Cassazione Civile, Ordinanza n. 29658/2024 del 18/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società fornitrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma relativa a forniture di materiale elettrico asseritamente eseguite in favore di un'impresa individuale. L'opponente negava l'esistenza del rapporto contrattuale e la consegna della merce, contestando la idoneità probatoria delle fatture e dei documenti di trasporto prodotti dalla fornitrice e disconoscendo la conformità delle copie ai sensi dell'art. 2719 c.c., nonché le sottoscrizioni apposte sulle bolle di consegna. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione per difetto di prova del credito; la Corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione, ritenendo che fatture regolarmente emesse e documenti di trasporto sottoscritti senza riserve integrassero prova sufficiente dell'esecuzione delle forniture e della pretesa creditoria. Con il ricorso per cassazione l'opponente deduceva: violazione dell'art. 2697 c.c. per errata ripartizione dell'onere della prova; violazione dell'art. 2719 c.c. per aver ritenuto necessario un disconoscimento specifico e analitico della conformità delle copie; violazione dell'art. 214 c.p.c. per avere la Corte escluso l'efficacia del mancato disconoscimento delle sottoscrizioni; nullità del procedimento per violazione degli artt. 112 e 345, comma 2, c.p.c., assumendo che la Corte d'appello avesse accolto una nuova eccezione di tardivo disconoscimento sollevata solo in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondate tutte le censure: il motivo sull'art. 2697 c.c. era in realtà diretto a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione del materiale probatorio, non un errore nell'attribuzione dell'onere della prova; il motivo sull'art. 2719 c.c. è stato giudicato conforme alla giurisprudenza, richiedendosi per il disconoscimento una contestazione chiara, univoca e specifica degli aspetti di difformità rispetto all'originale; il motivo sull'art. 214 c.p.c. è stato ritenuto non decisivo perché la Corte d'appello aveva comunque valorizzato la genericità delle contestazioni e la documentazione complessivamente prodotta; i motivi su artt. 112 e 345 c.p.c. sono stati dichiarati inammissibili perché non colpivano l'autonoma ratio decidendi fondata sull'accertamento di fatto circa l'idoneità probatoria dei documenti. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La violazione della norma si configura solo se il giudice attribuisce l'onere della prova a una parte diversa da quella tenuta a sostenerlo; non quando si contesti la valutazione delle prove e la ricostruzione della fattispecie concreta.
Il disconoscimento della conformità della copia all'originale deve essere chiaro, univoco e specifico, con indicazione del documento e degli aspetti di difformità; non bastano clausole di stile o affermazioni generiche.
L'onere di disconoscimento della scrittura privata riguarda i documenti che provengono apparentemente dalla parte contro cui sono prodotti; in ogni caso, la questione va letta alla luce della specificità delle contestazioni e della complessiva valutazione probatoria.
Richiamato insieme all'art. 214 c.p.c. sul tema del disconoscimento delle scritture private.
Richiamato come fase eventuale di verificazione nel caso di disconoscimento della scrittura privata.
Invocato per dedurre ultrapetizione, ma la censura è stata respinta perché non coglieva l'autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata.
Richiamato sul divieto di ius novorum in appello, ma la doglianza è stata giudicata inammissibile poiché la decisione di merito si fondava su un diverso e autonomo accertamento probatorio.
Norma richiamata per la trattazione camerale con memoria illustrativa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Richiamato in relazione agli interessi moratori dovuti sulla somma ingiunta.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per pagamento di forniture, il creditore opposto deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa; la fattura, da sola, non costituisce prova sufficiente del credito se non è sorretta da ulteriori elementi idonei a dimostrare la fornitura e la ricezione della merce.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice alteri la regola di riparto dell'onere probatorio; non quando la doglianza miri, in realtà, a ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio e degli accertamenti di fatto.
- Il disconoscimento della copia documentale ex art. 2719 c.c. deve essere specifico: occorre indicare con chiarezza il documento contestato e i profili di difformità rispetto all'originale; contestazioni generiche o di stile sono inefficaci.
- Il disconoscimento delle sottoscrizioni su documenti di trasporto o scritture analoghe deve confrontarsi con la provenienza del documento e con la sua concreta riferibilità alla parte; in presenza di contestazioni generiche, il giudice può valorizzare il documento insieme agli altri elementi probatori.
- Se la sentenza di merito si fonda su una autonoma ratio decidendi non specificamente censurata, il ricorso per cassazione è inammissibile quanto alle censure che non colpiscono quella base argomentativa decisiva.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una contestazione della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
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