Cassazione Penale, Sentenza n. 36342/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condannato)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza di Ancona, con ordinanza del 18 marzo 2026, ha ratificato il decreto di sospensione dell’affidamento terapeutico e revocato la misura alternativa, facendo decorrere la revoca dal 23 settembre 2025, data di ingresso del condannato in comunità terapeutica. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell’art. 47, comma 11, Ord. pen. e dell’art. 94 d.P.R. 309/1990: ha contestato la retrodatazione della revoca, sostenendo che il Tribunale aveva rilevato l’assenza di anomalie comportamentali nei primi due mesi e che la decorrenza non poteva essere fissata automaticamente ex tunc senza una motivazione specifica. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto. In via preliminare, la Corte ha esaminato l’adesione del difensore all’astensione dalle udienze e ha ritenuto che non giustificasse il rinvio, poiché il procedimento camerale si svolgeva senza la presenza delle parti ai sensi dell’art. 611 c.p.p.
La decisione
La Corte ha ritenuto irrilevante ai fini del rinvio l’adesione del difensore all’astensione, poiché nel procedimento camerale senza la presenza delle parti la partecipazione del difensore non era prevista. Ha accolto il ricorso nel merito: la motivazione sulla decorrenza della revoca era contraddittoria, perché il Tribunale aveva collocato le condotte incompatibili con la prosecuzione della misura in un momento successivo all’inizio della permanenza in comunità, dopo un primo periodo senza criticità, ma aveva fatto decorrere la revoca dall’ingresso in comunità. La Corte ha quindi annullato l’ordinanza limitatamente alla decorrenza della revoca e ha rinviato per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Ancona. Ha disposto l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Norme richiamate
atteso che il procedimento segue le forme del procedimento in camera di consiglio senza la presenza delle parti ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., la declaratoria di astensione del difensore dall’attività di udienza non comporta alcun rinvio, non essendone prevista la presenza.
Nel procedimento camerale di legittimità senza la presenza delle parti, l’astensione del difensore non determina il rinvio quando la sua partecipazione non è prevista.
L’art. 47 comma 11 Ord. pen. – applicabile anche all’affidamento terapeutico ex art. 94 d.P.R. 309 del 1990 - stabilisce che l’affidamento in prova è revocato quando il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.
La revoca dell’affidamento presuppone un comportamento contrario alla legge o alle prescrizioni che appaia incompatibile con la prosecuzione della prova; la decisione sulla revoca e sulla sua decorrenza richiede una motivazione adeguata.
L’art. 47 comma 11 Ord. pen. – applicabile anche all’affidamento terapeutico ex art. 94 d.P.R. 309 del 1990 - stabilisce che l’affidamento in prova è revocato quando il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.
La disciplina sulla revoca prevista dall’art. 47, comma 11, Ord. pen. si applica anche all’affidamento terapeutico.
Si deve disporre, inoltre, che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/03.
In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi le generalità e gli altri dati identificativi.
Massime di principio
- La revoca dell’affidamento in prova, anche terapeutico, per inosservanza delle prescrizioni richiede una valutazione del giudice di sorveglianza e una motivazione logica e adeguata; non consegue automaticamente alla mera constatazione di una condotta contraria alle prescrizioni.
- Per determinare la decorrenza della revoca, il giudice deve considerare la gravità oggettiva e soggettiva della condotta che l’ha determinata, l’intero comportamento tenuto nel periodo di prova già trascorso e l’incidenza concreta delle prescrizioni imposte.
- È contraddittoria la motivazione che individua in eventi successivi all’inizio della misura la causa della condotta incompatibile con la prosecuzione, ma fa decorrere la revoca da una fase precedente nella quale il comportamento risultava conforme alle regole e al programma terapeutico, senza affermare una mancata o solo apparente adesione fin dall’inizio.
- Nel procedimento camerale di cassazione senza la presenza delle parti, l’adesione del difensore all’astensione dalle udienze non giustifica il rinvio se la presenza del difensore non è prevista.
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