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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34900/2022 del 28/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c. fondato su due motivi: 1) omessa pronuncia sulla questione contenuta nel primo motivo del ricorso per Cassazione, ossia che i vizi riconducibili a parti condominiali (in particolare malfunzionamento degli scarichi) costituiscono vizi della cosa locata e quindi gravano sugli oneri di manutenzione del locatore ai sensi dell'art. 1576 c.c.; 2) mancata percezione/considerazione del contenuto della consulenza tecnica d'ufficio (C.T.U.), che a suo dire dimostrerebbe l'esistenza di vizi costruttivi non imputabili al conduttore e dunque la responsabilità del locatore e la diversa quantificazione del danno.

La decisione

Il ricorso per revocazione è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che non ricorra l'errore di fatto richiesto per la revocazione: il primo motivo è stato effettivamente valutato dalla sentenza impugnata, che lo ha ritenuto in termini sostanzialmente formali e in realtà volto a censurare valutazioni probatorie (quindi errore di giudizio, non errore di fatto). Anche il secondo motivo è stato considerato una diversa valutazione dell'adeguatezza del richiamo alla C.T.U. e non la dimostrazione di un fatto indicato dalla sentenza come falso o inesistente. La Corte ha quindi escluso la revocazione, richiamando il principio secondo cui la revocazione è ammessa solo per errore di fatto immediatamente desumibile dagli atti. Inoltre è stata rilevata l'obbligazione del ricorrente al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale (ai sensi del d.P.R. n.115/2002), e non sono state disposte ulteriori statuizioni sulle spese per la mancanza di attività difensiva degli intimati in questa sede.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa per errore di fatto; occorre un evidente errore di percezione degli atti da parte del giudice di legittimità

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    Predisposizione normativa richiamata per la revocazione per errore di fatto derivante da discrepanze tra sentenza e atti/documenti del giudizio

  • art. 1576 c.c.

    Norma richiamata dal ricorrente per sostenere gli obblighi di manutenzione del locatore; la Corte ha ritenuto però che la questione fosse nella sostanza una censura delle risultanze probatorie e non una omissione di diritto

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato a titolo di parametro per la formulazione dei motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto che il ricorrente in realtà stesse criticando la valutazione delle risultanze processuali anziché indicare un vizio impeditivo di ammissibilità

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 (comma 1-bis e 1-quater)

    Normativa sul contributo unificato: per i ricorsi successivi al 30/01/2013 e in caso di soccombenza è dovuto un ulteriore importo pari a quello del ricorso principale

  • Cass. S.U., n. 21032 del 2019 (giurisprudenza citata)

    Precedente richiamato che distingue l'errore di fatto (ammissibile in revocazione) dall'errore di giudizio o interpretazione (non ammissibile)

  • Cass. n. 10400 del 2022 (giurisprudenza citata)

    Ulteriore precedente che rafforza il principio secondo cui non sono revocabili gli errori di valutazione/interpretazione delle risultanze processuali

Massime di principio

  • La revocazione ex art. 391-bis / art. 395 n.4 c.p.c. è utilizzabile solo per evidenziare un errore di fatto immediatamente desumibile dagli atti, non per impugnare discrepanze di valutazione o di diritto operate dalla Corte di cassazione
  • Se si lamenta l'omessa considerazione di un motivo, occorre dimostrare documentalmente e con chiarezza che la sentenza non ha pronunciato su un fatto o documento esistente e che la presenza di tale elemento è incontrovertibile dagli atti
  • Quando si invoca la CTU per dimostrare vizi costruttivi o responsabilità del locatore, è fondamentale riportarne testualmente e integralmente i passaggi decisivi nel gravame (e negli atti di impugnazione) per consentire alla Corte di verificare una contraddizione manifesta tra le risultanze tecniche e la decisione
  • Le questioni sulla ripartizione degli oneri di manutenzione tra conduttore e locatore (es. parti condominiali/ scarichi) possono essere in parte di diritto ma nella pratica dipendono dall'istruttoria: per ottenere rilievo in sede di revocazione bisogna provare che la sentenza abbia affermato un fatto contrario alla realtà processuale
  • Evitare in sede di revocazione di riproporre come nuovo ciò che è già stato valutato dalla Corte di cassazione: la rimessione della decisione si ottiene solo dimostrando l'esistenza di un errore materiale/fattuale oggettivo
  • Tenere presente l'onere addizionale in caso di soccombenza in Cassazione (contributo unificato maggiorato) quando si valuta l'opportunità di proporre nuovi rimedi extraordinari

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