Cassazione Civile, Ordinanza n. 24316/2023 del 09/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva notificato alla società due atti di recupero del credito IVA per gli anni 2004 e 2005, ritenendo indebite le compensazioni e irrogando le correlate sanzioni. La società aveva impugnato gli atti; nei gradi di merito la pretesa tributaria era stata dichiarata cessata per la materia del contendere, mentre le sanzioni erano state rideterminate applicando il beneficio della continuazione, sul presupposto che si trattasse di violazioni della stessa indole commesse in due distinti periodi d'imposta. In cassazione l'Agenzia deduceva, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del d.lgs. n. 472/1997 e dell'art. 13 del d.lgs. n. 471/1997, sostenendo che non potesse applicarsi la continuazione alle sanzioni relative agli omessi versamenti IVA delle due annualità. Nel corso del giudizio di legittimità l'ente evidenziava anche che la società era stata cancellata dal registro delle imprese e che il ricorso era stato notificato ai soci.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese, non sussistono neppure in astratto i presupposti per configurare la responsabilità dei soci nel pagamento delle sanzioni tributarie, perché l'estinzione della società comporta l'intrasmissibilità della sanzione. Tale regola, espressione del principio di personalità della responsabilità sanzionatoria, opera come principio generale della fattispecie sanzionatoria ed è rilevabile d'ufficio. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione degli intimati.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
viene richiamato quale parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
invocato dal ricorrente; la Corte richiama il sistema sanzionatorio tributario e la regola di personalità della responsabilità
invocato dal ricorrente in relazione alle sanzioni per omessi versamenti IVA
richiamato come fondamento dell'intrasmissibilità della sanzione in caso di estinzione della società
art. 2, comma 2, d.lgs. n. 472/1997
richiamato come codificazione del principio di responsabilità personale
art. 7, comma 1, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326
richiamato come norma che attribuisce le sanzioni amministrative tributarie esclusivamente alla persona giuridica
Massime di principio
- La cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'estinzione dell'ente e rende intrasmissibili le sanzioni amministrative tributarie, con esclusione della responsabilità dei soci e del liquidatore salvo diversa previsione normativa espressa.
- Nel sistema delle sanzioni tributarie vige il principio di personalità della responsabilità, per cui la sanzione è riferibile esclusivamente al soggetto autore dell'illecito o, nei casi previsti, alla persona giuridica, e non si trasferisce ai successori della società estinta.
- La regola dell'intrasmissibilità della sanzione per effetto dell'estinzione dell'ente integra un principio generale della fattispecie sanzionatoria e deve essere applicata anche d'ufficio dal giudice.
- La richiesta di applicazione della continuazione tra violazioni tributarie non può essere esaminata utilmente quando difettino in radice i presupposti soggettivi per la trasmissione o imputazione delle sanzioni ai soci della società estinta.
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