Cassazione Civile, Ordinanza n. 29312/2024 del 13/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirenti)
La controversia
La controversia riguardava la proprietà di una porzione di terrazzo/lastrico solare proseguimento del balcone lato est di un'unità immobiliare. Due soggetti avevano agito per ottenere l'accertamento dell'acquisto per usucapione del bene, sostenendo di averlo posseduto continuativamente dal 1990 e di poter sommare il proprio possesso a quello dei danti causa; in appello la domanda era stata accolta perché ritenuta integrata l'usucapione, anche tramite accessio possessionis. La proprietaria originaria ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c. per asserita inammissibilità dell'appello, ritenuto privo di critiche specifiche alla sentenza di primo grado; 2) violazione degli artt. 111 Cost., 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per motivazione contraddittoria e carente, poiché la Corte d'appello aveva escluso la usucapione abbreviata ma poi applicato l'accessione del possesso senza spiegarne i presupposti; 3) violazione degli artt. 1146, comma 2, e 1158 c.c., per omesso accertamento del titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà e a giustificare la traditio con immissione nel possesso; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omesso esame dell'eccezione relativa all'inesistenza di tale titolo; 5) omesso esame di fatti storici decisivi, relativi al contenuto dei contratti di acquisto del 1986 e del 1990, dai quali risultava che il bene non faceva parte dell'appartamento alienato e che il successivo contratto riguardava lo stesso bene. Gli intimati hanno resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale sulle spese di lite, ma non ne hanno chiesto la decisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'atto di appello conteneva critiche specifiche e conformi all'art. 342 c.p.c. Ha respinto anche i motivi dal secondo al quinto, osservando che la Corte d'appello non aveva violato il principio sull'accessione del possesso di cui all'art. 1146, comma 2, c.c., poiché aveva accertato che il possesso del terrazzo era stato trasferito in occasione di un contratto di compravendita del 1990, contratto non traslativo del bene ma astrattamente idoneo a trasferirlo; di conseguenza non sussistevano né il vizio motivazionale né l'omesso esame di eccezioni o fatti. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio, poiché i ricorrenti incidentali non avevano chiesto la decisione del loro ricorso. Ha inoltre compensato per un quarto le spese e posto il residuo a carico della ricorrente principale, applicando anche la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
l'atto di appello è ammissibile se contiene specifiche critiche alla sentenza di primo grado e individua le ragioni di censura, in linea con l'orientamento delle Sezioni Unite.
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro del dovere di motivazione della decisione.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
la sentenza deve contenere una motivazione non meramente apparente o irrimediabilmente contraddittoria.
art. 118, comma 2, disp. att. c.p.c.
richiamato in tema di sufficienza della motivazione della sentenza.
l'accessione del possesso richiede il trasferimento del potere di fatto sulla cosa da dante causa ad avente causa in base a un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà del bene.
motivi secondo, terzo e quinto
richiamato in relazione al possesso utile ai fini dell'usucapione ventennale.
il giudice deve pronunciare su eccezioni e domande ritualmente dedotte, ma qui l'eccezione era stata comunque considerata.
primo, terzo e ultimo comma
nel procedimento camerale accelerato, la decisione conforme alla proposta consente la definizione del ricorso e rileva ai fini della condanna aggravata.
richiamato nel dispositivo
la definizione del giudizio in conformità alla proposta consente la valutazione tipica dei presupposti per la condanna per responsabilità aggravata e per la condanna in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
art. 20715/2018
richiamo giurisprudenziale
conferma il principio secondo cui l'accessione del possesso presuppone un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà.
Cass. S.U. n. 27199/2017
richiamo giurisprudenziale
individua il parametro di specificità dei motivi di appello ex art. 342 c.p.c.
Cass. S.U. n. 28540/2023
richiamo giurisprudenziale
in tema di procedimento ex art. 380-bis c.p.c., la decisione conforme alla proposta integra una valutazione tipica dei presupposti per la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Massime di principio
- Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, è sufficiente che l'atto contenga una critica specifica e intelligibile alla decisione di primo grado, con individuazione delle parti della sentenza contestate e delle ragioni della censura.
- L'accessione del possesso ex art. 1146, comma 2, c.c. è configurabile solo se il trasferimento del possesso dal dante causa all'avente causa avviene in base a un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà del bene; non è necessario che il titolo produca effettivamente l'effetto traslativo.
- In sede di legittimità non può essere utilmente denunciato come omesso esame ciò che il giudice di merito abbia comunque considerato, né può parlarsi di contraddittorietà o carenza motivazionale quando la sentenza espliciti la ragione per cui ritiene integrati i presupposti dell'usucapione tramite possesso sommandone i periodi.
- Nel procedimento camerale accelerato, la definizione del ricorso in conformità alla proposta può fondare la valutazione tipica dei presupposti per la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., quale indice di abuso del processo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29244/2024 del 13/11/2024
- ordinanza_civile · 13 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29245/2024 del 13/11/2024
- ordinanza_civile · 13 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29246/2024 del 13/11/2024
- ordinanza_civile · 13 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29247/2024 del 13/11/2024
- ordinanza_civile · 13 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29248/2024 del 13/11/2024
- ordinanza_civile · 13 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29250/2024 del 13/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →