Cassazione Civile, Ordinanza n. 04476/2024 del 20/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto in sede monitoria un indennizzo ex legge Pinto per l'irragionevole durata di un giudizio presupposto, definito con soccombenza in tutti e tre i gradi. La Corte d'appello, decidendo sull'opposizione, aveva confermato la liquidazione di 400 euro per ogni anno di durata eccedente la ragionevole durata, calcolando il ritardo solo sulla durata irragionevole accertata e non sull'intera durata del processo; aveva inoltre escluso dal computo il periodo per proporre l'impugnazione, ritenuto non imputabile all'amministrazione, e aveva negato il danno patrimoniale. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto, in sintesi, la violazione della CEDU e della legge n. 89 del 2001, lamentando: l'insufficienza dell'importo annuale rispetto ai parametri europei; l'illegittimità del calcolo della durata ragionevole e della durata irragionevole; l'illegittimità dell'esclusione del tempo per proporre impugnazione; la necessità di sollevare questioni di costituzionalità delle norme della legge Pinto; il mancato riconoscimento del danno patrimoniale derivante dal ritardo; e l'erronea liquidazione delle spese con applicazione della tabella dei procedimenti monitori.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi cinque motivi ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., ritenendo che la decisione impugnata fosse conforme alla giurisprudenza consolidata: ha ritenuto corretta la durata ragionevole fissata per legge, corretto il calcolo dell'indennizzo sulla sola durata eccedente, legittima l'esclusione del tempo per proporre impugnazione e non fondate le questioni di legittimità costituzionale; ha inoltre affermato che il danno patrimoniale richiede prova del nesso causale diretto e immediato, qui mancante. Ha poi ritenuto infondato anche il sesto motivo, confermando che, nel procedimento ex legge Pinto davanti al consigliere designato, la liquidazione delle spese va fatta secondo la tabella n. 8 del D.M. n. 55 del 2014. Il ricorso è stato quindi respinto nel suo complesso, con conferma della pronuncia della Corte d'appello.
Norme richiamate
art. 2, commi 2-bis e 2-quater, L. 24 marzo 2001, n. 89
"Si considera rispettato il termine ragionevole... se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità"
La durata ragionevole è fissata in modo standardizzato dalla legge, senza differenziazione in base alla complessità del singolo giudizio; ai fini dell'indennizzo si computa solo la durata eccedente e si esclude il periodo per proporre l'impugnazione.
art. 2-bis, comma 1, L. 24 marzo 2001, n. 89
Il giudice di merito sceglie, entro il minimo e il massimo legali, il moltiplicatore annuo dell'indennizzo; la scelta è censurabile in cassazione solo per vizi motivazionali estremi o omesso esame di fatti decisivi.
art. 2-bis, comma 2, L. 24 marzo 2001, n. 89
Nella determinazione dell'indennizzo il giudice deve valorizzare i parametri normativi, tra cui l'esito del giudizio presupposto, potendo riconoscere il minimo di legge in caso di esito sfavorevole per il richiedente.
La liquidazione del danno da irragionevole durata avviene in via equitativa, secondo criteri che consentono l'adeguamento dell'importo entro i limiti previsti dalla legge.
Il danno patrimoniale è risarcibile solo se costituisce conseguenza diretta e immediata della violazione.
La quantificazione equitativa non esonera dalla prova dei fatti costitutivi del pregiudizio, quando richiesti.
Spetta al ricorrente provare l'esistenza del danno patrimoniale e il nesso causale con la durata irragionevole.
Le spese seguono la soccombenza, salvo diversa previsione di legge.
Richiamato solo per le spese di lite, senza affermazioni innovative.
Il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda; il motivo è stato respinto perché la liquidazione delle spese era coerente con il rito applicato.
I compensi professionali devono essere liquidati secondo i parametri vigenti, che fungono da criteri di orientamento.
D.M. n. 55 del 2014, Tabella n. 8
Per la fase davanti al consigliere designato nel procedimento Pinto si applica la tabella dei procedimenti monitori, data l'atipicità del rito e la struttura bifasica del procedimento.
D.M. n. 55 del 2014, Tabella n. 12
Non ritenuta applicabile alla fase monitoria del procedimento Pinto.
artt. 13, 41 e 46 CEDU
Invocati dal ricorrente per contestare l'effettività del rimedio Pinto e la misura dell'indennizzo; la Corte ha richiamato la giurisprudenza europea che riconosce allo Stato un margine di apprezzamento nella conformazione del rimedio.
artt. 24, 111 e 117 Cost.
Le questioni di costituzionalità prospettate sono state ritenute manifestamente infondate alla luce dell'interpretazione consolidata delle norme Pinto e della compatibilità del sistema con CEDU e Costituzione.
Massime di principio
- Nel procedimento per equa riparazione ex legge Pinto la durata ragionevole è quella fissata dalla legge in termini standard, e l'indennizzo va commisurato alla sola eccedenza rispetto a tale durata, non all'intera durata del processo presupposto.
- Il periodo compreso tra la decorrenza del termine per proporre impugnazione e la sua effettiva proposizione non è imputabile all'amministrazione della giustizia e va escluso dal calcolo della durata irragionevole.
- Il giudice di merito, nel quantificare l'equa riparazione, dispone di un apprezzamento equitativo entro i limiti minimi e massimi di legge e può tener conto dell'esito del giudizio presupposto; la censura in cassazione è possibile solo nei ristretti casi di anomalia motivazionale o omesso esame di fatti decisivi.
- La dedotta inadeguatezza dell'indennizzo rispetto ai parametri della CEDU non basta, da sola, a fondare la violazione di legge o la questione di costituzionalità, occorrendo anche allegare fatti concreti di comparazione con casi europei analoghi.
- Il danno patrimoniale da irragionevole durata del processo non è in re ipsa: deve essere allegato e provato nel suo contenuto e nel nesso causale diretto e immediato con il ritardo processuale.
- Nel procedimento Pinto la liquidazione delle spese della fase monitoria segue la disciplina dei procedimenti monitori di cui al D.M. n. 55 del 2014, tabella n. 8.
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