Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 602/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600212

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera commissariale di aggiudicazione del lotto 38 di una gara per la fornitura quinquennale di drenaggi chirurgici e altro materiale specialistico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione del lotto 38, relativo a drenaggi chirurgici tubolari/reservoir, disposta in favore di altra impresa. Ha dedotto, in via principale, la violazione dell’Allegato II.5 del d.lgs. 36/2023 e della lex specialis, nonché eccesso di potere per difetto istruttorio, illogicità manifesta ed errore, sostenendo che i prodotti offerti dall’aggiudicataria non possedessero il requisito, prescritto a pena di esclusione, della completa radiopacità e che non fosse stato adeguatamente verificato il requisito del profilo a spirale richiesto per alcuni presidi. A seguito dell’accesso agli atti disposto con precedente sentenza non definitiva, ha proposto motivi aggiunti deducendo la violazione del Regolamento (UE) 2017/745 e del d.lgs. 137/2022, assumendo che i dispositivi non fossero commerciabili alla data di presentazione dell’offerta, in quanto iscritti nella banca dati UDI/EUDAMED solo successivamente, e che fossero privi della necessaria marcatura CE. Ha inoltre ribadito la contestazione relativa alla radiopacità.

La decisione

Il ricorso principale è stato accolto per la fondatezza della censura relativa alla completa radiopacità. Il disciplinare imponeva, a pena di esclusione, il rispetto delle caratteristiche minime previste dai documenti di gara e il capitolato richiedeva per tutti i drenaggi del lotto 38 che fossero completamente radiopachi. Il giudice ha interpretato letteralmente la prescrizione, ritenendo necessario che la radiopacità riguardasse il tubo nella sua intera estensione e lunghezza, non una sola linea o parte del dispositivo. La scheda tecnica dell’offerta indicava invece una linea radiopaca longitudinale, senza dimostrare la completa radiopacità del tubo; anche il riferimento della Commissione a un profilo totalmente radiopaco non è stato ritenuto idoneo a superare tale rilievo. Il requisito è stato qualificato come requisito tecnico minimo strutturale, poiché la lex specialis non esplicitava le finalità perseguite mediante la prescrizione; pertanto non era applicabile il principio di equivalenza. La non conformità dell’offerta imponeva l’esclusione dell’aggiudicataria e rendeva illegittima l’aggiudicazione. La censura relativa al profilo a spirale è stata respinta: la Commissione aveva dichiarato di non aver riscontrato la perdita della forma dopo l’apertura della confezione e la ricorrente non aveva fornito elementi tecnici idonei a dimostrare l’erroneità di tale valutazione. Sono stati respinti anche i motivi aggiunti: la data di registrazione nella banca dati EUDAMED non dimostrava l’incommerciabilità dei prodotti, poiché l’obbligo di registrazione decorreva dal 28 maggio 2026; inoltre, dalla relazione tecnica risultava la marcatura CE. Il giudice ha annullato la delibera di aggiudicazione limitatamente al lotto 38. Non si è pronunciato sull’inefficacia del contratto, non essendo stata allegata o provata la sua stipulazione. Le spese, comprese quelle relative al giudizio sull’accesso, sono state poste a carico della stazione appaltante e liquidate in 3.000 euro, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    Individua la procedura aperta nell’ambito della quale è stata svolta la gara.

  • Allegato II.5 d.lgs. 36/2023

    È richiamato dalla ricorrente quale parametro di legittimità dell’offerta tecnica e della verifica di conformità ai requisiti tecnici.

  • art. 16 del disciplinare di gara

    L’offerta tecnica deve rispettare, pena l’esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza

    La prescrizione rende i requisiti tecnici minimi condizioni di partecipazione la cui violazione comporta l’esclusione, fermo il principio di equivalenza nei limiti riconosciuti dal giudice.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Ha consentito la proposizione e la decisione in corso di causa della domanda di accesso agli atti di gara.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio, previo avviso alle parti.

  • Regolamento (UE) 2017/745

    È stato invocato nei motivi aggiunti in relazione alla commerciabilità, alla marcatura CE e agli obblighi di registrazione dei dispositivi medici; il giudice ha escluso che gli elementi dedotti dimostrassero l’incommerciabilità.

  • d.lgs. 137/2022, artt. 14 e 18

    È stato richiamato dalla ricorrente nei motivi aggiunti in relazione alla conformità regolatoria dei dispositivi, senza che il giudice ravvisasse una violazione dimostrata.

  • Regolamento (UE) 2024/1860

    Le disposizioni transitorie sono state utilizzate per individuare la decorrenza dell’obbligo di registrazione nella banca dati EUDAMED, fissata dal giudice al 28 maggio 2026.

  • decisione (UE) 2025/2371 della Commissione del 26 novembre 2025

    È stata esaminata insieme al Regolamento (UE) 2024/1860 per ricostruire la decorrenza dell’obbligo di registrazione e negare che la registrazione successiva alla gara provasse, di per sé, l’incommerciabilità.

  • art. 1362 c.c.

    Il criterio dell’interpretazione letterale dei contratti è stato applicato, in quanto compatibile, all’interpretazione della lex specialis, conducendo a ritenere richiesta la radiopacità dell’intero tubo.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis prescrive, a pena di esclusione, che un dispositivo sia completamente radiopaco, la prescrizione deve essere interpretata letteralmente come riferita all’intera estensione e lunghezza del dispositivo, salvo che la stessa lex specialis indichi chiaramente un diverso oggetto del requisito.
  • La violazione di un requisito tecnico minimo espressamente qualificato dalla lex specialis come requisito indispensabile a pena di esclusione comporta la non conformità dell’offerta e l’illegittimità dell’ammissione e della successiva aggiudicazione.
  • Il principio di equivalenza non si applica ai requisiti tecnici minimi di natura strutturale. La qualificazione del requisito come strutturale o funzionale dipende dall’esplicitazione, nella lex specialis, della finalità o del bisogno perseguito dall’amministrazione: se la lex specialis si limita a descrivere la caratteristica tecnica senza indicarne la finalità, il requisito ha natura strutturale.
  • La contestazione di una valutazione tecnica della commissione di gara richiede elementi tecnici idonei, anche come principio di prova, a dimostrarne l’erroneità o l’insostenibilità; la mera assenza di una specifica dichiarazione dell’amministrazione sulle verifiche svolte non dimostra la carenza del requisito.
  • La mera iscrizione tardiva di un dispositivo medico nella banca dati EUDAMED non dimostra, di per sé, che il prodotto fosse incommerciabile alla data di presentazione dell’offerta, quando la disciplina transitoria prevede una decorrenza successiva dell’obbligo di registrazione.
  • L’annullamento dell’aggiudicazione non consente di pronunciarsi sull’inefficacia del contratto se la parte non allega o non dimostra che il contratto sia stato stipulato.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaAccesso agli atti di gara
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenza
SottomateriePrincipio di equivalenza
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblicaTutela del terzo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.