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Sentenza

Sentenza del 29/06/2025 n. 17454 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’agevolazione «Tremonti Ambiente» prevista dall’art. 6, commi 13-19, della legge n. 388/2000. L’Agenzia aveva inizialmente disconosciuto integralmente il beneficio fruito dalla società per il 2008 e aveva recuperato a tassazione le relative somme; il disconoscimento della perdita derivante dall’agevolazione aveva inoltre inciso sui redditi degli anni 2009 e 2010. In appello, dopo i chiarimenti ministeriali, l’Agenzia aveva riconosciuto il beneficio in misura parziale, calcolando il sovraccosto ambientale detassabile in 2.276.074 euro. La società ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche n. 498/2016, deducendo: violazione degli obblighi di motivazione dell’accertamento, perché la misura parziale sarebbe stata prospettata solo in appello; introduzione di una domanda nuova vietata; e uso di una memoria con prospetto di calcolo asseritamente depositata oltre i termini.

La decisione

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il riconoscimento parziale dell’agevolazione costituisse una riduzione quantitativa della pretesa originaria, non una pretesa nuova né un diverso accertamento; il diniego totale comprendeva anche il diniego parziale e l’Amministrazione poteva ridurre la domanda in appello. Ha inoltre rilevato che la contribuente non aveva contestato nel merito il calcolo di 2.276.074 euro e che il giudice tributario, in un giudizio di impugnazione-merito, può rideterminare la pretesa entro i limiti delle domande. Il terzo motivo è stato respinto perché la memoria del 12 maggio 2016 era stata depositata almeno dieci giorni prima dell’udienza del 7 giugno 2016, rispettando il termine applicabile, ed era stata predisposta in risposta alla sollecitazione della CTR in vista di una possibile conciliazione. La società è stata condannata a rifondere all’Agenzia le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.100 euro, oltre eventuali oneri prenotati a debito; è stato inoltre attestato l’obbligo, se dovuto, di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Norme richiamate

  • Art. 6, commi da 13 a 19, della legge n. 388/2000

    La disposizione prevede la detassazione della quota di reddito destinata a investimenti ambientali. Nel caso concreto il beneficio è stato riconosciuto solo entro il sovraccosto ambientale determinato in 2.276.074 euro.

  • Art. 7 della legge n. 212/2000 e art. 42 del D.P.R. n. 600/1973

    Le norme sulla motivazione dell’avviso non impediscono all’Amministrazione di ridurre in giudizio la pretesa già formulata: il riconoscimento di una minore agevolazione è una riduzione quantitativa della pretesa originaria, non una pretesa nuova.

  • Art. 57, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992

    Il divieto di nuove domande in appello non è violato quando l’Amministrazione si limita a ridurre la domanda originaria, rinunciando a una parte della pretesa fiscale.

  • Art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992

    Una volta stabilito che rispetto a quest'ultima data risulta osservato il termine di cui all'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 -da ritenersi operante anche nel giudizio d'appello in virtù del rinvio disposto dal successivo art. 61 alle norme dettate per il procedimento di primo grado -, va osservato che con la memoria in discorso l'Amministrazione Finanziaria rispose a una sollecitazione proveniente dal collegio giudicante, all'uopo predisponendo un prospetto di calcolo del reddito detassabile da utilizzare in vista di un bonario componimento della controversia.

    Il termine per il deposito delle memorie previsto per il primo grado opera anche in appello per effetto del rinvio dell’art. 61. Nel caso deciso, il deposito effettuato almeno dieci giorni prima della nuova udienza era tempestivo.

  • Art. 61 del D.Lgs. n. 546/1992

    Le norme del procedimento di primo grado, incluso il termine dell’art. 32, comma 2, si applicano anche al giudizio d’appello in forza del rinvio previsto dall’art. 61.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto dell’impugnazione sussistono, se dovuti, i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • Se l’Amministrazione ha inizialmente contestato integralmente un beneficio fiscale, può riconoscerlo successivamente solo in parte: in linea generale, la pretesa ridotta è compresa in quella originaria e non costituisce una nuova domanda in appello.
  • Nel processo tributario il giudice non è necessariamente limitato ad annullare l’accertamento: quando la contestazione riguarda il merito, può determinare la corretta misura della pretesa fiscale, entro i limiti delle domande delle parti.
  • La parte che contesta una rideterminazione fiscale dovrebbe contestarne anche il calcolo e i relativi elementi quantitativi; una censura limitata a questioni processuali lascia non contestata la quantificazione nel merito.
  • Il termine dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 si applica anche in appello. La tempestività della memoria va verificata rispetto all’udienza effettiva di trattazione, e il contesto del deposito, compresa una sollecitazione del giudice per agevolare una conciliazione, può essere rilevante.

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