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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08982/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

L'imputato, già condannato dalla Corte di appello a quattro anni e sei mesi di reclusione e 20.000 euro di multa per tentato acquisto di cocaina in quantità significativa, ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. In particolare ha contestato la determinazione della pena, ritenendola non correttamente motivata.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato. Ha osservato che la sentenza impugnata aveva motivato in modo puntuale la congruità della pena, valorizzando la gravità della condotta, consistita nel tentato acquisto di 3 kg di cocaina per 22.000 euro, nonché i precedenti penali dell'imputato. Ha anche sottolineato che la pena era stata collocata in prossimità del minimo edittale applicabile al tentativo del delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    richiamato quale norma sul tentativo, in relazione al reato di stupefacenti contestato

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice del fatto di detenzione/cessione di stupefacenti, applicata nella forma tentata

  • art. 606 c.p.p.

    implicitamente richiamato dalla censura per violazione di legge e vizio di motivazione in cassazione, nei limiti del sindacato di legittimità

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono consentite censure che mirino a una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio quando la sentenza di merito abbia dato conto in modo congruo dei criteri seguiti nella determinazione della pena.
  • La pena è immune da censura in cassazione se il giudice di merito motiva in modo specifico sulla gravità del fatto e sui precedenti penali dell'imputato, collocando inoltre la sanzione entro un range edittale coerente con il quadro normativo applicabile.
  • Nel reato di stupefacenti tentato, la valutazione della congruità della pena può legittimamente fondarsi anche sulla quantità della sostanza, sul prezzo pattuito e sui precedenti dell'agente.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiTentativo

Testo integrale

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