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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26677/2022 del 09/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia impugna la sentenza della C.T.R. che aveva accolto l'appello della Societé Generale e disposto il rimborso dell'imposta sostitutiva trattenuta dall'intermediario su plusvalenze da cessione di partecipazioni. L'Agenzia deduce, in sostanza, la violazione e falsa applicazione delle norme processuali (art. 81 disp. att. c.p.c. richiamato nel processo tributario) e sostiene che la Societé Generale non fosse legittimata ad agire per ottenere il rimborso, trattandosi dei titoli e del diritto spettanti a soggetti non residenti/alla succursale con sede nel Regno Unito e che l'intermediario non possa, una volta operate le ritenute, chiedere in proprio il rimborso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la questione della legittimazione ad agire fosse già stata decisa dal giudice di primo grado e che tale statuizione fosse stata riconosciuta dalla C.T.R. come parte del giudicato interno; pertanto la questione non poteva essere nuovamente sollevata in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l'Agenzia condannata al pagamento delle spese di lite a favore della Societé Generale, liquidate in euro 10.300,00 per compensi e euro 200,00 per esborsi, oltre IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 20 t.u.i.r. (ora art. 23)

    Disciplina la tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni; la sentenza richiama la normativa per individuare le plusvalenze imponibili ed esentate, e per inquadrare l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

  • art. 5 d.lgs. n. 461/1997

    Prevede l'imposta sostitutiva del 12,5% e i documenti di prassi consentono all'intermediario non residente di presentare autodichiarazioni ai fini di non operare la ritenuta.

  • art. 23, comma 1, lett. f), d.P.R. n. 917/1986

    Individua i requisiti per l'esenzione delle plusvalenze; la CTR ha ritenuto sussistenti i requisiti per il rimborso una volta prodotta la documentazione richiesta.

  • art. 81 disp. att. cod. proc. civ.

    Stabilisce che nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio, norma rilevabile d'ufficio; la Corte però ha ritenuto che la questione fosse ormai coperta dal giudicato interno e quindi non potesse essere riesaminata.

  • art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    Motivazione di ricorso per cassazione per violazione di legge; richiamata dall'Agenzia come parametro, ma la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per giudicato.

  • art. 62, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato come riferimento procedurale sull'applicabilità di norme del processo civile al processo tributario; utilizzato per inquadrare la rilevabilità d'ufficio dell'eccezione di difetto di legittimazione.

  • Cass., Sez. U., 09/02/2012, n. 1912 (giurisprudenza citata)

    Richiamata per il principio che l'eccezione di difetto di legittimazione puo' essere rilevata d'ufficio ma incontra il limite del giudicato interno.

  • Cass., Sez. U., 08/03/2022, n. 7514 (giurisprudenza citata)

    Richiamata in analogia per confermare che la rilevabilità d'ufficio di questioni di legittimazione si scontra con il giudicato formato nei precedenti gradi.

Massime di principio

  • Se in primo grado il giudice si è espresso sulla legittimazione ad agire e tale decisione è diventata parte del giudicato interno, la questione non può essere nuovamente sollevata in cassazione se non è stata impugnata correttamente nei gradi predisposti.
  • Gli intermediari possono utilizzare autodichiarazioni e documentazione di prassi per evitare l'applicazione della ritenuta sulle plusvalenze di beneficiari esteri; tuttavia, chi intende chiedere il rimborso deve assicurarsi di avere titolo processuale valido e di produrre tempestivamente la documentazione probatoria già in primo grado.
  • Chi ritiene che sia stata omessa o errata una statuizione decisiva su legittimazione o titolarità del credito deve proporre appello incidentale o impugnazioni idonee nei termini e modi previsti per evitare di perdere la possibilità di sollevare la questione nei gradi successivi.
  • La Corte di Cassazione valuta l'ammissibilità del ricorso anche alla luce del giudicato pregresso: questioni attinenti al contraddittorio e alla legittimazione sono rilevabili d'ufficio ma restano vincolate alle statuizioni già definitive tra le parti.
  • In controversie fiscali relative a ritenute operate da intermediari, è fondamentale documentare fin dall'inizio la titolarità del diritto al rimborso (es. attestazioni di residenza del beneficiario, prove di effettiva titolarità) per evitare esiti negativi per carenza probatoria.

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