Cassazione Penale, Sentenza n. 18535/2023 del 04/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Contangelo impugnava la sentenza di appello che lo aveva condannato per omessa presentazione delle dichiarazioni IVA e IRPEF per gli anni d'imposta 2011 e 2012 (art. 5 d.lgs. n. 74/2000). Il motivo di ricorso contestava la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato: a suo avviso l'attività svolta era agricola (l'azienda risultava iscritta come impresa agricola) e dunque assoggettata a regimi fiscali speciali, con conseguente riduzione dell'imposta dovuta; inoltre sosteneva che gli importi accertati dalla Guardia di Finanza erano errati (si richiamava la consulenza tecnica di parte) e che il reato relativo all'anno 2011 era prescritto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la qualificazione dell'attività va fatta in concreto e non sulla base della sola iscrizione camerale: poiché dagli accertamenti risultavano acquisti di mangimi e consistenze bovine tali da escludere che almeno un quarto dei mangimi fosse prodotto dall'azienda, l'attività di allevamento è stata ritenuta commerciale e non agricola. Ha ritenuto legittima la ricostruzione dell'imposta evasa operata dai giudici di merito sulla base della documentazione (fatture, acquisti, operazioni non registrate) e ha escluso la possibilità per la Cassazione di riapprezzare nel merito la consulenza tecnica di parte. Ha inoltre respinto il profilo di prescrizione per il 2011: il termine non era maturato a causa dei periodi di sospensione indicati nei provvedimenti di merito. Pertanto il ricorso è stato respinto e la pronuncia di condanna dei giudici di merito è stata sostanzialmente confermata.
Norme richiamate
Norma che punisce l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali. Applicata per contestare l'omessa dichiarazione IVA e IRPEF; la Corte ha valutato che il fatto integrava il reato in relazione agli importi accertati.
art. 32 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 (TUIR)
«Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso». (comma 1 e comma 2 sul requisito del mangime)
La Corte ha richiamato il criterio sostanziale previsto dall'art. 32: l'allevamento è agricolo solo se almeno un quarto dei mangimi è ottenuto dal terreno aziendale; in assenza di tale condizione l'attività assume natura commerciale.
art. 34 d.P.R. n. 633/1972 (regime speciale IVA per produttori agricoli)
Il regime speciale IVA richiede l'accertamento della natura dell'operazione e non può essere applicato automaticamente per la qualifica soggettiva: anche produttori agricoli possono effettuare operazioni soggette al regime ordinario.
Richiamato in riferimento agli obblighi contabili (registro di carico e scarico degli animali) e alla conseguente inattendibilità della contabilità in mancanza degli stessi; la mancata tenuta impone al contribuente l'onere di provare fatti impeditivi dell'accertamento.
Norma rilevante per il calcolo del termine massimo di prescrizione dei reati tributari; la Corte ha ricordato il calcolo del termine e che occorre considerare i periodi di sospensione.
Principio dell'atipicità dei mezzi di prova: consente l'uso degli accertamenti induttivi tributari nel processo penale, lasciando al giudice penale l'autonoma valutazione del materiale probatorio.
art. 192 comma 1 cod. proc. pen.
Regole generali di valutazione della prova nel processo penale; la Corte ha richiamato che il giudice di merito valuta autonomamente le risultanze probatorie, anche quelle tributarie.
Norma citata in chiusura della sentenza per la condanna alle spese processuali in Cassazione (procedura usuale in caso di rigetto del ricorso).
Massime di principio
- La qualificazione dell'attività come agricola o commerciale si determina sulla base della realtà sostanziale e non per il solo dato formale dell'iscrizione camerale.
- Per l'allevamento il requisito per considerarlo agricolo è che almeno il 25% dei mangimi sia prodotto dall'azienda: in difetto l'attività è commerciale.
- Gli accertamenti induttivi e le risultanze dell'accertamento tributario possono essere utilizzati nel processo penale, purché il giudice penale ne effettui una autonoma valutazione secondo le regole processuali.
- La Cassazione non è sede per riesaminare in fatto la valutazione dei mezzi di prova (es. rivalutazione organica di una consulenza tecnica di parte); ciò limita gli argomenti disponibili in ricorso.
- La prescrizione dei reati tributari decorre con regole specifiche: per l'omessa dichiarazione il termine decorre dal 91° giorno successivo alla scadenza per la presentazione della dichiarazione; vanno considerati i periodi di sospensione (udienze, astensioni, rinvii).
- La presenza di fatture non contabilizzate o di consistenze e acquisti incongrui può essere elemento decisivo per ritenere la natura commerciale e giustificare la ricostruzione delle imposte evase.
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