Cassazione Civile, Ordinanza n. 37930/2022 del 28/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Una professionista aveva agito ex art. 14 d.lgs. 150/2011 e art. 702-bis c.p.c. per ottenere la liquidazione giudiziale del compenso per l’attività difensiva prestata in favore di un supercondominio e di alcuni condomini in un procedimento esecutivo relativo allo svincolo di somme depositate su libretto vincolato all’ordine del giudice, nonché nel connesso giudizio di opposizione all’esecuzione, conclusi con transazione. Il tribunale aveva liquidato un importo inferiore a quello richiesto, applicando i parametri dell’esecuzione mobiliare invece di quelli dell’esecuzione presso terzi e negando la maggiorazione per la difesa di più parti. Con il ricorso per cassazione la professionista denunciava: 1) violazione del d.m. 55/2014 per l’erronea individuazione della tabella applicabile alla fase esecutiva; 2) violazione dell’art. 4, comma 2, d.m. 55/2014 per il diniego della maggiorazione del compenso per la difesa di più soggetti aventi la stessa posizione processuale; 3) omesso esame di fatti decisivi, lamentando che il tribunale non avesse considerato tutte le attività compiute nel giudizio di opposizione e la transazione finale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di interesse, rilevando che l’errore tabellare individuato dal tribunale non avrebbe comunque inciso sull’esito della domanda, poiché, anche applicando i parametri dell’esecuzione presso terzi, il compenso complessivo dovuto sarebbe rimasto inferiore all’acconto già versato. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, chiarendo che la maggiorazione ex art. 4, comma 2, d.m. 55/2014 è una facoltà discrezionale del giudice e che l’ordinanza impugnata aveva motivato adeguatamente escludendola, poiché non risultava un effettivo aggravio difensivo né questioni differenziate tra le parti assistite. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, osservando che il tribunale aveva in realtà considerato sia la fase esecutiva sia il giudizio di opposizione e la successiva transazione; la doglianza era quindi generica e non indicava specifiche prestazioni ulteriori asseritamente trascurate. Ne è seguita la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e l’ordine di versare l’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
utilizzato come base procedurale per la domanda di liquidazione giudiziale del compenso professionale
richiamato quale rito adottato per la domanda di liquidazione del compenso
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma invocata per denunciare violazione di legge in cassazione
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
norma invocata per denunciare omesso esame di fatti decisivi
art. 155, quarto comma, c.p.c.
la proroga al primo giorno non festivo opera anche per i termini computati a ritroso
art. 155, quinto comma, c.p.c.
la proroga al primo giorno non festivo opera anche se il termine scade di sabato, anche per i termini a ritroso
art. 4, secondo comma, d.m. n. 55/2014
prevede una facoltà di maggiorazione del compenso per assistenza di più soggetti con la stessa posizione processuale, rimessa al prudente apprezzamento del giudice
art. 6, primo comma, d.m. n. 55/2014
richiamato per la determinazione del parametro base di valore della controversia
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dell’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione
applicato per la liquidazione dei compensi professionali, con distinzione tra tabelle per esecuzione mobiliare e presso terzi
Massime di principio
- Nei termini processuali computati a ritroso, la proroga al primo giorno non festivo opera in modo da collocare il dies ad quem nel giorno non festivo immediatamente precedente, così da non ridurre l’intervallo minimo garantito per il compimento dell’attività.
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile per difetto di interesse quando l’eventuale errore denunciato non potrebbe comunque modificare il risultato finale della decisione impugnata.
- In tema di liquidazione dei compensi professionali, l’errore nell’individuazione della tabella parametrica non è rilevante se, anche applicando la tabella corretta, l’importo dovuto resta inferiore a quanto già corrisposto e quindi la decisione di rigetto rimane ferma.
- La maggiorazione del compenso per assistenza di più parti con la stessa posizione processuale non è automatica: è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice e presuppone, di regola, un effettivo aggravio dell’attività difensiva.
- Quando il giudice esclude la maggiorazione per la difesa plurima motivando sull’assenza di questioni differenziate o di concreto aggravio, tale apprezzamento è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
- Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non sussiste quando il provvedimento abbia in realtà preso in considerazione i fatti allegati; in tal caso il ricorrente deve indicare specificamente quali ulteriori attività o circostanze decisive siano rimaste effettivamente trascurate.
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