Cassazione Civile, Ordinanza n. 12248/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento relativi ai periodi d’imposta 2004 e 2005, con i quali l’Ufficio ha recuperato l’IVA detratta su alcuni acquisti, ritenendo che le fatture fossero relative a operazioni soggettivamente inesistenti inserite in una frode carosello. Secondo l’Amministrazione, i fornitori della società erano meri soggetti interposti, privi di reale organizzazione e riconducibili a uno stesso centro di riferimento, e la contribuente avrebbe dovuto sapere di partecipare alla frode. La CTP aveva accolto il ricorso della società, mentre la CTR aveva rigettato l’appello dell’Ufficio ritenendo non provata la consapevolezza della contribuente e valorizzando la regolare consegna della merce, l’emissione e il pagamento delle fatture. In cassazione l’Agenzia ha dedotto violazione delle norme sull’IVA e sull’onere della prova, lamentando che il giudice di merito avesse considerato mere supposizioni gli indizi offerti dall’Ufficio e avesse attribuito rilievo a elementi non decisivi per escludere la partecipazione alla frode.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha affermato che, in tema di detrazione IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione può provare la consapevolezza del cessionario mediante presunzioni, purché gli indizi siano valutati complessivamente e sinteticamente, non isolatamente. Una volta che l’Ufficio abbia assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto. La CTR non si è attenuta a questi principi perché ha svalutato gli indizi come mere supposizioni senza esaminarli nel loro insieme e ha dato rilievo a circostanze irrilevanti, quali la regolarità contabile, il pagamento e la consegna della merce, che non escludono la frode a monte. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, che dovrà riesaminare la distribuzione dell’onere probatorio e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura di legittimità è stata incardinata come violazione di legge, non come mero dissenso sulla valutazione dei fatti.
art. 19, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
È richiamato come norma sulla detrazione IVA, il cui disconoscimento è consentito quando l’operazione sia soggettivamente inesistente e il cessionario fosse consapevole o avrebbe dovuto esserlo.
art. 54, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
È richiamato insieme all’art. 19 del d.P.R. IVA quale base normativa dell’accertamento e del recupero dell’imposta.
Regola il riparto dell’onere della prova: l’Ufficio deve provare gli elementi da cui desumere la consapevolezza del cessionario; poi il contribuente deve provare la propria diligenza.
Le presunzioni semplici sono ammesse per dimostrare la consapevolezza della partecipazione alla frode.
Gli indizi devono essere valutati nel loro complesso, in modo sintetico e non atomistico, per fondare la prova presuntiva del fatto ignoto.
Massime di principio
- In tema di IVA, quando l’Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti, la consapevolezza del cessionario può essere provata anche in via presuntiva, purché il giudice valuti unitariamente il quadro indiziario e non frammenti i singoli elementi.
- L’Ufficio non è tenuto a fornire una prova piena e diretta della frode partecipata dal contribuente: è sufficiente un compendio indiziario serio e concordante idoneo a far ritenere che il cessionario sapesse, o avrebbe dovuto sapere usando l’ordinaria diligenza, di partecipare a un’evasione IVA.
- Se l’Amministrazione assolve il proprio onere probatorio sulla conoscenza o conoscibilità della frode, grava sul contribuente l’onere di dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore commerciale accorto.
- La regolarità formale delle fatture, la corretta contabilizzazione, il pagamento del corrispettivo e la consegna della merce non sono di per sé sufficienti a escludere la partecipazione a una frode IVA realizzata a monte della catena commerciale.
- Il giudice di merito viola le regole sulla prova quando qualifica come mere supposizioni gli indizi addotti dall’Ufficio senza apprezzarne la portata complessiva e senza confrontarli con il quadro fattuale complessivo.
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