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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38875/2023 del 25/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Cordaro impugnava l'ordinanza del 6/10/2022 che aveva rigettato la sua istanza di riconoscimento della continuazione tra due diverse sentenze: a) sentenza della Corte d'assise d'appello del 21/10/2020 (responsabilità, in concorso, per ricettazione, lesioni pluriaggravate con metodo mafioso, estorsione pluriaggravata con metodo mafioso, commessi tra maggio e novembre 2014) e b) sentenza della Corte d'appello di Roma del 2/7/2020 (partecipazione ad associazione delittuosa ex art. 74 d.P.R. 309/1990 e reati fine commessi tra marzo 2014 e febbraio 2016). Il ricorrente sosteneva che le fattispecie derivassero da un medesimo disegno criminoso, richiamando la circostanza che alcune condotte (es. estorsione a Campanella) erano state ricondotte al sodalizio e che la sentenza sull'associazione aveva riconosciuto una continuità interna tra associazione e reati fine. Denunciava omissioni motivazionali della Corte dell'esecuzione e mancata valutazione degli indici sintomatici di un disegno unitario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha respinto le doglianze del ricorrente. Ha confermato la decisione della Corte d'assise d'appello che aveva escluso la continuazione, ritenendo persuasive le ragioni addotte: diversa natura e oggettività giuridica dei reati e coincidenza solo parziale dell'arco temporale. La Cassazione ha rilevato che il ricorrente non ha allegato elementi specifici e concreti indicativi che, al momento dell'adesione all'associazione (marzo 2014), fossero già stati programmati i reati poi commessi tra maggio e novembre 2014. Ha enunciato i criteri probatori per il riconoscimento della continuazione e ha ribadito che la mera coincidenza temporale, l'origine comune delle indagini o la finalità di rafforzamento del sodalizio non sono di per sé decisive. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81, secondo comma, codice penale

    La norma sulla continuazione è stata interpretata nel senso che richiede una programmazione e deliberazione iniziale di più condotte in vista di un unico fine; non può essere riconosciuta automaticamente per mera reiterazione o per il fatto di aver commesso reati nell'ambito di un'associazione. Occorrono indicatori concreti che dimostrino la preventiva programmazione unitaria.

  • art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990

    Il riconoscimento della partecipazione ad associazione finalizzata allo spaccio non determina di per sé la continuazione con i reati fine: è possibile la continuazione solo se emerge che i reati-fine erano già programmati al momento dell'ingresso nell'associazione; la sentenza ricognitiva dell'associazione non crea un'automatica estensione della continuazione.

Massime di principio

  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione in sede di esecuzione il ricorrente deve allegare elementi concreti e specifici che attestino la preventiva programmazione unitaria delle varie condotte (es. comunicazioni, ruoli funzionali, pianificazione temporale, modalità omogenee).
  • La mera coincidenza temporale parziale, l'origine comune delle indagini o il fatto che reati siano stati posti in essere per rafforzare un sodalizio non sono di per sé sufficienti a dimostrare un medesimo disegno criminoso.
  • La continuazione tra reato associativo e reati fine è possibile solo se si prova che i reati fine erano stati programmati già al momento dell'adesione all'associazione; altrimenti si rischierebbe un automatismo che vanificherebbe la distinzione tra continuazione e abitualità.
  • In sede di esecuzione il giudice deve esaminare le sentenze acquisite (anche d'ufficio) e individuare dati sostanziali di collegamento: omogeneità del bene giuridico, contiguità spazio-temporale, modalità operative, sistematicità e abitudini programmate sono gli indicatori tipici da valutare.
  • Il ricorrente ha l'interesse ad allegare elementi sintomatici della programmazione unitaria, ma la mancata allegazione non costituisce un onere giuridico formale; tuttavia, senza allegazioni concrete la richiesta è destinata a fallire.
  • In Cassazione non è consentita una rinnovata valutazione del merito o un diverso apprezzamento degli elementi di fatto già esaminati dal giudice dell'esecuzione; il ricorso che chiede tale rianalisi è generalmente inammissibile.

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