Cassazione Penale, Sentenza n. 38875/2023 del 25/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Cordaro impugnava l'ordinanza del 6/10/2022 che aveva rigettato la sua istanza di riconoscimento della continuazione tra due diverse sentenze: a) sentenza della Corte d'assise d'appello del 21/10/2020 (responsabilità, in concorso, per ricettazione, lesioni pluriaggravate con metodo mafioso, estorsione pluriaggravata con metodo mafioso, commessi tra maggio e novembre 2014) e b) sentenza della Corte d'appello di Roma del 2/7/2020 (partecipazione ad associazione delittuosa ex art. 74 d.P.R. 309/1990 e reati fine commessi tra marzo 2014 e febbraio 2016). Il ricorrente sosteneva che le fattispecie derivassero da un medesimo disegno criminoso, richiamando la circostanza che alcune condotte (es. estorsione a Campanella) erano state ricondotte al sodalizio e che la sentenza sull'associazione aveva riconosciuto una continuità interna tra associazione e reati fine. Denunciava omissioni motivazionali della Corte dell'esecuzione e mancata valutazione degli indici sintomatici di un disegno unitario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha respinto le doglianze del ricorrente. Ha confermato la decisione della Corte d'assise d'appello che aveva escluso la continuazione, ritenendo persuasive le ragioni addotte: diversa natura e oggettività giuridica dei reati e coincidenza solo parziale dell'arco temporale. La Cassazione ha rilevato che il ricorrente non ha allegato elementi specifici e concreti indicativi che, al momento dell'adesione all'associazione (marzo 2014), fossero già stati programmati i reati poi commessi tra maggio e novembre 2014. Ha enunciato i criteri probatori per il riconoscimento della continuazione e ha ribadito che la mera coincidenza temporale, l'origine comune delle indagini o la finalità di rafforzamento del sodalizio non sono di per sé decisive. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, codice penale
La norma sulla continuazione è stata interpretata nel senso che richiede una programmazione e deliberazione iniziale di più condotte in vista di un unico fine; non può essere riconosciuta automaticamente per mera reiterazione o per il fatto di aver commesso reati nell'ambito di un'associazione. Occorrono indicatori concreti che dimostrino la preventiva programmazione unitaria.
art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990
Il riconoscimento della partecipazione ad associazione finalizzata allo spaccio non determina di per sé la continuazione con i reati fine: è possibile la continuazione solo se emerge che i reati-fine erano già programmati al momento dell'ingresso nell'associazione; la sentenza ricognitiva dell'associazione non crea un'automatica estensione della continuazione.
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione in sede di esecuzione il ricorrente deve allegare elementi concreti e specifici che attestino la preventiva programmazione unitaria delle varie condotte (es. comunicazioni, ruoli funzionali, pianificazione temporale, modalità omogenee).
- La mera coincidenza temporale parziale, l'origine comune delle indagini o il fatto che reati siano stati posti in essere per rafforzare un sodalizio non sono di per sé sufficienti a dimostrare un medesimo disegno criminoso.
- La continuazione tra reato associativo e reati fine è possibile solo se si prova che i reati fine erano stati programmati già al momento dell'adesione all'associazione; altrimenti si rischierebbe un automatismo che vanificherebbe la distinzione tra continuazione e abitualità.
- In sede di esecuzione il giudice deve esaminare le sentenze acquisite (anche d'ufficio) e individuare dati sostanziali di collegamento: omogeneità del bene giuridico, contiguità spazio-temporale, modalità operative, sistematicità e abitudini programmate sono gli indicatori tipici da valutare.
- Il ricorrente ha l'interesse ad allegare elementi sintomatici della programmazione unitaria, ma la mancata allegazione non costituisce un onere giuridico formale; tuttavia, senza allegazioni concrete la richiesta è destinata a fallire.
- In Cassazione non è consentita una rinnovata valutazione del merito o un diverso apprezzamento degli elementi di fatto già esaminati dal giudice dell'esecuzione; il ricorso che chiede tale rianalisi è generalmente inammissibile.
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