Cassazione Civile, Ordinanza n. 03286/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (attore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di lavoro nel quale la parte attrice aveva chiesto il riconoscimento di differenze retributive e/o somme parametrate al trattamento previsto dal CCNL terziario, in relazione a rapporti formalmente qualificati come contratti a progetto svolti per un arco temporale dal 18 luglio 2007 al 14 marzo 2013. Il Tribunale, pur escludendo la prova della subordinazione, aveva comunque condannato la convenuta al pagamento di una somma determinata in base alla differenza tra la retribuzione tabellare del II livello e quanto percepito. La convenuta era rimasta contumace in primo grado. In appello, ella sosteneva di essere venuta a conoscenza del processo solo con la notificazione della sentenza di primo grado e quindi di essere stata illegittimamente dichiarata contumace; chiedeva la rimessione in termini per proporre tempestivamente l'impugnazione e censurava anche il merito. La Corte d'appello dichiarava inammissibili sia l'appello principale sia quello incidentale, ritenendo tardiva l'impugnazione della convenuta perché la documentazione di causa mostrava che la notificazione introduttiva, pur se viziata o tardiva, aveva comunque reso la parte a conoscenza della pendenza del giudizio. Con il ricorso per cassazione la convenuta denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 140 e 415, comma 5, c.p.c., sostenendo che la notificazione del ricorso introduttivo fosse inesistente per mancanza di specifici documenti (tra cui relata, attestazione di spedizione, avviso di ricevimento e certificato di residenza) e, quindi, che la sentenza di primo grado fosse nulla e il termine lungo d'impugnazione non decorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla pretesa inesistenza della notificazione, osservando che la Corte d'appello aveva correttamente distinto tra nullità e inesistenza della notificazione e aveva accertato, in fatto, che la parte convenuta aveva avuto conoscenza della pendenza del processo, anche perché aveva ritirato personalmente il plico presso l'ufficio postale in seguito alla raccomandata informativa prevista dall'art. 140 c.p.c. La decisione impugnata è stata quindi confermata nella parte in cui aveva dichiarato tardivo e inammissibile l'appello principale, con conseguente inammissibilità anche dell'appello incidentale. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il termine lungo per impugnare decorre anche contro il contumace, salvo che questi dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per effetto della nullità della notificazione; la parte che impugna tardivamente deve provare il presupposto soggettivo della mancata conoscenza, oltre a quello oggettivo del vizio notificatorio.
La notificazione eseguita ai sensi di questa norma, sebbene possa essere nulla in caso di irregolarità, non è inesistente quando risulti comunque una attività notificatoria riconoscibile e un esito positivo della consegna; la raccomandata informativa è adempimento distinto dalla CAD.
L'inosservanza del termine dilatorio tra notificazione e prima udienza nel rito del lavoro non comporta inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo; al più determina nullità sanabile, senza che ciò basti di per sé a impedire la decorrenza del termine di impugnazione se la parte abbia avuto conoscenza del processo.
L'inammissibilità dell'impugnazione principale travolge anche l'impugnazione incidentale proposta in via dipendente secondo la disciplina richiamata dalla Corte.
La prova della mancata conoscenza del processo può essere fornita anche per presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato come norma che consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge.
La Corte richiama la disciplina dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione proposto dal contumace, la decadenza dal termine lungo ex art. 327 c.p.c. può essere evitata solo dimostrando non soltanto il vizio della notificazione, ma anche la mancata conoscenza del processo causata da quel vizio.
- La distinzione tra notificazione nulla e notificazione inesistente è decisiva: solo l'inesistenza fa presumere la mancata conoscenza in capo al destinatario; nella nullità, invece, opera la presunzione opposta e l'onere della prova grava sul contumace che impugna tardivamente.
- Ai fini della conoscenza del processo rileva la conoscenza di fatto, non occorrendo la conoscenza legale; tale conoscenza può essere desunta anche da presunzioni o da elementi documentali univoci, come il ritiro personale del plico informativo.
- Nel rito del lavoro, l'inosservanza del termine dilatorio di comparizione non trasforma automaticamente la notificazione in inesistente, ma può integrare una nullità che non impedisce, di per sé, la decorrenza del termine per impugnare se il destinatario ha comunque avuto contezza del giudizio.
- La qualificazione del vizio notificatorio come nullità o inesistenza incide direttamente sul riparto dell'onere probatorio e, quindi, sulla sorte dell'impugnazione tardiva del contumace.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 5 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03200/2024 del 05/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 5 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03212/2024 del 05/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 5 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03213/2024 del 05/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 5 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03227/2024 del 05/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 5 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03232/2024 del 05/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 5 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03234/2024 del 05/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →