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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24003/2025 del 27/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una società creditrice per far dichiarare inefficace, nei propri confronti, la vendita di immobili compiuta dai debitori a favore di un terzo. Il credito inizialmente azionato era indicato in euro 150.000 e risultava collegato a forniture commerciali e a decreti ingiuntivi con effetti cambiari avallati dai debitori. Nel corso del giudizio di primo grado le parti avevano raggiunto una transazione che estingueva quel credito, ma la società, con memoria ex art. 183 c.p.c., aveva introdotto una pretesa creditoria ulteriore di euro 295.000 fondata su altri titoli cambiari, chiedendo di mantenere pendente la revocatoria. Il tribunale aveva ritenuto estinta la domanda originaria e inammissibile la modifica come mutatio libelli. In appello la società aveva ottenuto riforma della decisione, con ammissione della modifica della domanda e accoglimento nel merito della revocatoria. I debitori hanno quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 183, comma 6, c.p.c. e dell'art. 2901 c.c., sostenendo che la domanda fosse stata mutata in modo tale da introdurre una vicenda sostanziale diversa e quindi una domanda nuova inammissibile; 2) violazione degli artt. 2697, 112, 115 e 132, comma 2, c.p.c., lamentando difetto di prova dell'eventus damni, poiché l'atto avrebbe solo ridotto la garanzia patrimoniale senza compromettere integralmente il patrimonio residuo dei debitori.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la modifica della domanda era ammissibile ex art. 183 c.p.c. in quanto connessa alla medesima vicenda sostanziale e non tale da compromettere il diritto di difesa della controparte; ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché diretto a contestare un accertamento di fatto del giudice di merito sull'eventus damni, insindacabile in sede di legittimità nei limiti dedotti. Conseguentemente ha confermato la decisione di appello che aveva dichiarato inefficace l'atto di compravendita ai sensi dell'art. 2901 c.c. e ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione, oltre al raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    richiamato come base dell'azione revocatoria ordinaria, diretta a ottenere l'inefficacia relativa dell'atto dispositivo pregiudizievole per il creditore

  • art. 183 c.p.c.

    consente la modifica della domanda anche nei suoi elementi oggettivi, purché la domanda modificata resti collegata alla medesima vicenda sostanziale o sia alternativa/incompatibile con quella originaria e non pregiudichi il contraddittorio

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per contestare la prova dell'eventus damni, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché rivolta all'accertamento di fatto

  • art. 112 c.p.c.

    invocato dai ricorrenti in relazione al dedotto vizio della pronuncia sulla prova del pregiudizio

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dai ricorrenti in relazione alla valutazione delle prove sull'eventus damni

  • art. 132, comma 2, c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per denunciare un vizio della motivazione o della struttura della sentenza di merito

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    richiamato per chiarire che il sindacato sulla motivazione è possibile solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale, non dedotto né dimostrato nel caso concreto

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    utilizzato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo richiamato nel dispositivo

  • art. 2932 cod. civ.

    citato nel passaggio giurisprudenziale richiamato dalla Corte come esempio di domanda modificabile ex art. 183 c.p.c.

Massime di principio

  • Nel processo civile, la domanda può essere modificata in memoria ex art. 183 c.p.c. anche incidendo su petitum o causa petendi, se la modifica rimane ancorata alla medesima vicenda sostanziale e non impone alla controparte una difesa del tutto diversa.
  • Ai fini dell'ammissibilità della modifica della domanda, non è decisivo il mero mutamento della fonte del diritto azionato, quando l'oggetto sostanziale della controversia e il nucleo fattuale restano connessi e il contraddittorio non risulta compresso.
  • L'azione revocatoria ordinaria richiede, quanto all'eventus damni, non la totale ablazione del patrimonio del debitore, ma anche solo un aggravamento dell'incertezza o difficoltà di soddisfazione del credito.
  • La valutazione della sussistenza dell'eventus damni è un apprezzamento di merito; in cassazione non può essere sostituito da una diversa ricostruzione fattuale, salvo specifica deduzione del vizio motivazionale nei limiti consentiti dall'art. 360 n. 5 c.p.c.
  • La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere un nuovo esame delle prove o dei fatti già valutati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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