Cassazione Civile, Ordinanza n. 24409/2024 del 11/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un atto impositivo relativo alla compensazione di un credito d'imposta. In primo grado la commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, ritenendo illegittimo l'atto perché il credito d'imposta non era stato contestato dall'Ufficio e la compensazione era stata considerata legittima. L'Agenzia delle Entrate propose appello, ma la commissione tributaria regionale lo dichiarò inammissibile ritenendo che l'atto difettasse di motivi specifici di impugnazione, poiché si limitava a riproporre dubbi e perplessità già sollevati in primo grado senza evidenziare vizi dell'iter logico-giuridico della sentenza. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia dedusse, con il primo motivo, la violazione degli artt. 111 Cost., 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 e 342 c.p.c., sostenendo che l'atto di appello fosse completo e contenesse motivi specifici; con il secondo motivo, in via subordinata, denunciò la violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992 per nullità della sentenza, avendo la CTR dichiarato l'appello inammissibile sulla base di affermazioni generali e non della concreta verifica del contenuto dell'atto impugnatorio.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso, ritenendo errata la declaratoria di inammissibilità dell'appello tributario. Ha affermato che, nel processo tributario, l'atto di appello va interpretato nel suo complesso e che la specificità dei motivi può risultare anche implicitamente dal testo complessivo dell'atto, purché sia inequivoca la volontà di contestare la decisione di primo grado. Ha inoltre ribadito che la riproposizione delle ragioni già svolte contro l'atto impositivo può soddisfare l'onere di specificità, dato il carattere devolutivo pieno dell'appello tributario. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro insieme alle norme processuali per censurare la declaratoria di inammissibilità dell'appello; non ne viene data un'autonoma interpretazione, ma è evocato a sostegno dell'esigenza di corretta motivazione e di effettività del contraddittorio.
art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
La sanzione di inammissibilità dell'appello è eccezionale e va interpretata restrittivamente; l'appello è inammissibile solo se mancano del tutto o sono assolutamente incerti gli elementi richiesti, compresi i motivi specifici dell'impugnazione.
Richiamato in relazione al requisito della specificità dei motivi di appello; la Corte valorizza un'interpretazione non formalistica dell'atto di impugnazione.
Evocato dal secondo motivo come parametro della nullità della sentenza; il motivo è però assorbito, quindi la Corte non sviluppa un'autonoma decisione sul punto.
Richiamato dalla sentenza impugnata secondo la prospettazione del ricorrente; la Corte non vi dedica una specifica interpretazione autonoma.
La regola di inammissibilità dell'appello, essendo eccezionale e limitativa dell'accesso alla giustizia, deve essere interpretata restrittivamente.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'atto di appello deve essere letto nel suo complesso: la specificità dei motivi non richiede formule sacramentali, potendo risultare anche implicitamente dal contenuto complessivo dell'atto, comprese premesse in fatto, parte espositiva e conclusioni.
- La mancanza di un requisito formale dell'atto di impugnazione non comporta automaticamente l'inammissibilità se dal testo risulta in modo inequivoco la volontà di censurare la decisione di primo grado.
- L'onere di specificità dell'appello tributario è soddisfatto anche dalla riproposizione delle ragioni già svolte contro l'atto impositivo, quando esse si pongano in contrapposizione alle argomentazioni del giudice di primo grado.
- La sanzione di inammissibilità dell'appello nel contenzioso tributario deve essere applicata in modo restrittivo, trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso al sindacato di merito.
- Il giudice di appello non può dichiarare l'inammissibilità limitandosi a formule generali o a rilievi astratti: deve verificare concretamente se dall'atto impugnatorio emergano censure intelligibili e specifiche contro la sentenza impugnata.
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