Cassazione Civile, Sentenza n. 34926/2022 del 28/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. avverso l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 15216/2021. Il ricorrente deduceva due vizi: (1) errore percettivo dell'ordinanza che avrebbe ritenuto non contestato l'assunto della CTR secondo cui la GCM non sarebbe mai stata diretta acquirente e proprietaria dell'immobile (qualificazione dell'operazione come lease-back); (2) errore percettivo per non aver considerato che il ricorso in cassazione avrebbe indicato gli elementi introdotti in sede di merito a sostegno dell'errore di calcolo nella contabilizzazione della deduzione del canone di leasing.
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i presupposti della revocazione non sussistessero: l'errore denunciato riguarda attività interpretativa e valutativa del giudice (non rilevabile come errore percettivo o mera svista) e le eventuali memorie richiamate non contenevano elementi tali da dimostrare un errore materiale percepibile d'ufficio. Di conseguenza il ricorso è respinto, il ricorrente è condannato alle spese di lite liquidate in € 18.100,00 oltre spese prenotate a debito, ed è dichiarato l'obbligo del versamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, c.1-quater, d.p.r. n.115/2002, come modificato dalla l. n.228/2012.
Norme richiamate
codice di procedura civile
art. 391-bis c.p.c.; art. 395, primo comma, n. 4 c.p.c.
L'art. 391-bis disciplina la revocazione per le decisioni della Corte di legittimità in caso di errore percettivo/mero travisamento degli atti; l'art. 395 n.4 richiama i casi di revocazione per fatti sopravvenuti o errori. La Corte ha applicato tali norme richiedendo che l'errore sia immediatamente evidente, essenziale e non derivante da valutazioni interpretative.
d.p.r.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 (nella formulazione introdotta dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228)
La norma impone l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti processuali per applicarla al ricorrente.
giurisprudenza della Corte di Cassazione
Cass. 14/02/2006, n. 3190; Cass. 15/06/2012, n. 9835; Cass. 14/10/2021, n. 28072; Cass. 29/03/2022, n. 10040
I precedenti richiamati specificano i limiti del rimedio revocatorio: esso è ammesso solo per errori di percezione o mere sviste sugli atti del giudizio, non per divergenze interpretative o di valutazione; inoltre richiede che il motivo sia immediatamente rilevabile dagli atti e decisivo per l'esito della decisione.
Massime di principio
- La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. è ammessa solo per errori percettivi o mere sviste nella lettura di atti interni; non può essere usata per criticare la valutazione o l'interpretazione giuridica fatta dal giudice.
- Perché una revocazione abbia successo l'errore deve essere immediatamente visibile negli atti, essenziale e decisivo: in sua assenza la decisione non sarebbe stata diversa.
- Se si contesta che il giudice di merito non ha esaminato una questione, il ricorrente deve dimostrare che tale questione è stata rituale, autonoma e inequivocabilmente formulata in sede di merito e poi riportata nel ricorso per cassazione nei termini esatti, non in forma generica o riassuntiva.
- La mera indicazione di memorie di merito o il richiamo a esempi e calcoli non sostituisce la necessaria dimostrazione di un errore materiale: occorre fornire elementi chiari e puntuali che consentano alla Corte di individuare senza ulteriori indagini un errore percettivo.
- Le impugnazioni che si riducono a denunciare un diverso apprezzamento delle risultanze processuali sono inammissibili in sede di revocazione; il rimedio non è uno strumento per riesaminare il merito del giudizio di legittimità.
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