Cassazione Civile, Ordinanza n. 25402/2022 del 26/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato un avviso di accertamento per IRPEF e IVA 2013, con il quale l'Ufficio aveva disconosciuto il regime agevolato per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ex art. 27 del d.l. n. 98/2011, riqualificando i redditi come redditi di lavoro autonomo soggetti a tassazione ordinaria. Con il primo motivo ha dedotto la nullità della sentenza per violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che esisteva un giudicato esterno formatosi tra le stesse parti sulla annualità 2012, intervenuto su una sentenza della CTR Lombardia passata in giudicato dopo la decisione impugnata, che aveva già accertato la sussistenza dei presupposti per l'agevolazione, qualificando le prestazioni di consulenza rese dal contribuente dal 2001 al 2012 come occasionali e l'attività iniziata nel 2012 come originaria e non mera prosecuzione di altra attività. Con il secondo motivo ha denunciato la nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa, perché la CTR aveva confermato l'accertamento senza spiegare le ragioni per cui riteneva provata la mera prosecuzione di una precedente attività professionale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbito il secondo. Ha affermato che il giudicato esterno può essere dedotto anche in cassazione se formatosi dopo la decisione di merito, e che nel processo tributario il giudicato su elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente si estende alle annualità successive. Poiché la precedente sentenza definitiva aveva già accertato, per il 2012, il carattere occasionale delle prestazioni e la natura originaria dell'attività, tale accertamento vincolava anche il giudizio relativo al 2013. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente contro l'avviso di accertamento. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; l'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
agevolazione per imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità
il regime agevolato è applicabile alle attività avviate dal 2012, a condizione che nel triennio precedente il contribuente non abbia esercitato altra attività professionale e che la nuova attività non costituisca mera prosecuzione di altra già svolta
il giudicato esterno vincola anche il successivo giudizio tributario quando riguarda un elemento costitutivo della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è stato invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge per contrasto con il giudicato esterno
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
è stato invocato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa
richiamato in relazione alla proposta del relatore e alla regolare instaurazione del contraddittorio
richiamato quanto all'allegazione della sentenza passata in giudicato e dell'attestato di cancelleria
consente la decisione nel merito da parte della Corte quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudicato esterno può essere dedotto e provato anche per la prima volta in cassazione, purché la sua formazione sia successiva alla conclusione del giudizio di merito o al deposito del ricorso per cassazione.
- L'efficacia del giudicato esterno sulle imposte periodiche si estende alle annualità successive solo per i fatti costitutivi della pretesa che abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente, non per gli elementi variabili da periodo a periodo.
- La qualificazione giuridica di una situazione fattuale come elemento costitutivo stabile della fattispecie tributaria può vincolare i giudizi relativi ad annualità diverse, impedendo all'Amministrazione di rimetterla in discussione in assenza di mutamenti fattuali rilevanti.
- Quando il giudicato esterno rende superflui ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
- Se una precedente pronuncia definitiva ha già accertato la natura originaria dell'attività e l'insussistenza di una mera prosecuzione di attività precedente ai fini dell'accesso a un'agevolazione fiscale, tale accertamento vincola il giudizio successivo relativo alla medesima fattispecie sostanziale.
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