperto da giudicato o già satisfatto, perché manca il necessario depauperamento senza corrispettivo o il correlativo spostamento patrimoniale ingiustificato.
  • Il giudizio di legittimità deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la mancata critica alla specifica ragione decisoria comporta l'inammissibilità del motivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimentoMandato
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaArricchimento senza causa

Testo integrale

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