Cassazione Penale, Ordinanza n. 26558/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per rinuncia all'impugnazione intervenuta da parte del difensore munito di procura speciale. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Bari aveva condannato l'imputato alla pena di quattro mesi di arresto ed euro 900 di ammenda per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore alla soglia più elevata prevista dalla norma. La pena detentiva era stata poi convertita in euro 600 di ammenda, con rideterminazione della pena complessiva in euro 1.500. La Corte di appello di Bari, qualificato l'atto di appello come ricorso per cassazione, trasmetteva gli atti alla Corte di legittimità ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p. Successivamente, il difensore munito di procura speciale rinunciava all'impugnazione. La Corte rilevava che tale rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso introduttivo del procedimento.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 285/1992
viene richiamato quale norma incriminatrice del fatto di guida in stato di ebbrezza oggetto di condanna
viene richiamato per la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria
la Corte di appello ha qualificato l'impugnazione come ricorso per cassazione e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di legittimità
la rinuncia all'impugnazione è considerata causa di inammissibilità del ricorso
spese processuali
conseguenza economica della declaratoria di inammissibilità
Cassa delle ammende
viene disposto il versamento di euro 500 in assenza di cause di esonero
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione, quando proveniente da difensore munito di procura speciale, comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
- Quando l'impugnazione venga riqualificata come ricorso per cassazione e successivamente intervenga rinuncia valida, il giudice di legittimità deve dichiarare l'inammissibilità senza esaminare il merito.
- Alla declaratoria di inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e, salvo cause di esonero, l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende.
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