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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14144/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (medico)

La controversia

La controversia riguarda il risarcimento del danno per tardivo recepimento nell'ordinamento italiano delle direttive CEE in materia di formazione medica specialistica. Il medico aveva intrapreso la scuola di specializzazione in un anno accademico anteriore al 1982-1983 e aveva conseguito il diploma il 27 luglio 1983. Il giudice di merito aveva riconosciuto il diritto al risarcimento limitatamente al periodo dal 1° gennaio 1983 fino al conseguimento del titolo, ritenendo irrilevante che il corso fosse iniziato prima della scadenza del termine di recepimento. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione delle direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE, della L. n. 370/1999 e degli artt. 117 Cost. e 1218 c.c., sostenendo che, avendo l'interessato iniziato la specializzazione in epoca anteriore al 1982, prima della scadenza del termine di recepimento, non sarebbe configurabile alcuna responsabilità dello Stato nei suoi confronti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha respinto. Ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto il risarcimento al medico per il periodo dal 1° gennaio 1983 fino alla conclusione della formazione specialistica. La Corte ha richiamato l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, ormai allineato alla pronuncia della Corte di giustizia UE del 3 marzo 2022, secondo cui il diritto alla remunerazione/risarcimento spetta anche ai soggetti iscritti ai corsi prima dell'anno accademico 1982-1983, purché la formazione sia proseguita dopo il 1° gennaio 1983 e riguardi una specializzazione comune a tutti gli Stati membri o ad almeno due di essi. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché il resistente è rimasto intimato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    viene richiamato come norma sul vizio denunciabile in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.

  • Direttiva 75/362/CEE

    richiamata come direttiva in materia di formazione medica specialistica, rilevante insieme alle direttive collegate per il diritto alla remunerazione/risarcimento.

  • Direttiva 75/363/CEE

    considerata parte del quadro normativo eurounitario sulla formazione specialistica medica, poi integrato dalla direttiva 82/76/CEE.

  • Direttiva 82/76/CEE

    indicata come direttiva riassuntiva/modificativa delle precedenti, la cui mancata attuazione ha fondato la pretesa risarcitoria.

  • Direttiva 93/16/CEE

    richiamata nel ricorso, ma non decisiva nella ratio della decisione, che si concentra sul regime delle direttive precedenti e sulla giurisprudenza UE.

  • L. n. 370/1999

    richiamata nel motivo di ricorso quale fonte normativa evocata dalla parte ricorrente.

  • art. 117 Cost.

    richiamato dal ricorrente quale parametro della responsabilità dello Stato per inadempimento del diritto UE.

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dal ricorrente come base della responsabilità per inadempimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte osserva che non se ne dà atto per le amministrazioni dello Stato, esonerate dal materiale versamento del contributo tramite prenotazione a debito.

  • art. 5 direttiva 75/362/CEE

    serve a individuare le specializzazioni mediche comuni a tutti gli Stati membri o ad alcuni di essi, condizione per il diritto al risarcimento.

  • art. 7 direttiva 75/362/CEE

    come l'art. 5, è richiamato per delimitare le specializzazioni rilevanti ai fini del diritto alla remunerazione adeguata.

Massime di principio

  • Il diritto al risarcimento per tardivo recepimento delle direttive sulla formazione medica specialistica spetta anche a chi abbia iniziato il corso prima del 1982-1983, purché la formazione sia proseguita oltre il 1° gennaio 1983 e ricorrano le ulteriori condizioni oggettive previste dal diritto eurounitario.
  • Ai fini della responsabilità dello Stato per mancata o tardiva attuazione delle direttive in materia di specializzazione medica, non è decisivo che l'iscrizione al corso sia anteriore alla scadenza del termine di recepimento, se il pregiudizio si protrae nel periodo successivo in cui l'obbligo di adeguamento era già scaduto.
  • Quando la giurisprudenza della Corte di giustizia interviene in senso chiarificatore sull'interpretazione del diritto UE, la Corte di cassazione deve conformarsi a tale interpretazione, anche superando orientamenti interni precedenti.
  • Il diritto alla remunerazione/risarcimento è circoscritto alle specializzazioni mediche comuni a tutti gli Stati membri o ad almeno due di essi, come individuate nelle disposizioni richiamate dalle direttive.

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