Cassazione Civile, Ordinanza n. 27129/2021 del 06/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (danneggiato)
La controversia
La controversia nasce da un sinistro avvenuto all'interno del parcheggio di un ospedale: la veicolo condotto da una persona priva di copertura assicurativa avrebbe danneggiato una porta tagliafuoco di proprietà della società attrice. La domanda risarcitoria era stata rigettata nei primi due gradi perché ritenuta non provata la misura del danno, nonostante l'attrice avesse prodotto fotografie, un preventivo di riparazione e avesse dedotto che la congruità del preventivo fosse stata confermata da un testimone. Nel ricorso per cassazione la società danneggiata ha denunciato violazione degli artt. 1226, 2043, 2056, 2697, 2727, 2729 c.c., 115, 116 c.p.c., 148 d.lgs. n. 209/2005 e 111 Cost., sostenendo che il giudice di merito, pur avendo sostanzialmente ritenuto provata la responsabilità della conducente e la mancanza di assicurazione del veicolo, aveva erroneamente escluso il risarcimento per difetto di prova dell'ammontare del danno, senza valorizzare gli elementi già acquisiti e senza ricorrere, se del caso, alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. È stata anche dedotta omessa motivazione sul fatto decisivo relativo alla prova dell'esistenza e dell'entità del danno.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale nei limiti indicati in motivazione, reputando fondati i motivi relativi alla mancata corretta applicazione dei criteri di prova e liquidazione del danno patrimoniale. Ha affermato che, una volta accertata la sussistenza di un danno certo, se il suo preciso ammontare è difficile o impossibile da provare, il giudice può e deve fare ricorso alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione e rinviato al Tribunale di Macerata in diversa composizione per un nuovo esame conforme ai principi richiamati, con regolazione delle spese demandata al giudice del rinvio. È stato assorbito il secondo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale condizionato dell'assicurazione.
Norme richiamate
la liquidazione equitativa è consentita quando il danno esiste ma il suo preciso ammontare è impossibile o estremamente difficile da provare; il giudice può farvi ricorso anche d'ufficio e anche in appello.
richiamato come base della responsabilità risarcitoria per il danno da fatto illecito.
richiamato per i criteri di liquidazione del danno nella responsabilità extracontrattuale.
l'onere di provare anche l'ammontare del danno incombe sul danneggiato/creditore.
richiamato tra le norme invocate, senza autonoma elaborazione decisoria specifica nel provvedimento.
richiamato tra le norme invocate, senza autonoma elaborazione decisoria specifica nel provvedimento.
richiamato tra le norme invocate dal ricorrente; la Corte non sviluppa una autonoma ratio su tale norma.
richiamato tra le norme invocate dal ricorrente; la Corte non sviluppa una autonoma ratio su tale norma.
art. 148 d.lgs. n. 209 del 2005
richiamato nel motivo di ricorso; nel testo non emerge una specifica interpretazione decisiva della Corte.
art. 111 Cost.
richiamato nel motivo di ricorso; nel testo non emerge una specifica interpretazione decisiva della Corte.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
la mancata produzione della relata di notifica della sentenza non determina improcedibilità se la relata è comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla controparte o acquisita tramite fascicolo d'ufficio.
Massime di principio
- In tema di risarcimento del danno patrimoniale, la "perdita subita" comprende non solo gli esborsi già effettuati, ma anche l'obbligazione di sostenere una spesa quando essa costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato.
- Il danno patrimoniale deve essere risarcito in modo integrale, ma solo nei limiti del pregiudizio effettivamente causato dal fatto illecito o dall'inadempimento, evitando duplicazioni risarcitorie.
- L'onere di provare l'esistenza e l'ammontare del danno grava sul danneggiato; tuttavia, quando il danno sia certo e la prova del quantum sia impossibile o eccessivamente difficile, il giudice può procedere alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.
- La liquidazione equitativa non presuppone una domanda espressa di parte e può essere disposta anche d'ufficio dal giudice di merito, incluso il giudice d'appello.
- L'improcedibilità per mancato deposito della relata di notifica della sentenza non può essere dichiarata se la relata risulti comunque acquisita al fascicolo del giudice tramite la controparte o tramite il fascicolo d'ufficio.
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