Cassazione Civile, Ordinanza n. 28483/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dall'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di una società a seguito dell'istanza di una creditrice. La società ha proposto reclamo contro la decisione del Tribunale che aveva aperto la procedura, sostenendo che il totale dei debiti scaduti e non pagati fosse inferiore alla soglia di euro 50.000 prevista per l'apertura della liquidazione controllata. La Corte d'appello ha rigettato il reclamo ritenendo superata la soglia, sia considerando i debiti non fiscali risultanti dagli atti, sia conteggiando anche i debiti fiscali rateizzati come debiti scaduti. In cassazione la società ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che i giudici di merito avessero fondato la decisione su un documento dell'Agenzia delle Entrate riferito a un'altra società; con il secondo ha nuovamente denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., contestando che la Corte territoriale si fosse espressa in termini ipotetici o basati sulla propria scienza personale in relazione alle pendenze fiscali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non pertinente alla ratio decidendi, perché la Corte d'appello aveva ritenuto superata la soglia dei debiti scaduti sulla base di autonome e ulteriori ragioni: l'entità dei debiti non fiscali, la considerazione dei debiti fiscali rateizzati come scaduti e l'importo dei crediti ammessi al passivo. Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché formulato in modo astratto e non idoneo a confrontarsi con la concreta motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente, la Corte ha condannato in solido la società ricorrente e il suo legale rappresentante al pagamento delle spese di legittimità in favore sia della procedura sia della creditrice, e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. Ha inoltre applicato l'art. 51, comma 15, c.c.i.i., condannando in solido anche il legale rappresentante per la mala fede nel proporre un ricorso manifestamente infondato.
Norme richiamate
Il giudice deve fondare la decisione sui fatti provati o non contestati nel processo, non su elementi estranei o sulla propria scienza personale; nel caso concreto la censura non era però pertinente alla ratio decidendi.
La valutazione delle prove deve avvenire secondo le regole processuali e sulla base del materiale acquisito agli atti; la violazione non era specificamente dimostrata nel ricorso.
Le doglianze di legittimità devono essere formulate in modo specifico e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
La soglia minima dei debiti scaduti e non pagati per l'apertura della liquidazione controllata va verificata tenendo conto dell'intero complesso dei debiti scaduti; nel caso concreto il limite risultava superato.
La disciplina della liquidazione controllata richiama, nei limiti di compatibilità, altre disposizioni del codice della crisi.
art. 144 d.P.R. n. 115 del 2002
La procedura può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato quando il giudice delegato attesti la mancanza di attivo per le spese; la norma va applicata anche alla liquidazione controllata alla luce della pronuncia costituzionale richiamata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La soccombenza nel giudizio di legittimità comporta il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
In caso di mala fede del legale rappresentante che conferisce la procura per un'impugnazione, il giudice deve condannarlo in solido con la società al pagamento delle spese e dell'ulteriore importo pari al contributo unificato; la regola si applica anche in cassazione e anche nella liquidazione controllata tramite i rinvii interni del codice della crisi.
È richiamato come paradigma generale della responsabilità solidale per lite temeraria o iniziativa processuale ingiustificata.
Disciplina la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
È richiamato in relazione all'estensione, originariamente prevista per il fallimento/liquidazione giudiziale, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato.
Richiamo utile a estendere alla liquidazione controllata disposizioni del codice della crisi compatibili con la procedura.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata e si limita a censurare profili irrilevanti rispetto alla decisione.
- La soglia dei debiti scaduti rilevante per l'apertura della liquidazione controllata va valutata sulla base del complesso dei debiti effettivamente scaduti e risultanti dagli atti; il giudice può conteggiare anche debiti fiscali rateizzati se ciò sia coerente con la loro natura di debiti scaduti nel caso concreto.
- La censura per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. richiede una critica specifica all'uso delle prove da parte del giudice e non può essere formulata in modo astratto o meramente assertivo.
- La mala fede del legale rappresentante che promuove un'impugnazione palesemente infondata può comportare la sua condanna in solido con la società al pagamento delle spese processuali e dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, anche nel giudizio di cassazione.
- Nel procedimento di liquidazione controllata, la disciplina del patrocinio a spese dello Stato e quella sulla responsabilità per impugnazioni temerarie si applicano, in quanto compatibili, per effetto dei rinvii interni al codice della crisi e dei principi richiamati dalla Corte costituzionale.
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