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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34359/2024 del 24/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Un avvocato aveva chiesto l'ammissione al passivo di un fallimento per un credito complessivo di euro 209.268, con privilegio professionale, relativo a prestazioni giudiziali e stragiudiziali che assumeva rese in favore della società poi fallita. Il tribunale aveva respinto l'opposizione allo stato passivo, rilevando: assenza di prova di un incarico professionale espresso; per alcune attività giudiziali, avvenuto pagamento in misura superiore ai compensi dovuti secondo tariffa o parametri; per altre note, prescrizione, attività svolte da altri professionisti oppure mancanza di prova di attività riferibili all'interesse della fallita. In Cassazione il ricorrente ha dedotto quattro motivi: 1) nullità del procedimento per violazione dell'art. 244 c.p.c., sostenendo che i capitoli di prova testimoniale fossero specifici e non valutativi; 2) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere il tribunale valutato l'istanza istruttoria testimoniale volta a provare lo svolgimento degli incarichi su mandato dell'amministratore; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c., per non avere il tribunale considerato provati i fatti esposti nei "brevi cenni storici" dell'atto di opposizione, non contestati dal curatore; 4) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., lamentando il mancato uso di presunzioni per desumere il conferimento degli incarichi dai rapporti tra l'avvocato, l'amministratore della società e altri professionisti coinvolti nelle controversie.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'art. 244 c.p.c. richiede una specificazione dei fatti tale da consentire al giudice di valutarne pertinenza e rilevanza e alla controparte di difendersi; nel caso concreto i capitoli erano generici, non indicavano con precisione contenuto dei pareri, attività, tempi, luoghi, incontri o documenti da esibire ai testi. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché il tribunale non aveva omesso di esaminare la prova testimoniale, ma l'aveva espressamente ritenuta inammissibile. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, osservando che i "brevi cenni storici" erano qualificati dalla stessa parte come mera contestualizzazione e non come allegazione diretta dei fatti costitutivi del credito; la mancata contestazione di tali riferimenti non valeva quindi come ammissione dell'incarico professionale o delle singole prestazioni. Il quarto motivo è stato ritenuto non ammissibile nella sostanza, perché sotto la veste della violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. mirava in realtà a una nuova valutazione dei fatti e delle prove, preclusa in cassazione. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 99 l. fall.

    regola il giudizio di opposizione allo stato passivo; nel caso era il rito utilizzato per contestare l'esclusione del credito dal passivo fallimentare.

  • art. 2751 bis n. 2 c.c.

    in via privilegiata ex art 2751 bis nr. 2 c.c.

    richiamato quale base del privilegio invocato dal professionista per il proprio credito.

  • art. 244 c.p.c.

    L'art. 244 c.p.c., nell'esigere l’indicazione specifica dei fatti sui quali è dedotta la prova testimoniale

    la prova testimoniale deve indicare specificamente i fatti da provare in modo da consentire al giudice di valutarne pertinenza e influenza e alla controparte di articolare prova contraria; nel caso, i capitoli erano troppo generici.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    nullità del procedimento ex art . 360 n 4 in relazione all’art 244 c.p.c.

    il motivo era impostato come vizio processuale ma è stato respinto perché la deduzione di genericità dei capitoli di prova era corretta.

  • art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti

    il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non quando il giudice abbia comunque esaminato la questione o si chieda una rivalutazione del merito.

  • art. 115 c.p.c.

    violazione dell’art. 115 c.p.c.

    la mancata contestazione di meri passaggi descrittivi o storici non equivale ad ammissione dei fatti costitutivi del credito, specie quando la contestazione dell'an debeatur e del quantum sia stata invece svolta.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c.

    le presunzioni semplici non possono essere invocate per ottenere una diversa ricostruzione del fatto storico se il giudice di merito ha già valutato la mancanza di prova degli incarichi e delle attività.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    come imposto dall’art. 132 n. 4 c.p.c.

    il controllo di legittimità riguarda l'esistenza di una motivazione effettiva, non la sua sufficienza nel merito, salvo motivazione apparente, perplessa o contraddittoria.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115

    richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato დამატivo a carico del ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • Nei giudizi di insinuazione al passivo per compensi professionali, il creditore deve fornire prova dell'incarico conferito e delle singole attività svolte; in difetto di pattuizione espressa, la prova documentale o testimoniale deve essere particolarmente precisa.
  • La prova testimoniale è inammissibile quando i capitoli non specificano in modo sufficientemente puntuale i fatti da provare, il contenuto delle attività dedotte, le modalità temporali e i documenti da esibire ai testi.
  • La mancata contestazione di allegazioni meramente descrittive o storiche non comporta ammissione dei fatti costitutivi della pretesa creditoria se tali allegazioni non coincidono con le specifiche prestazioni poste a fondamento della domanda.
  • In cassazione non è consentito censurare la sola valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito sotto la veste della violazione di legge; è necessario dedurre un vero omesso esame di un fatto storico decisivo o una motivazione apparente, perplessa o contraddittoria.
  • Le presunzioni semplici non possono essere utilizzate per sostituire la mancanza di prova dell'incarico professionale quando il giudice di merito abbia escluso, con motivazione congrua, la riferibilità delle attività al creditore istante.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniMandato
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaGiudicato

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