Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13746/2024 del 17/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un'opposizione alla registrazione del marchio nazionale "Chianti" proposta dal Consorzio Vino Chianti, titolare di un marchio anteriore denominativo omonimo e soggetto incaricato della tutela del DOCG Chianti. La domanda di registrazione era stata presentata dal Consorzio Vino Chianti Classico per una pluralità di classi merceologiche diverse dalla classe 33. L'UIBM aveva inizialmente accolto solo il motivo di opposizione fondato sull'art. 8, comma 3, c.p.i., mentre aveva escluso la tutela ex art. 12, comma 1, lett. d), c.p.i. La Commissione dei ricorsi ha poi accolto il ricorso del richiedente, ritenendo: che il consorzio opponente non avesse provato di essere un ente privo di finalità economiche, requisito necessario per la protezione della denominazione notoria ex art. 8, comma 3, c.p.i.; che comunque la tutela riguardasse la denominazione dell'ente nella sua interezza e non il solo termine "Chianti"; che il termine fosse anche geografico e quindi non esclusivo. In Cassazione il consorzio ricorrente ha dedotto due motivi: violazione dell'art. 8 c.p.i. per avere la Commissione escluso la legittimazione del Consorzio a tutelare il segno "Chianti" sulla base della natura economica della propria attività, sostenendo che la natura di consorzio di tutela implica assenza di scopo di lucro; e violazione dell'art. 8 c.p.i. per avere la Commissione ritenuto che il segno azionato fosse la sola denominazione consortile e non anche il marchio anteriore notorio "Chianti", registrato e usato da tempo. Il Ministero ha resistito con controricorso adesivo, mentre il Consorzio Vino Chianti Classico ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il profilo sulla legittimazione del Ministero a partecipare al giudizio di cassazione, perché già evocato nel giudizio di primo grado e quindi legittimato passivamente nei successivi gradi. Nel merito ha reputato inammissibile il primo motivo, perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Commissione non aveva escluso la tutela per mancanza di fine di lucro, ma per mancata prova dell'assenza di attività economica in senso oggettivo, requisito distinto dal mero scopo lucrativo. La Corte ha sottolineato che il fine di lucro e il metodo economico sono concetti diversi, e che ai fini dell'art. 8, comma 3, c.p.i. rileva l'assenza di qualsiasi attività imprenditoriale/economica, non la sola mancanza di lucro. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, poiché la decisione impugnata si fondava su rationes decidendi autonome: difetto di legittimazione dell'opponente, tutela riferita alla denominazione integralmente considerata e carattere geografico del termine, insuscettibile di uso esclusivo. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese al Consorzio Vino Chianti Classico; le spese tra ricorrente e Ministero sono state compensate. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. n. 30 del 2005

    La tutela delle denominazioni notorie degli enti o associazioni senza finalità economiche presuppone la prova dell'assenza di attività economica/imprenditoriale; non basta la mera assenza di scopo di lucro. La protezione riguarda la denominazione dell'ente considerata nella sua interezza.

  • art. 12 d.lgs. n. 30 del 2005

    Richiamato solo per indicare che era stato escluso dall'UIBM il motivo di opposizione fondato sulla non affinità/identità merceologica tra i prodotti.

  • art. 13 c.p.i.

    Il segno avente carattere geografico non è suscettibile di uso esclusivo; può essere legittimamente utilizzato da altri per indicare la provenienza dei prodotti o l'ambito dell'attività.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure erano proposte per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 2082 c.c.

    L'esercizio di attività economica è concetto distinto dallo scopo di lucro e costituisce requisito comune dell'impresa.

  • art. 2135 c.c.

    Richiamato in relazione all'attività imprenditoriale agricola, quale esempio di attività svolta con metodo economico.

  • art. 2195 c.c.

    Richiamato in relazione all'attività imprenditoriale commerciale, quale esempio di attività svolta con metodo economico.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il rigetto/inammissibilità del ricorso comporta i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Ai fini della legittimazione a invocare la tutela del nome notorio di un ente ex art. 8, comma 3, c.p.i., non è sufficiente allegare l'assenza di scopo di lucro: occorre provare che l'attività del soggetto sia priva di connotazione economico-imprenditoriale.
  • Il concetto di "finalità economica" è distinto dal mero "fine di lucro": il primo attiene al modo di esercizio dell'attività, il secondo alla sua destinazione reddituale finale.
  • Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, limitandosi a censurare un profilo diverso da quello decisivo.
  • Quando la decisione di merito si fonda su rationes decidendi autonome e ciascuna idonea a sorreggerla, la censura che colpisca solo una di esse non può condurre alla cassazione.
  • La protezione prevista per la denominazione di un ente non si estende automaticamente alla semplice estrapolazione di una sua parte lessicale, salvo che tale parte sia autonomamente tutelata da un diverso titolo giuridico e secondo i relativi presupposti.

Come è indicizzato

MaterieMarchiImpugnazioni
RamiProprietà intellettualeProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.