Cassazione Civile, Sentenza n. 34933/2022 del 28/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Revocazione dell'ordinanza della Corte di cassazione (n. 29890/2020) che aveva rigettato il loro ricorso avverso la sentenza della C.T.R. Lombardia relativa ad avvisi di accertamento per gli anni 2005 e 2006, fondati su disponibilità finanziarie presso la banca HSBC (scheda cliente, "fiche") acquisite tramite cooperazione internazionale. Le ricorrenti sostenevano che la stessa fiche era stata dichiarata inutilizzabile con precedente sentenza definitiva della C.T.R. n. 378/2015 (per gli anni 2007-2009) e perciò avrebbe dovuto operare effetto di giudicato esterno anche sui periodi 2005-2006; deducevano errore revocatorio ai sensi dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 324 c.p.c., nonché rilievi in tema di art. 6 CEDU e art. 111 Cost., e art. 391-bis e 395 n.4 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'errore revocatorio applicabile alle sentenze della Cassazione è un errore percettivo, dimostrabile dagli atti di causa, e non può consistere in una diversa valutazione di fatti correttamente rappresentati. La Corte ha inoltre osservato che la sentenza definitiva invocata dalle ricorrenti riguardava la inutilizzabilità della fiche per gli anni 2007-2009 e non i medesimi fatti relativi al 2005-2006, sicché non è configurabile il giudicato esterno invocato. La revocazione è ammessa solo se vi è stata omissione dell'esame di una doglianza potenzialmente decisiva; qui la Corte aveva esaminato la questione e ne aveva dato valutazione, per cui la dedotta erroneità è di natura valutativa e non percettiva. Le ricorrenti sono state condannate alle spese per €6.000,00 oltre spese prenotate a debito e all'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa vigente.
Norme richiamate
Richiamato in relazione all'errore revocatorio: la Corte interpreta il rimedio come applicabile solo per errori percettivi di fatto chiaramente desumibili dagli atti, non per valutazioni sulla rilevanza dei fatti.
Invocato come norma processuale collegata alla revocazione; la Corte conferma che ciò che rileva è l'omissione dell'esame della doglianza, non una diversa valutazione di fatti esaminati.
art. 6 CEDU
Richiamato nella prospettazione delle ricorrenti quale garanzia di giusto processo; la Corte non ritiene che il profilo CEDU sia soddisfatto da una mera difformità valutativa rispetto alla decisione impugnata.
art. 111 Cost.
Richiamato in tema di ragionevole durata e garanzie del processo; non emerge dalla sentenza un vizio percettivo della Corte di cassazione tale da violare il principio costituzionale invocato.
art. 391-bis e art. 395 n. 4 cod. proc. civ.
art. 391-bis c.p.c.; art. 395 n.4 c.p.c.
Utilizzati come riferimento nel quadro della revocazione per vizio di fatto: l'art. 395 n.4 disciplina il vizio di fatto grave (errore di fatto) ma la Corte lo interpreta restrittivamente, richiedendo un errore percettivo evidente dagli atti, non una discrepanza valutativa.
art. 13, co. 1-quater d.P.R. n. 115/2002 e l. n. 228/2012
art. 13, co. 1-quater d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla l. n. 228/2012
Richiamato in relazione all'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato: la Corte constata la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo da parte delle ricorrenti.
Massime di principio
- L'errore revocatorio nei confronti di una decisione della Corte di cassazione richiede un errore percettivo di fatto, desumibile in modo incontrovertibile dagli atti: non è sufficiente una diversa valutazione o una decisione ritenuta insoddisfacente.
- La revocazione fondata sul giudicato esterno è ammissibile solo se la decisione di legittimità ha omesso di esaminare la doglianza relativa al giudicato; il mancato apprezzamento di una prova o argomentazione già dedotta può fondare la revocazione solo se l'esame non è affatto avvenuto.
- L'efficacia preclusiva del giudicato esterno richiede che i fatti accertati siano sostanzialmente gli stessi nel medesimo quadro normativo; l'autonomia dei periodi d'imposta non è di per sé ostacolo al giudicato, ma occorre identità sostanziale dei fatti rilevanti.
- Una precedente sentenza che dichiari l'inutilizzabilità di una prova per alcuni periodi non produce automaticamente effetto di giudicato su altri periodi se i fatti o i documenti utilizzati risultano distinti o riconducibili a contestazioni comunicate diversamente.
- In sede di cassazione, la risposta giudice su questioni di fatto o di valutazione delle prove, anche se ritenuta insoddisfacente dalle parti, impedisce in genere la revocazione: la parte deve dimostrare un'omissione percettiva o un errore materiale chiaramente desumibile dagli atti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 28 nov 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 34895/2022 del 28/11/2022
- Sentenza civile · 28 nov 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 34897/2022 del 28/11/2022
- Sentenza civile · 28 nov 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 34900/2022 del 28/11/2022
- Sentenza civile · 28 nov 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 34926/2022 del 28/11/2022
- Sentenza civile · 29 nov 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 35139/2022 del 29/11/2022
- Sentenza civile · 29 nov 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 35138/2022 del 29/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →